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Convenzione d'armistizio franco-tedesca

 

 

 

CONVENZIONE D'ARMISTIZIO FRANCO-TEDESCA
22 giugno 1940

 

Il colonnello generale Keitel, Capo del Comando supremo tedesco, incaricato del Führer del Reich germanico e Co­mandante supremo delle forze armate tedesche, da una parte, e il generale di Armata Huntzinger, l'Ambasciatore di Francia Léon Noel, il vice-ammiraglio Le Luc, il generale di Corpo d'Armata Parisot, il generale di aviazione Berge­ret, plenipotenziari del Governo fran­cese, muniti di regolari poteri, dall'altra parte, hanno convenuto la seguente Convenzione d'Armistizio:

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 1. - Il Governo francese ordina la cessazione delle ostilità contro il Reich germanico, tanto nel territorio francese che nei possedimenti, colonie, protettorati e territori sotto mandato e sui mari. Ordina che le truppe francesi già accerchiate dalle truppe tedesche de­pongano immediatamente le armi.

 

ART. 2. - Allo scopo di salvaguardare gli interessi del Reich germanico, il ter­ritorio francese situato a Nord e ad Ovest della linea tracciata sulla carta annessa sarà occupato dalle truppe tede­sche. Quelle regioni che non si trovano ancora in potere delle truppe tedesche,saranno occupate immediatamente dopo la conclusione della presente conven­zione.

 

ART. 3. - Nelle regioni occupate della Francia, il Reich germanico esercita tutti i diritti della Potenza occupante. Il Governo francese s'impegna a facili­tare con tutti i mezzi la regolamentazio­ne relativa all'esercizio di questi diritti e alla loro esecuzione con il concorso dell'amministrazione francese. Il Gover­no francese inviterà immediatamente tutte le autorità e tutti i servizi ammi­nistrativi francesi del territorio occupato a conformarsi ai regolamenti delle au­torità militari tedesche e a collaborare con queste ultime in maniera corretta.

Il Governo tedesco ha intenzione di ridurre l'occupazione della costa occi­dentale al minimo possibile dopo la ces­sazione delle ostilità con l'Inghilterra.

Il Governo francese è libero di sce­gliere la sua sede nel territorio non oc­cupato, oppure, se lo desidera, di trasfe­rirsi a Parigi. In quest'ultimo caso il Go­verno tedesco s'impegna ad accordare tutte le facilitazioni necessarie al Go­verno e ai suoi servizi amministrativi centrali, perché sia in grado di ammini­strare da Parigi i territori occupati e non occupati.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 4. - Le forze armate francesi di terra, di mare e d'aria dovranno essere smobilitate e disarmate in un periodo di tempo ancora da stabilire. Sono esen­tate da questi obblighi solo le truppe necessarie al mantenimento dell'ordine interno. I loro effettivi e il loro arma­mento saranno determinati dalla Ger­mania e dall'Italia rispettivamente.

Le forze armate francesi stazionate nelle regioni che la Germania occuperà, dovranno essere rapidamente ricondotte sul territorio non occupato e saranno smobilitate. Queste truppe, prima di es­sere condotte nel territorio non occu­pato, depositeranno le loro armi e il loro materiale nei luoghi in cui si trove­ranno al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione. Esse saranno responsabili della consegna regolare del materiale e delle armi alle truppe tede­sche.

 

ART. 5. - Come garanzia della stretta osservanza delle condizioni d'armistizio, potrà essere chiesto che tutti i pezzi d'ar­tiglieria, i carri armati, le armi anti­carro, gli aeroplani da guerra, i cannoni della D.C.A., le armi di fanteria, tutti i mezzi di trazione e le munizioni delle unità dell'esercito francese impegnate contro la Germania, e che si trovano, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, sul territorio che non sarà occupato dalla Germania, siano consegnate in buono stato.

La commissione tedesca d'armistizio deciderà dell'entità di queste consegne. Si potrà rinunciare alla consegna degli aerei militari se tutti gli aerei ancora in possesso delle forze armate francesi sa­ranno disarmati e posti al sicuro sotto il controllo tedesco.

