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Adolf Galland
TESTO DELLA CONVENZIONE D’ARMISTIZIO FRANCO - ITALIANO
DOCUMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
24 giugno 1940
Testo della convenzione d’armistizio franco - italiano
Art. I. — La Francia cesserà le ostilità contro l'Italia nel territorio francese metropolitano, nell'Africa francese del Nord, nelle colonie e territori protetti e sotto mandato. Cesserà egualmente le ostilità contro l'Italia per mare e per aria.
Art. II. — Le truppe italiane si manterranno, all'entrata in vigore della presente convenzione di
armistizio e per tutta la durata dello stesso, sulle loro linee avanzate in tutti i teatri di operazioni.
Art. III. — Nel territorio francese metropolitano, la zona compresa fra le linee di cui all'art. II e una linea corrente a cinquanta chilometri in linea d'aria da esse sarà, per la durata dell'armistizio, smilitarizzata.
In Tunisia sarà, per la durata dell'armistizio, smilitarizzata la zona compresa fra l'attuale confine libico-tunisino e la linea segnata sulla carta annessa.
In Algeria e nei territori dell'Africa francese a sud della stessa, confinanti con la Libia, per la durata dell'armistizio sarà smilitarizzata una zona compresa fra il confine libico e una linea parallela e distante da essa duecento chilometri. Finché dureranno le ostilità dell'Italia contro l'Impero britannico e per la durata dell'armistizio, il territorio della colonia della Costa francese dei Somali sarà smilitarizzato per intero.
Per la durata dell'armistizio, l'Italia avrà pieno e costante diritto di usufruire dei porti e delle installazioni portuali di Gibuti e della ferrovia Gibuti - Addis Abeba, nel tratto francese, per trasporti di qualsiasi specie.
Art. IV. — Le zone da smilitarizzare, di cui all'art. III, saranno entro dieci giorni dalla cessazione delle ostilità evacuate dalle truppe francesi, ad eccezione del personale strettamente necessario per la custodia e manutenzione delle opere di fortificazione, caserme, magazzini ed edifici militari e delle truppe per il mantenimento dell'ordine interno che la Commissione italiana di armistizio, di cui in seguito, determinerà di volta in volta.
Art. V. — Fermo il diritto di cui all'art. X seguente, tutte le armi mobili e relative munizioni esistenti nelle zone da smilitarizzare del territorio francese metropolitano e di quello adiacente alla Libia, in più di quelle in consegna alle truppe che sgomberano come è detto sopra, i territori di cui si tratta, debbono essere evacuate entro un termine di quindici giorni. Le armi fisse delle opere di fortificazione e relative munizioni devono essere messe, nello stesso periodo di tempo, in condizione di non essere usate.
Nel territorio della Costa francese dei Somali, tutte le armi mobili e relative munizioni, in più di quelle in consegna alle truppe che sgomberano il territorio, verranno depositate, entro il medesi- mo termine di quindici giorni, nelle località che saranno stabilite dalla Commissione italiana di armistizio di cui in seguito. Per le armi fisse e le munizioni delle opere di fortificazione esistenti in detto territorio vale quanto disposto per il territorio francese metropolitano e per quello adia- cente alla Libia.
Art. VI. — Finché dureranno le ostilità fra l'Italia e l'Impero britannico, le piazzeforti militari marittime e le basi navali di Tolone, Biserta, Ajaccio ed Orano (Merse El-Kebir) saranno smilitarizzate sino alla cessazione delle ostilità contro detto Impero. Tale smilitarizzazione dovrà essere attuata entro un termine di quindici giorni e dovrà essere tale da rendere dette piazzeforti e basi inutilizzabili agli effetti della loro capacità offensiva-difensiva. La loro capacità logistica sarà sotto controllo della Commissione italiana di armistizio, limitata ai bisogni delle navi da guerra francesi che, a norma dell'art. XII seguente, vi faranno base.
Art. VII. — Nelle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da smilitarizzare, rimarranno naturalmente in funzione le autorità civili francesi e le forze di polizia necessarie al manteni mento dell'ordine pubblico; vi rimarranno pure le autorità territoriali militari e marittima che saranno determinate dalla Commissione italiana di armistizio.
Art. VIII. — La Commissione italiana di armistizio, di cui in seguito, determinerà carto- graficamente i limiti esatti delle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da smilitarizzare e i dettagli delle modalità esecutive di smilitarizzazione. La stessa Commissione avrà pieno e costante diritto di controllare l'esecuzione in dette zone, piazze e basi di quanto stabilito negli accordi precedenti, sia a mezzo di visite di controllo, sia a mezzo di sue Delegazioni permanenti sul posto.
