Volare è passione e vocazione, che riempie di sè una vita.
Adolf Galland
CROAZIA SLOVENIA MONTENEGRO I
LO SMEMBRAMENTO DELLA IUGOSLAVIA. - Il 6 genn. 1929 il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni mutò la denominazione in Regno di Iugoslavia e, soppresse le distinzioni storiche dei paesi, venne diviso in 10 banati. Esso comprendeva, accanto a una maggioranza slava composta di gruppi differenti (Serbi, Croati, Sloveni, Montenegrini, Bulgari), forti minoranze di Italiani, Tedeschi, Magiari, Romeni e Albanesi.
Il 24 agosto 1939 fu raggiunto un compromesso tra Serbi e Croati, che assicurava alla Croazia un regime d'autonomia, entro un territorio di 66 400 kmq. con 4 423 000 abitanti.
La campagna dell'aprile 1941 portò in pochi giorni al dissolvimento dello stato iugoslavo sotto l'urto delle forze armate dell'Asse. Il 10 aprile 1941 la Croazia proclamò la propria indipendenza, riunendo insieme Croazia, Slavonia, Dalmazia, Bosnia ed Erzegovina. Il Montenegro, occupato da truppe italiane, deliberò il 13 luglio 1941 di restaurare la monarchia sotto l'egida dell'Italia. L'Italia si annetteva il 3 maggio 1941 la Slovenia meridionale, e il 18 maggio i territori e le isole della Dalmazia. La Germania si era annessa fin dall'aprile la Slovenia settentrionale. L'Ungheria ricuperò la Bacska, la Baranya e il territorio della Mur; la Bulgaria occupò la Macedonia, il distretto della Morava e il territorio di Caribrod. All'Albania furono uniti il 29 giugno 1941 i territori del Kosovo, del Dibrano e di Struga. Il rimanente dell'ex Iugoslavia tornò a formare uno Stato Serbo, sotto il comando militare tedesco.
LA SERBIA. - Il Regno di Serbia contava, nel 1911, 48 303 kmq. e 2 957 000 abitanti; avendo partecipato alle guerre balcaniche (1912-13), si ingrandì della Macedonia, del Kosovo e di parte del Sangiaccato di Novi Pazar; in seguito alla guerra del 1914-1918, si fuse con i vicini paesi
slavi dando origine al Regno di Iugoslavia sotto la dinastia serba.
In seguito allo sfasciarsi dello Stato iugoslavo (1941), nel nuovo assetto territoriale rimase a sé un territorio press'a poco corrispondente alla vecchia Serbia, occupato militarmente dalla Germania. Sotto il regime d'occupazione, si costituì un'amministrazione statale che diede origine al nuovo Stato di Serbia.
Il primo atto internazionale, in cui esso compare, fu la fissazione delle frontiere verso la
Croazia, il 7 giugno 1941. Il 29 agosto 1941 si formò il primo ministero serbo. Le frontiere con l'Ungheria, col Montenegro, con l'Albania e con la Bulgaria non sono ancora state fissate.
Il nuovo Stato Serbo comprende approssimativamente il territorio della Serbia anteriore alle guerre balcaniche, cioè entro i confini del 1911: solo verso la Bulgaria esso perde una zona
della valle della Morava, conservando in compenso una parte dell'ex sangiaccato di Novi Pazar. Inoltre è tuttora aggregato alla Serbia, sotto il Comando militare tedesco, la parte già iugoslava del Banato. La Serbia abbraccerebbe pertanto, compreso il Banato, circa 59 000 kmq. e 4800000 abitanti.
8 aprile 1941
APPELLO DI ANTE PAVELIC AL DUCE
Il dott. Ante Pavelic, capo del movimento nazionale di Croazia, ha inviato al DUCE il seguente messaggio:
DUCE, in quest'ora decisiva — che il popolo croato soggiogato con l'imposizione di Versaglia dalla tirannia serba e dai suoi promotori pluto-democratici attendeva da 22 anni — mi rivolgo a Voi e Vi porgo il saluto di tutti i nazionalisti croati, di tutte le organizzazioni combattenti e dell'intero popolo croato.
Tutta la Croazia attenda con giubilo i Vostri gloriosi soldati e tutte le nostre forze nazionaliste combattenti organizzate ed inquadrate combatteranno insieme con loro per la libertà del nostro popolo e per l'indipendente Stato di Croazia per il quale abbiamo lungamente e sanguinosamente lottato.