 

ART. 6. - Le armi, munizioni e mate­riali da guerra di ogni genere che si tro­vano nel territorio francese non occupa­to — nella misura in cui questi non sa­ranno stati lasciati a disposizione del Governo francese per l'armamento delle unità francesi autorizzate — dovranno essere depositati o messi al sicuro sotto il controllo tedesco o, rispettivamente, italiano. L'Alto Comando tedesco si ri­serva il diritto di ordinare a questo pro­posito tutte le misure necessarie per im­pedire l'uso abusivo di questo materiale. La fabbricazione di nuovo materiale da guerra nel territorio non occupato, do­vrà cessare immediatamente.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 7. - Tutte le fortificazioni terre­stri e costiere con le loro armi, muni­zioni ed equipaggiamenti, gli stocks e le installazioni di ogni genere che si tro­vano nelle regioni da occupare, dovran­no essere consegnati in buono stato. Do­vranno essere inoltre consegnati i piani di queste fortificazioni come pure i piani di quelle già occupate dalle trup­pe tedesche. Tutti i dettagli sulle posi­zioni minate, gli sbarramenti di mine, gli ordigni a scoppio ritardato, gli sbarramenti chimici ecc., dovranno essere consegnati all'Alto Comando tedesco. Questi ostacoli dovranno essere distrutti dalle forze francesi su richiesta delle autorità tedesche.

 

ART. 8. - La flotta da guerra francese — ad eccezione della parte che è lasciata a disposizione del Governo francese per la salvaguardia degli interessi nel suo impero coloniale — sarà riunita in porti da designarsi e dovrà essere smobilitata e disarmata sotto il controllo della Ger­mania o, rispettivamente, dell'Italia.

La designazione di questi porti sarà fatta secondo la base marittima delle navi in tempo di pace. Il Governo tede­sco dichiara solennemente al Governo francese di non avere intenzione di uti­lizzare durante la guerra, per i suoi pro­pri scopi, la flotta da guerra francese di stanza nei porti sotto controllo tedesco, salvo le unità necessarie alla sorveglian­za delle coste e al dragaggio delle mine.

Dichiara inoltre solennemente e for­malmente che non ha intenzione di for­mulare delle rivendicazioni riguardo alla flotta da guerra francese in occasione della conclusione del trattato di pace. Eccezion fatta per la parte della flotta da guerra francese da determinarsi, che sarà adibita alla salvaguardia degli inte­ressi francesi nell'impero coloniale, tutte le navi da guerra che si trovano al di fuori delle acque territoriali francesi, dovranno essere richiamate in Francia.

 

ART. 9. - L'Alto Comando francese dovrà fornire all'Alto Comando tedesco indicazioni precise su tutte le mine de­poste dalla Francia, come su tutti gli sbarramenti di mine nei porti e davanti alle coste e sulle installazioni militari di difesa e di protezione.

Il dragaggio degli sbarramenti di mi­ne dovrà essere effettuato dalle forze francesi, nella misura richiesta dal'Alto Comando tedesco.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 10. - Il Governo francese s'impe­gna a non intraprendere in futuro nes­suna azione ostile contro il Reich tede­sco con alcuna parte delle forze armate che gli restano, né in nessun'altra maniera.

Il Governo francese impedirà ugual­mente ai membri delle forze armate francesi di lasciare il territorio francese e curerà che né armi o armamenti di qualsiasi genere, né navi, né aeroplani ecc. siano trasferiti in Inghilterra o all'estero.

Il Governo francese impedirà ai cit­tadini francesi di combattere contro la Germania o al servizio di Stati con i quali la Germania si trova ancora in guerra. I cittadini francesi che non si conformassero a questa prescrizione sa­ranno trattati dalle truppe tedesche co­me franchi-tiratori.

 

ART. 12. - Fino a nuovo ordine sarà proibito alle navi mercantili francesi di ogni genere, comprese le navi addette ai servizi costieri e portuali, che si trovano sotto il controllo francese, di uscire dai porti. La ripresa del traffico commer­ciale è subordinata alla preventiva auto­rizzazione del Governo tedesco o, rispet­tivamente, del Governo italiano.

Le navi mercantili francesi che si tro­vano al di fuori dei porti francesi saran­no richiamate in Francia dal Governo francese, e, se ciò non sarà possibile, sa­ranno dirette a porti neutrali.