Art. IX. — Tutte le Forze Armate di terra, di mare e dell'aria della Francia metropolitana saranno smobilitata e disarmate entro un termine di tempo da fissare ulteriormente, ad eccezione delle formazioni necessarie al mantenimento dell'ordine interno. Le forze e l'armamento delle suddette formazioni saranno determinati dall'Italia e dalla Germania.
Per quanto concerne i territori dell'Africa del Nord francese, della Siria e della Costa francese dei Somali, la Commissione italiana di armistizio, nello stabilire le modalità di smobilitazione e di disarmo, terrà conto dell'importanza particolare del mantenimento dell'ordine in detti territori.
Art. X. — L'Italia si riserva di esigere, come garanzia della esecuzione della convenzione di armistizio, la consegna, in tutto od in parte, delle armi collettive di fanteria e di artiglieria, autoblinde, carri armati, veicoli automobili e ippomobili e munizioni appartenenti alle unità che sono state comunque impegnate o schierate contro le Forze Armate italiane. Le armi e i materiali suddetti dovranno essere consegnati nello stato in cui si trovano al momento dell'armistizio.
Art. XI. — Le armi, munizioni e materiale bellico di qualsiasi specie che rimangono nel territori francesi non occupati, ivi comprese le armi e munizioni evacuate dalle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da smilitarizzare, ed esclusa quella parte che venga lasciata in uso alle unità permesse, saranno riuniti e accantonati sotto controllo italiano o germanico. La costruzione di materiale bellico di qualsiasi specie nei territori non occupati deve cessare immediatamente.
Art. XII. — Le unità della Marina da guerra francese saranno concentrate nei porti che verranno, indicati e saranno smobilitate e disarmate sotto il controllo dell'Italia o della Germania.
Faranno eccezione quelle unità di cui i Governi italiano e tedesco concedessero l'uso per la salvaguardia dei territori coloniali francesi. Sarà elemento determinante per il'indicazione dei porti di cui sopra la dislocazione delle unità navali in tempo di pace.
Tutte le navi da guerra lontane dalla Francia metropolitana, che non siano eventualmente riconosciute necessarie alla salvaguardia degli interessi coloniali francesi, saranno fatte rientrare nel porti metropolitani.
Il Governo italiano dichiara che non ha l'intenzione di impiegare durante la presente guerra le unità della Marina da guerra francese poste sotto il suo controllo e che del pari non ha l'intenzione di avanzare pretese, alla conclusione della pace, sulla flotta francese.
Durante l'armistizio potrà però essere richiesto il naviglio francese necessario al dragaggio delle mine di cui all'articolo seguente.
Art. XIII. — Tutti gli sbarramenti di mine saranno notificati al Comando Supremo italiano.
Le autorità francesi provvederanno, entro il termine di dieci giorni a fare scaricare col proprio personale tutte le interruzioni ferroviarie e stradali, campi minati e fornelli da mina in genere approntati nelle zone, piazzeforti militari marittime e basi navali da smilitarizzare.
Art. XIV. — Il Governo francese, oltre ad obbligarsi a non intraprendere in qualsiasi luogo qualsiasi forma di ostilità contro l'Italia, si impegna ad impedire agli appartenenti alle sue Forze Armate e ai cittadini francesi in genere di uscire dal territorio nazionale per partecipare, comunque, ad ostilità contro l'Italia. Le truppe italiane useranno contro i trasgressori alla suddetta norma e contro i cittadini francesi già all'estero che intraprendessero collettivamente o singolarmente atti di ostilità contro l'Italia, il trattamento riservato ai combattenti fuori legge.
Art. XV. — Il Governo francese si impegna ad impedire che navi da guerra, aeroplani, armi, materiali bellici e munizioni di qualsiasi specie di proprietà francese, o esistenti in territori francesi, o comunque controllati dalla Francia, vengano avviati in territori dell'Impero britannico od in altri Stati esteri.
Art. XVI. — Divieto di uscita per tutte le navi mercantili della Marina francese fino al momento in cui i Governi italiano e tedesco consentissero la ripresa parziale o totale del traffico commer- ciale francese.
Le navi mercantili che non si trovassero al momento dell'armistizio in porti francesi, o comunque sotto il controllo della Francia, saranno o richiamate in essi o avviate a porti neutrali.
Art. XVII. — Tutte le navi mercantili italiane catturate saranno immediatamente restituite con l'intero carico diretto in Italia che avevano al momento della cattura. Dovranno altresì essere restituite le merci non deperibili italiane, o dirette in Italia, catturate a bordo, di navi non italiane.
