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Dal 25 luglio all'8 settembre - 7

TESTO DELL'ARMISTIZIO BREVE

3 settembre 1943

comunicato dal generale Ambrosio ai comandanti delle forze armate l’8 settembre 1943

 

Ministero della Guerra                                 Copia di telegramma in arrivo N. 1816

Gabinetto                                                    Provenienza Comando Supremo

Ufficio Cifra                                   Data di partenza 8 settembre 1943 ore 22.00

Data di arrivo 8 settembre 1943 ore 23.50

Diretto a Ministero Guerra - Gabinetto

Decifrato alle ore 0.30 Prot. 16724/OP

 

At Ecc. Capo di S.M. RE, Marina, Aeronautica,
Comandante Gruppo Armate Est, Comandante undicesima Armata,
Governatore Egeo et per conoscenza
at Ecc. il Ministro della Guerra

 

Il Governo Italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower comandante in capo delle forze armate alleate; in base alle condizioni di armistizio, a partire dalle ore 19.45 di oggi otto settembre, dovrà cessare ogni nostro atto di ostilità verso le FF.AA. anglo-americane.

Le FF.AA. italiane dovranno però reagire con la massima decisione ad offese che provenissero da qualsiasi altra parte.

 

Generale Ambrosio

 

Segreto

 

Urgente

P.M. 21 [codice per Roma], 8 settembre 1943

 

Comando Supremo   

 

A S.E. Il Ministro della Guerra

A S.E. Il Ministro della Marina

A S.E. Il Ministro dell'Aeronautica

A S.E. Il Ministro della Produzione Bellica

A S.E. Il Capo di Stato Maggiore Esercito

A S.E. Il Capo di Stato Maggiore Marina

A S.E. Il Capo di Stato Maggiore Aeronautica

A S.E. Il Ministro delle Comunicazioni

 

Prot. n. 16725/OP

 

Oggetto: Condizioni di armistizio.

 

Trasmetto per l'integrale esecuzione copia delle condizioni di armi­stizio; l'attuazione delle condizioni di competenza degli Stati Maggiori dovrà avvenire con le modalità già comunicate verbalmente.

 

Il Capo di Stato Maggiore Generale
f.to Ambrosio

 

lì, 5 settembre 1943

[La data è quella in cui il testo arrivò a Roma, inviato dal Generale Castellano da Algeri]

 

Le seguenti condizioni di armistizio sono presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower, Generale Comandante delle Forze Armate Al­leate, autorizzato dai Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, e nell'interesse delle Nazioni Unite e sono accettate dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo Italiano.

 

1) Immediata cessazione di ogni attività ostile da parte delle FF.AA. Italiane.

 

2) L'Italia farà ogni sforzo per sottrarre ai tedeschi tutti i mezzi che potrebbero essere adoperati contro le Nazioni Unite.

 

3) Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite saranno rilasciati immediatamente nelle mani del Comandante in Capo Alleato e nessuno di essi dovrà essere trasferito in territorio tedesco.

4) Trasferimento immediato in quelle località che saranno designa­te dal Comandante in Capo Alleato, della flotta e dell'aviazione italiana, con i dettagli di disarmo che saranno fissati da lui.

 

5) Il Comandante in Capo Alleato potrà requisire la Marina mer­cantile italiana e usarla per le necessità del suo programma militare-navale.

 

6) Resa immediata agli alleati della Corsica e di tutto il territorio italiano sia delle isole che del continente per quell'uso come basi di operazione e per altri scopi che gli alleati riterranno necessari.

 

7) Immediata garanzia del libero uso di tutti i campi di aviazione e dei porti navali in territorio italiano senza tener conto del progresso dell'evacuazione delle forze tedesche dal territorio italiano. Questi porti navali e campi di aviazione dovranno essere protetti dalle forze armate italiane finché questa funzione non sarà assunta dagli alleati.

 

8) Tutte le forze armate italiane saranno richiamate e ritirate su territorio italiano da ogni

partecipazione nella guerra da qualsiasi zona in cui siano attualmente impegnate.

 

9) Garanzia da parte del Governo Italiano che, se necessario, im­piegherà tutte le sue forze armate per assicurare con celerità e precisione l'adempimento di tutte le condizioni di questo armistizio.

 

10) Il Comandante in Capo delle forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi provvedimento che egli riterrà necessario per proteg­gere gli interessi delle forze alleate per il proseguimento della guerra; e il Governo Italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative e di altro carattere che il Comandante in Capo richiederà; e in partico­lare il Comandante in Capo stabilirà un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che egli giudicherà necessario nell'in­teresse delle Nazioni Alleate.

