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PATTO TRIPARTITO ITALO - GERMANO - NIPPONICO

DOCUMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

 

27 settembre 1940

 

Patto tripartito italo - germano - nipponico

 

I Governi d'Italia, della Germania e del Giappone, conside­rando come condizione pregiudiziale, di una pace duratura che tutte le nazioni del mondo debbano avere il posto che a ciascuna di esse spetta, hanno deciso di sostenersi e di cooperare l'uno con l'altro nell'azione che essi rispettiva- mente svolgono nella più grande Asia Orientale e nella regione dell’Europa, ove è loro principale scopo quello di stabilire e di mantenere un nuovo ordine di cose inteso a promuovere la reciproca prosperità e il benessere dei popoli interessati. E inoltre desiderio dei tre Governi di estendere tale cooperazione a quelle nazioni, in altre sfere del mondo, che, siano disposte ad adoperarsi, seguendo direttive simili alle loro, affinché possano così essere realizzate le aspirazioni fondamentali per una pace mondiale. In conformità a ciò i Governi dell'Italia, della Germania e del Giappone hanno concordato quanto segue:

 

Art. 1. — Il Giappone riconosce e rispetta il compito direttivo dell'Italia e della Germania per lo stabilimento di un nuovo ordine in Europa.

 

Art. 2. — L'Italia e la Germania riconoscono e rispettano il compito direttivo del Giappone nello stabilimento di un nuovo ordine nella più grande Asia Orientale.

 

Art. 3. — L'Italia, la Germania e il Giappone concordano di cooperare nei loro sforzi sulle linee anzi dette. Essi si impe­gnano inoltre a darsi l'una l'altra assistenza con tutti i mezzi politici, economici e militari qualora una delle tre parti contraenti sia attaccata da una Potenza che non sia attualmente coinvolta nella guerra europea o nel conflitto cino-giapponese.

 

Art. 4. — Allo scopo di concertare le misure di applicazione del presente patto si riuniranno senza ritardo delle commis­sioni tecniche viste, i cui membri saranno nominati rispet­tivamente dai Governi d'Italia, della Germania e del Giappone.

 

Art. 5. — L'Italia, la Germania e il Giappone dichiarano che le clausole suindicate non modifi- cano in alcun modo lo status politico attualmente esistente fra la Russia Sovietica e cia­scuna delle tre parti contraenti.

 

Art. 6. — Il presente patto entrerà immediatamente in vigore al momento della firma e rimarrà in vigore per dieci anni dalla data della firma stessa. Al momento opportuno, prima della scadenza di detto termine, le alte parti contraenti inizieranno, a richiesta di una qualsiasi di esse, negoziati per la sua rinnovazione.

 

In fede di che i firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente patto e vi hanno apposto i loro sigilli.

 

Fatto in triplice copia a Berlino il 27 settembre 1940-XVIII dell’Era Fascista, corrispondente al 27 settembre 1940-XV dell'anno Showa.

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