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Il PATTO D'ACCIAIO

DOCUMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

 

22 maggio1939

 

Patto di amicizia e alleanza tra l'Italia e la Germania

 

S.M. il RE d’Italia e di Albania, IMPERATORE d’ETIOPIA e il Cancelliere del Reich tedesco, ritengono giunto il momento di confermare con un Patto solenne gli stretti legami di amicizia e di solidarietà che esistono tra l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista.

Considerato che, con le frontiere comuni, fissate per sempre, è stata creata tra l'Italia e la Germania la base sicura per un reciproco aiuto ed appoggio, i due Governi riconfermano la politica, che è stata già da loro precedente­mente concordata nelle sue fondamenta e nei suoi obiettivi e che si è dimostrata altamente proficua tanto per lo sviluppo degli interessi dei due paesi quanto per la sicurezza della pace in Europa.

Il popolo italiano ed il popolo tedesco, stretta­mente legati tra loro dalla profonda affinità delle loro con­cezioni di vita e dalla completa solidarietà dei loro interessi, sono decisi a procedere, anche in avvenire, l'uno a fianco dell’altro e con le loro forze unite per la sicurezza del loro spazio vitale e per il mantenimento della pace.

Su questa via indicata dalla storia l'Italia e la Germania intendono, in mezzo ad un mondo inquieto e in dissoluzione, adempiere al loro com­pito di assicurare le basi della civiltà europea. Allo scopo di fissare, a mezzo di un Patto, questi principi, hanno nominato loro plenipotenziari: S. M. il RE d'Italia e di Albania, IMPE­RATORE d'Etiopia: il ministro degli affari esteri conte Ga­leazzo Ciano di Cortellazzo; il Cancelliere del Reich tedesco: il ministro degli affari esteri signor Joachim von Ribbentrop; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forza, hanno convenuto i seguenti articoli:

 

Art. 1. — Le parti contraenti si manterranno permanentemente in contatto allo scopo di intendersi su tutte le questioni rela­tive ai loro interessi comuni e alla situazione generale eu­ropea.

 

Art. 2. — Qualora gli interessi comuni delle parti con­traenti dovessero essere messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsiasi natura, esse entreranno senza in­dugio in consultazione sulle misure da adottare per la tutela di questi loro interessi. Qualora la sicurezza o altri interessi vitali di una delle parti contraenti dovessero essere minacciati dall'estero, l'altra parte contraente darà alla parte mi­nacciata il suo pieno appoggio politico e diplomatico allo scopo di eliminare questa minaccia.

 

Art. 3. — Se, malgrado i desideri e le speranze delle parti con­traenti, dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un'altra o con altre Potenze, l'altra parte contraente si porrà immediatamente come alleata al suo fianco e la sosterrà con tutte le sue forze militari, per terra, per mare e nell'aria.

 

Art. 4. — Allo scopo di assicurare, per il caso previsto, la ra­pida applicazione degli obblighi di alleanza assunti con l'art. 3, i Governi delle due parti contraenti approfondiranno maggiormente la loro collaborazione nel campo militare e nel campo della economia di guerra. Analogamente, i due Governi si terranno costantemente in contatto per l'adozione delle altre misure necessarie all'applicazione pratica delle dispo­sizioni del presente Patto. I due Governi costituiranno, agli scopi indicati nei summenzionati paragrafi 1 e 2, commissioni permanenti, che saranno poste sotto la direzione dei due ministri degli affari esteri.

 

Art. 5. — Le parti contraenti si obbligano fin da adesso, nel caso di una guerra condotta insieme, a non concludere armistizio o pace se non di pieno accordo tra loro.

 

Art. 6. — Le due parti contraenti, consapevoli dell'importanza delle loro relazioni comuni con le Potenze loro amiche, sono decise a mantenere e a sviluppare di comune accordo, anche in avvenire, queste relazioni, in armonia con gli interessi con­cordanti che le legano a queste Potenze.

 

Art. 7. — Questo Patto entra in vigore immediatamente al mo­mento della firma. Le due parti contraenti sono d'accordo nello, stabilire in dieci anni il primo periodo della sua validità. Esse prenderanno accordi in tempo opportuno, prima della scadenza di questo termine, circa il prolungamento della va­lidità del Patto.

 

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Patto e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua te­desca, i due testi facendo egualmente fede.

 

Berlino, lì 22 maggio 1939, anno XVII dell’era fascista.

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