 

11) Il Comandante in Capo delle Forze Armate Alleate avrà il pieno diritto di imporre misure di disarmo, smobilitazione e demilitarizzazione.

 

12) Altre condizioni di carattere politico, economico, e finanziario a cui l'Italia dovrà conformarsi saranno trasmesse più tardi.

 

Le condizioni di questo armistizio non saranno rese pubbliche senza l’approvazione del comandante in capo alleato. Il testo inglese sarà considerato il testo ufficiale.

[L’ultimo paragrafo venne omesso da Ambrosio]

 

 

 

 

 

MEMORANDUM DI QUEBEC

 

Questo documento — il cui titolo ufficiale era « Aide Mémoire to Accompany Conditions of Armistice, presented by General Eisenhower to Italian Commander in Chief », è passato alla storia come « memorandum o documento di Quebec » — era praticamente il testo del telegramma che Roosevelt e Churchill, riuniti a Quebec in Canada, inviarono al gen. Eisenhower il 18 agosto 1943, dopo essere stati informati dall'ambasciatore britannico a Madrid, sir Samuel Hoare, della missione a Lisbona del gen. Castellano. Il memorandum fu consegnato dal gen. Smith al gen. Castellano, durante il loro incontro della sera del 19 agosto 1943, unitamente allo « short armistice », come risulta anche dal suo titolo. Ciò nonostante esso non fu pubblicato né l'l1 settembre 1943, quando detto armistizio fu reso di pubblica ragione a mezzo di comunicato « Reuter », né il 6 novembre 1945, quando tutti i docu­menti armistiziali furono pubblicati ufficialmente da parte degli Alleati. Il Governo italiano in questa seconda occasione protestò immediatamen­te, ma inutilmente, per questa omissione dato che il memorandum, disse, « era, di fatto, strettamente collegato nel tempo e, soprattutto, nello spirito con “l’armistizio corto” del 3 settembre ».

 

Queste condizioni [dello « short armistice »] non contemplano l'assistenza attiva dell'Italia nel combattere i tedeschi. La misura nella quale queste condizioni sa­ranno modificate in favore dell'Italia dipenderà dall'entità dell'aiuto che il Governo e il popolo italiani daranno realmente alle Nazioni Unite contro la Germania durante la rimanente parte della guerra. Le Nazioni Unite tuttavia dichiarano senza riserva che, ovunque le Forze italiane o gli Italiani combatteranno contro i tedeschi o distruggeranno beni tede­schi od ostacoleranno movimenti tedeschi, essi riceveranno tutto l'aiuto possibile da parte delle Forze delle Nazioni Unite. Nel frattempo, se verranno fornite immediatamente e regolarmente informazioni sul ne­mico, i bombardamenti degli Alleati saranno diretti, nel limite del pos­sibile, sugli obiettivi che influiscono sui movimenti e sulle operazioni delle Forze tedesche.

 

La cessazione delle ostilità fra le Nazioni Unite e l'Italia avrà luogo a partire dalla data e dall'ora che saranno comunicate dal generale Eisenhower.

 

Il Governo italiano dovrà assumere l'impegno di proclamare l'armi­stizio non appena esso sarà annunciato dal gen. Eisenhower e di ordina­re alle sue Forze militari e al suo popolo di collaborare con gli Alleati e di resistere ai tedeschi, da quel momento.

 

Il Governo italiano all'atto dell'armistizio dovrà ordinare che siano immediatamente rilasciati tutti i prigionieri delle Nazioni Unite in peri­colo di essere catturati dai tedeschi.

 

Il Governo italiano all'atto dell'armistizio dovrà ordinare alla flotta italiana e alla maggior parte possibile della Marina mercantile di salpare per porti alleati. Il maggior numero possibile di aerei militari dovrà recarsi in basi alleate. Qualsiasi nave o aereo in pericolo di essere cattu­rato da parte dei tedeschi dovrà essere distrutto.

 

Nel frattempo vi sono molte cose che il maresciallo Badoglio può senza che i tedeschi si accorgano di quello che si sta preparando. La natura precisa e l'entità della sua azione sono lasciate al suo giudizio; si suggeriscono peraltro le seguenti direttive generali:

 

1) resistenza generale passiva di tutto il Paese, se questo ordine può essere trasmesso alle autorità locali senza che i tedeschi lo sappia­no;

 

2) piccole azioni di sabotaggio in tutto il Paese, specialmente delle comunicazioni e degli aeroporti usati dai tedeschi;

 

3) salvaguardia dei prigionieri di guerra alleati. Se la pressione dei tedeschi per farseli consegnare diventasse troppo forte, essi dovranno essere rilasciati;

 