Salutiamo in Voi il grande Amico dei piccoli popoli, ed il promotore di un nuovo Governo di giustizia e Vi testimoniamo la nostra eterna gratitudine.
Vi assicuro che, come ora, così anche nell'avvenire saremo sempre con Voi.
Viva l'indipendente Stato di Croazia ! Viva il DUCE ! Viva l'Italia !
ANTE PAVELIC
LA CROAZIA. - Lo Stato della libera Croazia fu proclamato a Zagabria il 10 aprile 1941. Le sue frontiere furono fissate: il 13 maggio 1941 verso la Germania, in base alle antiche frontiere tra i paesi austriaci e quelli della Corona d'Ungheria; il 18 maggio verso l'Italia; il 7 giugno e il 27 ottobre rispettivamente quelle con la Serbia e col Montenegro, sull'antico confine dell' Austria - Ungheria. Non fu ancora delimitata la frontiera verso l'Ungheria, che occupa dall'aprile 1941 il territorio a nord del Danubio e della Drava. Il Regno di Croazia comprende quindi: l'antico regno di Croazia e Slavonia; parte della provincia austriaca della Dalmazia; l'intera Bosnia ed Erzegovina.
Si calcola che il nuovo stato abbia una superficie di circa 100 000 kmq. e una popolazione di 6 675 000 abitanti.
13 aprile 1941
MESSAGGIO AL DUCE DAI MONTENEGRINI
Al DUCE è pervenuto il seguente telegramma:
Il Comitato per la liberazione del Montenegro, costituitosi in Tirana mentre si compiono gli storici eventi da Voi vaticinati, che daranno all'Europa un'era di pace, di prosperità e di giustizia, si rivolge a Voi, Eccellenza, per impetrare la liberazione dei fratelli immeritatamente asserviti ai serbi.
Fiero popolo di soldati, che con il loro sangue hanno scritto pagine di eroismo nella storia balcanica, i Montenegrini hanno subito per lunghi anni il duro giogo serbo, imposto dal nefando trattato di Versaglia.
Ora che l'alba della libertà si leva per opera Vostra e del Fuhrer su questa tormentata terra dei Balcani, i Montenegrini auspicano che nel nuovo assetto dato alla Penisola, il Montenegro abbia il posto a cui gli danno diritto le tradizioni di Stato libero, riaffermatesi nel corso di secolari gloriose vicende. Il Comitato costituitosi a Tirana rappresenta tutto il Popolo Montenegrino pronto a qualsiasi sacrificio per la sua libertà.
Con profonda devozione:
Luca Rashkovic, ex ufficiale dell'Esercito montenegrino, membro del Comitato rivoluzionario del 1918; Gioke Prevelic, Drago Marnevic, Jovano Jovanovic, Abdullah Torkovic.
IL MONTENEGRO. - Riconosciuto come principato indipendente dal Congresso di Berlino nel 1878 ed elevato a regno il 28 agosto 1910, il Montenegro misurava allora 9080 kmq. con 285 000 ab. Il suo intervento nelle guerre balcaniche (1912-13) gli diede un accrescimento di 5100 kmq. con 150 000 ab., comprendente una parte del sangiaccato di Novi Pazar, la Metochia e l'alta valle del Lim. Durante la prima guerra mondiale il Montenegro fu sommerso dall'invasione delle truppe austro ungheresi e dovette deporre le armi (26 gennaio 1916). Sgombrato il territorio dalle truppe austriache, un'assemblea riunita a Podgorica (26 nov. 1918) votò la riunione del paese al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; così esso perdette ogni individualità politica e anche quella amministrativa con la riforma dello stato del 1929, che fuse il territorio montenegrino nel banato della Zeta (capoluogo Cettigne).
Allo sfacelo della Iugoslavia, il Montenegro fu prontamente occupato dalle truppe italiane risalite dall'Albania (occupazione di Cettigne, 16 aprile 1941). Subito fu instaurata l'amministrazione ci- vile italiana, che il 3 ottobre 1941 venne elevata a Governatorato. Il tentativo d'una Assemblea Costituente tenutasi il 12 luglio 1941 per proclamare la ricostituzione del Montenegro in Stato sovrano, fallì per lo scoppio d'una rivolta generale, prontamente domata dalle truppe d'occupazione.