Art. XVIII. — Divieto immediato di decollo per tutti gli aerei trovantisi nel territorio francese, o nei territori comunque sotto il controllo francese. Tutti gli aeroporti e tutte le installazioni nei territori suddetti saranno sotto il controllo italiano o tedesco.
Gli aerei stranieri che si trovino nei territori di cui sopra saranno consegnati alle autorità militari italiane o germaniche.
Art. XIX. — Fino a quando i Governi italiano e tedesco non stabiliranno altrimenti, saranno vietate le trasmissioni radio in genere in tutti i territori della Francia metropolitana. Le condizioni nelle quali potranno effettuarsi le comunicazioni radio tra la Francia e l'Africa del Nord francese, la Siria e la Costa francese dei Somali saranno determinate dalla Commissione italiana di armistizio.
Art. XX. — Libertà di traffico delle merci in transito fra la Germania e l'Italia attraverso il territorio francese non occupato.
Art. XXI. — Saranno immediatamente liberati e consegnati alle Autorità militari italiane tutti i prigionieri italiani di guerra, o i civili italiani comunque internati, arrestati, o condannati per ragioni politiche, o di guerra, o per atti comunque a favore del Governo italiano.
Art. XXII. — Il Governo francese si rende garante della buona conservazione di tutto quanto deve o può dover consegnare in virtù della presente convenzione.
Art. XXIII. — Una Commissione italiana di armistizio, alla dipendenza del Comando Supremo italiano, sarà incaricata di regolare e controllare, sia direttamente, sia a mezzo dei suoi organi, l'esecuzione della presente convenzione di armistizio. Essa sarà altresì incaricata di armonizzare la presente convenzione con quella già conclusa fra Germania e Francia.
Art. XXIV. — Nella sede della Commissione di cui all'articolo precedente si insedierà una Delegazione francese incaricata dl fare presenti i desiderata del proprio Governo relativi all'esecuzione della presente convenzione e di trasmettere alle autorità francesi competenti le disposizioni della Commissione italiana di armistizio.
Art. XXV. — La presente convenzione di armistizio entrerà in vigore all'atto della sua firma. Le ostilità cesseranno in tutti i teatri di operazioni sei ore dopo il momento in cui il Governo italiano avrà comunicato al Governo tedesco l'avvenuta conclusione del presente accordo. Il Governo italiano notificherà detto momento al Governo francese per via radio.
Art. XXVI. — La presente convenzione di armistizio rimarrà in vigore fino alla conclusione del Trattato di pace. Potrà essere denunciata dall'Italia in qualsiasi momento con effetto immediato, ove il Governo francese non adempia agli obblighi assunti.
I sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, dichiarano di approvare le condizioni sopra indicate.
Roma, 24 giugno 1940-XVIII, ore 19,15.
Firmato: Il Maresciallo d'Italia PIETRO BADOGLIO
Firmato : Le General d'Armée. HUNTZINGER
LA FRANCIA DELL'ARMISTIZIO. - La Francia aveva ottenuto col trattato di Versaglia la restituzione dell'Alsazia e della Lorena perdute alla pace di Francoforte del 1871. Il nuovo territorio, di 14 522 kmq., contava 1 916 000 ab. nel 1936, di cui 72 000 di lingua tedesca. In seguito alla disastrosa campagna del 1940, il Governo francese, con gli armistizi di Compiègne e di Villa Incisa (25 giugno 1940), accettò l'occupazione militare tedesca della Francia settentrionale e occidentale secondo una linea che va da Ginevra alla frontiera spagnola, e quella italiana delle valli occupate nei dipartimenti alpini, smilitarizzando inoltre una fascia di 50 km. di profondità lungo la linea d'occupazione italiana. La Francia dell'armistizio risultò pertanto divisa in: territorio d'occupazione tedesca, 304 400 kmq. con 26 986 000 ab. (calcolati per il 1941) ; territorio d'occupazione italiana, circa 600 kmq. con 25 000 ab.; territorio non occupato, 246 000 kmq. con 14 208 000 ab. Nell'agosto 1940 le provincie dell'Alsazia e della Lorena vennero sottoposte alla diretta amministrazione civile del Reich, come parte della regione (Reichsgau) della Westmark; i territori occupati dall'Italia sono soggetti all'amministrazione italiana. Tutto il resto del territorio francese dipende amministrativamente dal Governo residente a Vichy, ed è stato diviso (1941) in 18 regioni, 12 nella zona occupata e 6 nella zona libera, che prendono il nome dai rispettivi capoluoghi (sottolineati sulla cartina).
“L’Europa e il mondo attraverso le due guerre”
Consociazione Turistica Italiana
Supplemento al n.1 Gennaio 1943 della Rivista “Le Vie d’Italia”