4) nessuna nave da guerra dovrà essere lasciata cadere in mano tedesca. Dovranno essere date disposizioni per esser certi che tutte queste navi possano salpare per i porti indicati dal generale Eisenhower, appena egli ne avrà dato l'ordine. I sommergibili italiani non dovranno essere richiamati dalla loro missione dato che ciò svelerebbe al nemico il nostro comune intendimento;

 

5) nessuna nave mercantile dovrà essere lasciata cadere in mano tedesca. Le navi mercantili nei porti del nord dovranno salpare, se pos­sibile, per i porti indicati dal generale Eisenhower;

 

6) non dovrà essere consentito ai Tedeschi d'impadronirsi delle difese costiere italiane;

 

7) predisporre piani, da attuarsi al momento opportuno, perché le unità italiane nei Balcani si spostino verso la costa al fine di essere trasportate in Italia dalle Nazioni Unite.

 

 

 

 

 

TESTO DELL’ARMISTIZIO LUNGO

29 settembre 1943

comprensivo degli emendamenti previsti dal Proto­collo aggiuntivo del 9 novembre 1943

 

Questo testo è pubblicato in Ministero degli Affari Esteri, Documenti relativi ai rapporti tra l'Italia e le Nazioni Unite, pp. 50-74, con l'avver­tenza: « Le parole e le frasi in corsivo, incluso il titolo, non appaiono nel documento firmato a Malta il 29 settembre 1943, ma sono state inserite o modificate successivamente in conformità al Protocollo del 9 novembre 1943. Il testo riprodotto è quello della traduzione ufficiale, salvo numerose, ma lievi correzioni di ortografia, grammatica e forma che però non alterano sostanzialmente il testo. Dove la traduzione ufficiale si discosta sensibilmen­te dall'originale inglese, che è il solo testo autentico, questo è stato riportato tra parentesi ». La prima versione del 26 agosto 1943, inviata dai CCS a Eisenhower, è stata pubblicata in FRUS, The Conferences of Washington and Quebec, Washington, 1979, pp. 1161-1169.

 

Condizioni aggiuntive di Armistizio con l'Italia

 

Poiché in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite da una parte e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare;

 

e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito;

 

e poiché è opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio del 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;

 

le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità contro l'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e esegua le richieste di questi Governi.

 

Queste condizioni sono state presentate dal Generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;

 

e sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

 

1. (A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.

 

(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movi­menti ed altre operazioni delle forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformità il Comando Supremo italiano ordinerà la cessazio­ne immediata delle ostilità di qualunque genere contro le forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali, militari e aeronau­tiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.

 

(C) Inoltre il Comando Supremo italiano impartirà alle Forze nava­li, militari ed aeronautiche nonché alle autorità ed ai funzionari ordini di desistere immediatamente dalla distruzione o dal danneggiamento di qualsiasi proprietà immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

 

 

2. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le forze armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le forze degli alleati dell'Ita­lia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.

 

 

3. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni ne­cessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qual­siasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo Italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le forze arma­te disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal Co­mandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampa­menti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

 

 

4. Le Forze italiane di terra, mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell’Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Uni­te. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

 

 

5. Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzio­nari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

 

 

6. La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

 

 

7. Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate (Annotazione. Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guer­ra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il se­guente tenore: « le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino ad ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate ») [Questa « annotazione » appare incongrua dal momento che compare in un testo firmato il 29 settembre; formulata prima dell'8 settembre essa finì per rimanere nel testo del lungo armistizio].

 

 

8. Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra, dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supre­mo delle Forze Alleate.

 

 

9. Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte, le navi mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e i mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano od in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità e posizione, essere impedito di partire.

 

 

10. Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni re­lative ai mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel terri­torio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostru­zioni ai movimenti per vie di terra, mare ed aria e qualsiasi altra infor­mazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando ri­chiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni.

 

 

11. Il Governo italiano fornirà subito elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l'indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Supremo delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del mate­riale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite.

 

 

12. Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato o disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radioloca­lizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e por­tuali od altre istallazioni od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle Autorità italiane (« will be the responsibility of the Italían authorities »).

 

 

13. La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo ita­liano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

 

 

14. (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarca­zioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo di validità del presente atto saranno dalle competenti Autorità italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione e di naviga­zione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulte­riori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qua­lunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopraindicate verranno ap­plicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.

 

(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.

 

 

15. Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in seguito a procedura del tribunale delle prede, ver­ranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite e controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi (« arrangements ») per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria ri­parazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per assicurare che le navi ed i loro carichi non saranno dan­neggiati.

 

 

16. Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di inter-comunicazione a terra o galleggianti, sotto con­trollo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal Comandan­te Supremo delle Forze Alleate. Le Autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di inter-comunicazione che potrà prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Co­mandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.