Tutte le navi mercantili tedesche fer­mate che si trovano nei porti francesi saranno consegnate in buono stato se ne verrà fatta domanda.

 

ART. 12. - Una proibizione di decollo riguardante tutti gli aerei che si trovano in territorio francese sarà emanata im­mediatamente. Ogni aereo che decollerà senza una preventiva autorizzazione te­desca sarà considerato dall'aviazione mi­litare tedesca come aereo nemico e come tale sarà trattato.

Gli aeroporti e le installazioni terrestri dell'aviazione militare in territorio non occupato saranno posti sotto il controllo tedesco o, rispettivamente, italiano.

Può essere chiesto che siano resi inu­tilizzabili. Il Governo francese è tenuto a mettere a disposizione delle autorità tedesche tutti gli aerei stranieri che si trovano nel territorio non occupato o di impedir loro di proseguire il loro volo. Questi aerei dovranno essere consegnati alle autorità tedesche.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 13. - Il governo francese s'impe­gna a vigilare che nel territorio che le truppe tedesche dovranno occupare, tut­te le installazioni, tutti gli stabilimenti e stock militari siano consegnati intatti alle truppe tedesche.

Dovrà inoltre curare che i porti, le imprese industriali e i cantieri navali restino nello stato in cui attualmente si trovano, e che non siano in alcun modo danneggiati né distrutti. Lo stesso vale per i mezzi e le vie di comunicazione di qualsiasi natura e particolarmente per ciò che concerne le ferrovie, le strade e le vie navigabili, l'insieme delle reti telefoniche e telegrafiche, come pure per le installazioni d'indicazione di navigabi­lità e di segnalazioni lungo le rive.

Inoltre, il Governo francese s'impe­gna, su ordine dell'Alto Comando tede­sco, a procedere a tutti i necessari lavori di riparazione.

Il Governo francese curerà che nel territorio francese occupato sia disponibile il personale specializzato necessario e la quantità di materiale rotabile ferro­viario e gli altri mezzi di comunicazione corrispondenti alle condizioni normali del tempo di pace.

 

ART. 14. - Tutte le stazioni radio emit­tenti che si trovano in territorio fran­cese devono cessare immediatamente le loro trasmissioni. La ripresa delle radio­trasmissioni nella parte del territorio non occupata sarà sottoposta ad una par­ticolare regolamentazione.

 

ART. 15. - Il Governo francese s'impe­gna ad effettuare il trasporto in transito delle merci tra il Reich tedesco e l'Ita­lia, attraverso il territorio non occupato, nella misura richiesta dal Governo te­desco.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 16. - Il Governo francese proce­derà al rimpatrio della popolazione nei territori occupati, d'accordo con i servizi tedeschi competenti.

 

ART. 17. - Il Governo francese s'im­pegna ad impedire ogni trasferimento di valori di carattere economico e di stocks dal territorio che le truppe tedesche de­vono occupare nel territorio non occu­pato o all'estero. Di questi valori e stocks che si trovano nel territorio occu­pato non potrà disporsi che d'accordo col Governo tedesco, essendo inteso che il Governo del Reich terrà conto di ciò che è necessario alla vita delle popola­zioni dei territori non occupati.

 

ART. 18. - Le spese per il manteni­mento delle truppe d'occupazione tede­sche nel territorio francese saranno a ca­rico del Governo francese.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 19. - Tutti i prigionieri di guerra e i prigionieri civili tedeschi, compresi gli imputati e condannati che sono stati arrestati e condannati per atti commessi in favore del Reich tedesco, devono es­sere immediatamente consegnati alle truppe tedesche.

Il Governo francese è tenuto a con­segnare, su domanda, tutti i cittadini tedeschi designati dal Governo del Reich e che si trovano in Francia come nei possedimenti francesi, colonie, territori sotto protettorato o sotto mandato.

Il Governo francese s'impegna ad im­pedire il trasferimento di prigionieri di guerra o di prigionieri civili tedeschi dalla Francia nei suoi possedimenti fran­cesi o all'estero. Per tutto ciò che con­cerne i prigionieri già trasferiti fuori di Francia, così come i prigionieri di guer­ra tedeschi malati, non trasportabili o feriti, devono essere presentate liste esat­te con la designazione dei luoghi in cui risiedono. L'Alto Comando tedesco si occuperà dei prigionieri di guerra tede­schi, ammalati o feriti.