Le frontiere del nuovo stato sono state fissate sino ad oggi verso la Croazia (27 ott. 1941) e verso l'Albania (12 ag. 1941). Nella sistemazione territoriale provvisoria si calcola che il Montenegro abbia una superficie di 15 000 kmq. e una popolazione di 435 000 ab. In confronto al 1914 il Montenegro ha perduto la Metochia, l'alta valle del Lim e la zona di Dulcigno, di popolazione prevalentemente albanese, e passate all'Albania; in compenso ha ottenuto la valle del medio Lim e quella dell'Uvac, e il litorale adriatico tra Budua e Antivari.
15 aprile 1941
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO INDIPENDENTE CROATO
Il dott. Ante Pavelic, Capo del Governo Nazionale Croato, ha telegrafato al DUCE per chiedere il riconoscimento dello Stato Croato da parte del Governo Fascista. In tale telegramma il dott. Pavelic dichiara che i confini dello Stato Croato verranno stabiliti dal Governo Croato d'accordo con i Governi delle Potenze dell'Asse.
Il DUCE ha così risposto:
Ho ricevuto il telegramma con il quale, giusta la volontà del Popolo croato, mi rendete nota la proclamazione dello Stato indipendente di Croazia e mi chiedete il riconoscimento della Croazia indipendente da parte dell'Italia Fascista.
Saluto con grande soddisfazione la nuova Croazia, che riacquista la libertà lungamente agognata, oggi che le Potenze dell'Asse hanno distrutto l'artificiosa costruzione jugoslava. Mi è gradito esprimerVi il riconoscimento dello Stato indipendente della Croazia da parte del Governo Fascista, che sarà lieto di intendersi liberamente col Governo Nazionale croato per la determinazione dei confini del nuovo Stato, a cui il Popolo italiano augura ogni fortuna.
MUSSOLINI
In risposta ad analogo telegramma del Governo Nazionale croato, il FUHRER ha telegrafato al dott. Ante Pavelic nei seguenti termini:
Vi ringrazio per il Vostro telegramma e per il telegramma del generale Kuaternik, con cui, giusta la volontà del popolo croato, mi rendete nota la proclamazione dello Stato indipendente della Croazia e mi chiedete il riconoscimento della Croazia indipendente da parte del Reich Germanico.
È per me una particolare gioia e soddisfazione, in quest'ora in cui il Popolo croato per la rapida avanzata delle truppe delle Potenze dell'Asse ritrova la sua da tanto tempo agognata libertà, di poter esprimerVi il riconoscimento dello Stato indipendente della Croazia da parte del Reich Germanico.
Il Governo tedesco sarà lieto di accordarsi liberamente col Governo Nazionale Croato per la determinazione dei confini del nuovo Stato.
I miei migliori voti per Voi e per l'avvenire del Popolo croato.
ADOLFO HITLER
17 aprile 1941
I COMMISSARI CIVILI NEI TERRITORI SLOVENI E DALMATICI OCCUPATI
DALLE TRUPPE ITALIANE
Con provvedimento in corso di registrazione, è stato nominato commissario civile nei territori sloveni occupati dalle nostre truppe il segretario federale di Trieste Emilio Grazioli.
A commissario civile per le zone dalmatiche, è stato nominato Athos Bartolucci, federale di Zara.
3 maggio 1941
COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI LUBIANA
[R. decreto legge 3 maggio 1941 XIX, n. 291]
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE d'Italia e di Albania, IMPERATORE d'Etiopia: Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 XVII, n. 129; Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere; Udito il Gran Consiglio del Fascismo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — I territori sloveni, i cui confini sono delimitati come dall'allegata carta, vidimata d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana.
Art. 2. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo dei Governo, Ministro per l'interno, saranno stabiliti gli ordinamenti della provincia di Lubiana, la quale, avendo una popolazione compattamente slovena, avrà un ordinamento autonomo con riguardo alle caratteristiche etniche della popolazione, alla posizione geografica del territorio e alle speciali esigenze locali.
Art. 3. — I poteri di governo saranno esercitati da un Alto Commissario, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.
Art. 4. — L'Alto Commissario sarà assistito da una Consulta composta di 14 rappresentanti scelti tra le categorie produttrici d'ella popolazione slovena.