 

 

17. Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.

 

 

18. Le forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificate di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le dispo­sizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopradetto. Il Comandante Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.

 

 

19. Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potran­no essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti Autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a di­sposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite po­tranno richiedere.

 

 

20. Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provve­duto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani esegui­rà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in Capo Alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

 

 

21. In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descrit­ti negli articoli dal numero 18 al 20,

 

(A) i componenti delle forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.

 

(B) le Autorità italiane metteranno a disposizione, nel territorio ita­liano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (« transport facilities ») richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istru­zioni emanate dal Comandante in Capo Alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di traspor­to terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pub­blici, raffinerie e altri rifornimenti di carburante e di elettricità ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specifi­care, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

 

 

22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

 

 

23. Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi coll'estero, delle relazio­ni commerciali e finanziarie coll'estero e per il regolamento del commer­cio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

 

 

24. Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali o di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in Capo Al­leato o di funzionari designati.

 

 

25. (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i compo­nenti delle forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati o in missio­ne presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, conso­lari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.

 

(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occu­pato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresen­tanti nei Paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o desti­nate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

 

 

26. In attesa di ulteriori ordini, ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandan­te Supremo delle Forze alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), né si recheranno in qualsiasi luogo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposi­zioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

 

27. Il personale e il materiale delle forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale pae­se, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

 

28. (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato, cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti e nelle acque italiane od occupate dagli italiani ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.

 

(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in terri­torio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.

 

(C). Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente a qualsia­si tale paese o territorio occupato o ai suoi nazionali sarà sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.

 

(D) Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopradette persone, imbarcazioni, velivoli, materiale o proprietà.

 

 

29. Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Coman­do Militare Alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.

 

 

30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della mi­lizia fascista (M.V.S.N.), la polizia segreta (O.V.R.A.) e le organizzazio­ni della gioventù fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciol­te in conformità alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.

 

 

31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede ed opinione politiche saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimen­to legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze allea­te potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazio­ne di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

 

 

32. (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle forze delle Nazioni Unite o designati da queste e qualsiasi suddito delle Nazioni Unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.

 

(B) Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contuma­cia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saran­no sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sotto­messe.

 

(C) Il Governo italiano prenderà le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprie­tà dei cittadini stranieri e le proprietà degli stati e dei cittadini stra­nieri.

 

 

33. (A) Il Governo italiano adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quali indennizzo (« payments by way of reparation ») e paga­mento delle spese di occupazione durante il periodo (di validità) del presente atto.

 

(B) Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo delle Forze alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attività (« assets ») sia in territorio italiano sia fuori di esso, apparte­nenti allo Stato italiano, alla Banca d'Italia, a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste, o persone domiciliate (« residents ») in territorio italiano, e non disporrà né permetterà di di­sporre di qualsiasi tale attività fuori del territorio italiano salvo col per­messo delle Nazioni Unite.

 

 

34. Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmo, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante Supre­mo delle Forre Alleate.

 

 

35. Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distrugge­re o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento od informazione.

 

 

36. Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura, legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le Autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal Comandante Supremo delle Forze Alleate a tale scopo.

 

 

37. Verrà nominata una Commissione di Controllo che rappresen­terà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

 

 

38. (A) Il termine « Nazioni Unite » nel presente atto comprende il Comandante Supremo delle Forze Alleate, la Commissione di Control­lo, e qualsiasi altra autorità che le Nazioni Unite possano nominare.

 

(B) Il termine «Comandante Supremo delle Forze Alleate» nel pre­sente atto comprende la Commissione di Controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà nominare.

 

 

39. Ogni riferimento alle Forze terrestri, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o para-militare, formazioni e corpi che potranno essere pre­scritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

 

 

40. Il termine « materiali di guerra » nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di Controllo.

 

 

41. Il termine « territorio italiano » comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranità) sarà considerato includere l'Albania. Resta tuttavia stabilito che eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né ri­guarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento ita­liano già occupato dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.

 

 

42. Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Gene­rale della Commissione di Controllo per rappresentare gli interessi ita­liani e per trasmettere alle competenti Autorità italiane gli ordini della Commissione di Controllo.

 

 

43. Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.

 

 

44. Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non sono adempiuti, o, altrimenti, le Nazioni Unite possono punire contravven­zioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quale ad esem­pio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.

 

Il presente Atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essen­do quello autentico ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione la decisione della Commissione di Controllo prevarrà.

 

Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943.

 

 

Maresciallo Pietro Badoglio                              

Capo del Governo Italiano          

 

Dwight D. Eisenhower

Generale dell'Esercito degli Stati Uniti

Comandante in Capo Alleato

 

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