 

ART. 20. - I membri delle forze ar­mate francesi che sono prigionieri di guerra dell'esercito tedesco resteranno prigionieri di guerra fino alla conclu­sione della pace.

 

ART. 21. - Una commissione d'armi­stizio tedesca, agendo agli ordini dell'Al­to Comando tedesco, regolerà e control­lerà l'esecuzione della convenzione armi­stiziale.

La commissione d'armistizio è inoltre chiamata ad assicurare la necessaria con­cordanza di questa convenzione con la convenzione d'armistizio italo-francese. Il Governo francese costituirà nella sede della commissione d'armistizio tedesca una delegazione incaricata di rappresen­tare i suoi interessi e di ricevere gli or­dini d'esecuzione della commissione te­desca d'armistizio.

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

ART. 22. - Questa convenzione d'armi­stizio entrerà in vigore appena il Gover­no francese avrà ugualmente concluso con il Governo italiano, un accordo re­lativo alla cessazione delle ostilità. La cessazione delle ostilità avrà luogo scì ore dopo che il Governo italiano avrà annunciato al Governo del Reich la con­clusione di questo accordo.

Il Governo del Reich farà conoscere a mezzo radio questo momento al Go­verno francese.

 

ART. 23. - La presente convenzione di armistizio è valida fino alla conclusione del trattato di pace. Può essere denun­ciata in ogni momento, per decadere im­mediatamente, dal Governo tedesco, se il Governo francese non adempirà agli obblighi assunti con la presente convenzione.

 

La presente convenzione d’armistizio è stata firmata il 22 giugno 1940, alle 18 e 30, ora estiva tedesca, nella foresta di Compiègne.

 

La linea nominata all’articolo 2 della convenzione d’armistizio comincia ad est, alla frontiera franco-svizzera, presso Ginevra, passa poi all’incirca per la località di Dole, Paray-le-Monial e Brouges, fino a circa 20 chilometri da Tours. Di là, passa ad una distanza di circa 20 chilometri dalla linea ferroviaria Tours-Angouleme-Libourne e, più oltre, per Mont-de Marsan e Orchez, fino a raggiungere la frontiera spagnola.

 

 

Parigi occupazione tedesca estate 1940

 

 

Confini Francia dopo armistizio giugno 1940

 

LA FRANCIA DELL'ARMISTIZIO. - La Francia aveva ottenuto col trattato di Versaglia la resti­tuzione dell'Alsazia e della Lorena perdute alla pace di Francoforte del 1871. Il nuovo territorio, di 14 522 kmq., contava 1 916 000 ab. nel 1936, di cui 72 000 di lingua tedesca. In seguito alla disastrosa cam­pagna del 1940, il Governo francese, con gli armistizi di Compiègne e di Villa Incisa (25 giugno 1940), ac­cettò l'occupazione militare tedesca della Francia settentrionale e occidentale secondo una linea che va da Ginevra alla frontiera spagnola, e quella italiana delle valli occupate nei dipartimenti alpini, smilitarizzando inoltre una fascia di 50 km. di profondità lungo la linea d'occupazione italiana. La Fran­cia dell'armistizio risultò pertanto divisa in: territorio d'occupazione tedesca, 304 400 kmq. con 26 986 000 ab. (calcolati per il 1941) ; territorio d'occupazione italiana, circa 600 kmq. con 25 000 ab.; territorio non occupato, 246 000 kmq. con 14 208 000 ab. Nell'agosto 1940 le provincie dell'Alsazia e della Lorena vennero sottoposte alla diretta amministrazione civile del Reich, come parte della regione (Reichsgau) della Westmark; i territori occupati dall'Italia sono soggetti all'amministrazione italiana.Tutto il resto del territorio francese dipende amministrativamente dal Governo residente a Vichy, ed è stato diviso (1941) in 18 regioni, 12 nella zona occupata e 6 nella zona libera, che prendono il nome dai rispettivi capo­luoghi (sottolineati sulla cartina).

 

L’Europa e il mondo attraverso le due guerre

Supplemento a Le Vie d’Italia, Gennaio 1943 n.1

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