Art. 5. — Il servizio militare non sarà obbligatorio per la popolazione slovena della provincia di Lubiana.
Art. 6. — Nell'insegnamento elementare sarà obbligatoria la lingua slovena. Nelle scuole medie e superiori sarà facoltativo l'insegnamento della lingua italiana.
Tutti gli atti ufficiali saranno redatti nelle due lingue.
Art. 7. — I1 Governo del Re è autorizzato a pubblicare nel territorio della provincia di Lubiana lo statuto e le altre leggi del Regno ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la
legislazione ivi vigente e con gli ordinamenti che saranno stabiliti a norma dell'art. 2.
Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-; varlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1941-XI
VITTORIO EMANUELE - MUSSOLINI.
Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76):
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1941 - XIX, Atti del Governo registro 433, foglio 18. — Mancini.
(Gazzetta Ufficiale n. 105, del 3 maggio 1941-XIX)
16 maggio 1941
LA CORONA DEL REGNO DI CROAZIA OFFERTA A UN PRINCIPE SABAUDO
Una Delegazione croata, con a capo il Poglavnik Ante Pavelic, giungerà domenica mattina a Roma per chiedere alla Maestà del RE e IMPERATORE di degnarsi designare il Principe dr Casa Savoia che cingerà la Corona croata.
La Delegazione firmerà a Roma degli importanti accordi di carattere politico, economico e territoriale.
17 maggio 1941
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO NEL TERRITORIO DELL'EX REGNO DI JUGOSLAVIA OCCUPATO DALLE FORZE ARMATE ITALIANE
[Bando del DUCE, 17 maggio 1941 - XIX]
Il DUCE, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti: Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra; visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato; visto il Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato; Ordina:
CAPO I. - DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1. — (Esercizio dei poteri civili. Nomina dei commissari civili). Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, i poteri civili, ai sensi degli articoli 16 e 54 a 66 della legge di guerra, sono esercitati da commissari civili.
Alla nonnina e, quando occorra, alla revoca dei commissari civili si provvede con ordinanza del Comando Supremo. L'ordinanza che nomina il commissario civile determina la circoscrizione nella quale egli esercita le proprie attribuzioni.
Art. 2. — (Dipendenza dei commissari civili). i commissari civili dipendono dal Comando Supremo. Tuttavia il Comando Supremo può disporre che il commissario civile, per tutte le sue attribuzioni o per talune di esse, dipenda dal locale Comando di grande unità delle Forze armate di occupazione. In ogni caso i commissari civili sono tenuti ad osservare le istruzioni impartite dai Comandi delle predette grandi unità per tutto quanto concerne l'ordine pubblico, nonché la sicurezza e l'attività delle Forze armate di occupazione.
Art. 3. — (Attribuzioni del commissario civile). Il commissario civile esercita le attribuzioni già spettanti, secondo gli ordinamenti locali, alla più alta autorità governativa regionale.
In particolare egli provvede ad assicurare l'ordine e la vita pubblica e vigila perché siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.
Art. 4. — (Funzioni civili del territorio occupato). Le autorità e i funzionari civili del territorio occupato sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, secondo gli ordinamenti ivi vigenti; ma il commissario civile, per esigenze politiche, militari e di ordine pubblico, può disporne la sostituzione.
Il commissario civile ha altresì facoltà di provvedere alla nomina di funzionari civili in caso di vacanza nei rispettivi uffici.
Qualora il commissario civile eserciti la facoltà di nomina o di sostituzione nei riguardi di organi elettivi di amministrazioni locali, le funzioni di essi sono affidate a un commissario straordinario, scelto, di preferenza, fra gli abitanti del territorio.
Art. 5. — (Esecutorietà dei provvedimenti delle autorità amministrative). Le deliberazioni ed i provvedimenti delle autorità amministrative del territorio occupato, che, a norma delle leggi locali, siano soggetti ad approvazione, ratifica o visto di un'autorità superiore, non sono esecutori se non abbiano riportato anche il visto del commissario civile, il quale ha facoltà di rifiutarlo, qualora ritenga che la deliberazione o il provvedimento non sia regolare o non risponda alle esigenze della popolazione civile o a quelle delle Forze armate occupanti. Tale visto sostituisce l'approvazione, la ratifica o il visto di autorità superiori, non aventi sede nel territorio occupato dalle Forze armate italiane.
Sono, in ogni caso, soggetti al visto preveduto dal comma precedente i provvedimenti aventi per oggetto ordini rivolti alla generalità degli abitanti.
Il commissario civile ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la comunicazione di qualsiasi deliberazione o provvedimento delle suddette autorità amministrative, e di annullarli o di sospenderne l'esecuzione.
Art. 6. — (Potere di ordinanza del commissario civile). Il commissario civile può emettere ordinanze in materia di edilizia, di polizia, d'igiene, di approvvigionamenti e consumi o di finanza locale, per urgenti motivi di pubblico interesse concernenti, in tutto o in parte, il territorio della propria circoscrizione.
I contravventori alle ordinanze prevedute nel comma precedente sono puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 5000.
Art. 7. — (Salvacondotto per il territorio occupato). Gli abitanti nel territorio occupato dalle Forze armate italiane, che, essendosene allontanati, intendono farvi ritorno, devono munirsi di uno speciale salvacondotto rilasciato dall'autorità militare e vistato dal commissario civile.
CAPO II. — DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 8. — (Organi giudiziari). Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, la giustizia, in materia civile, commerciale e penale, continua ad essere amministrata dai giudici mandamentali, dai tribunali e dalle corti di appello competenti secondo le norme processuali ivi vigenti.
Restano ferme le circoscrizioni territoriali delle singole autorità giudiziarie, salva la disposizione dell'articolo seguente.
Art. 9. — (Circoscrizioni giudiziarie). Le parti del territorio che siano comprese in circoscrizioni di giudici mandamentali, di tribunali o di corti d'appello, aventi sede fuori del territorio stesso, sono, rispettivamente, aggregate, con provvedimento del comandante delle truppe di occupazione, alla circoscrizione di giudici mandamentali, tribunali e corti di appello esistenti nel territorio occupato.
Il comandante predetto provvede, intesi i commissari civili competenti. L'ordinanza e pubblicata mediante affissione negli albi comunali.
Art. 10. — (Uso della lingua italiana). Nelle circoscrizioni dei tribunali di Sussak, Sebenico, Spalato, Ragusa e Cattaro deve essere usata la lingua italiana:
1° nei giudizi civili, per i provvedimenti del giudice, quando nell'atto introduttivo della lite o nell'istanza è stata usata detta lingua;
2° nei procedimenti penali, per il dibattimento e per i provvedimenti del giudice, quando l'imputato ne fa richiesta. In ogni caso, le parti e i difensori hanno facoltà di usare, negli atti processuali, la lingua italiana.
Art. 11. — (Competenza dei tribunali militari). Resta ferma la competenza dei tribunali militari italiani, ai sensi dell'art. 4 del bando 24 aprile 1941-XIX.
Agli stessi tribunali militari appartiene la cognizione dei reati preveduti da bandi emanati nel territorio occupato.
Art. 12. — (Esecuzione di pene pecuniarie). Le condanne a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, possono essere eseguite mediante il versamento in dinari, secondo il ragguaglio stabilito tra la moneta italiana e quella avente corso legale nel territorio medesimo.
Art. 13. — (Ricorsi alla Corte suprema). Per il territorio indicato nell'articolo precedente, la competenza già spettante, ai termini delle leggi locali, alla Corte suprema è devoluta alla Corte d'appello di Spalato e di Podgorica per le impugnazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali delle rispettive circoscrizioni, ed è devoluta alla Corte suprema di cassazione italiana per le impugnazioni contro i provvedimenti delle predette Corti.
CAPO. III. — DISPOSIZIONI VARIE.
Art. 14. - (Corso dei termini e delle prescrizioni). A partire dal 10 giugno 1941-XIX, riprendono il loro corso i termini legali o convenzionali e le prescrizioni, di cui è stata disposta la sospensione con l'art. 3 del bando 24 aprile 1941-XIX.
Art. 15. - (Divieto di esportazione). E vietata l'esportazione, senza la preventiva autorizzazione del competente commissario civile, dal territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, di qualsiasi cosa che abbia interesse artistico, storico, archeologico o paletnologico.
Art. 16. —(Pubblicazione). Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane.
Dal Quartier generale delle Forze armate, 17 maggio 1941-XIX
MUSSOLINI
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 1941-XIX)