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ACCORDI DI POTSDAM (17 luglio - 2 agosto 1945)

Berlino 1945

 

 

ACCORDI DI POTSDAM

17 luglio - 2 agosto 1945

 

I

FORMAZIONE DI UN CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI

 

La conferenza è giunta ad un accordo per lo stabilimento di un Consiglio dei ministri degli Affari esteri che rappre­senti le cinque principali Potenze, al fine di continuare il lavoro preparatorio necessario a regolare la pace e a trattare ogni altra questione che potrà, da una volta all'altra, essere deferita al Consi­glio in seguito ad un accordo fra i go­verni che sono Parti di quel consiglio.

 

Il testo dell'accordo per la formazione del Consiglio dei Ministri degli Affari esteri è il seguente:

 

I - Sarà stabilito un Consiglio com­posto dai ministri degli Affari esteri del Regno Unito, dell'U.R.S.S., della Cina,della Francia e degli Stati Uniti.

 

II - a) Il Consiglio dovrà normalmen­te riunirsi a Londra, che sarà il seggio permanente del segretariato comune che il Consiglio istituirà.

Ciascuno dei ministri degli Affari este­ri sarà accompagnato da un assistente di grado elevato, debitamente autoriz­zato a continuare il lavoro del Consiglio in assenza del suo ministro degli Affari esteri, e da un piccolo gruppo di consi­glieri tecnici;

b) la prima riunione del Consiglio avrà luogo a Londra non più tardi del ip settembre 1945. Riunioni potranno aver luogo, in seguito a comune accordo, in altre capitali, se si conviene che sia così, di tanto in tanto.

 

III - a) Come còmpito immediato e im­portante, il Consiglio sarà autorizzato ad elaborare, in vista di sottometterli alle Nazioni Unite, dei trattati di pace con l'Italia, la Romania, la Bulgaria, l'Un­gheria e la Finlandia, e di proporre dei regolamenti delle questioni territoriali pendenti al momento in cui terminerà la guerra in Europa;

b) per ciascuno di tali còmpiti, il Con­siglio sarà composto di membri rappre­sentanti gli Stati che furono firmatari delle condizioni di resa imposte allo Stato nemico in causa. Per regolare la pace con l'Italia, la Francia sarà consi­derata come firmataria delle condizioni di resa per l'Italia. Altri membri saran­no invitati a partecipare quando saranno discusse questioni che li riguardino di­rettamente;

c) altre questioni potranno, di volta in volta, essere deferite al Consiglio in seguito ad accordo fra i governi che ne .sono membri.

 

IV - a) Ogni volta che il Consiglio stu­dierà una questione interessante direttamente uno Stato non rappresentato nel suo seno, questo Stato dovrà essere invi­tato ad inviare dei rappresentanti per partecipare alla discussione e allo studio di tale questione;

b) il Consiglio può adattare la sua procedura al particolare problema che gli viene sottomesso. In certi casi, potrà tenere discussioni preliminari, preve­denti la partecipazione di altri Stati in­teressati. In altri casi, il Consiglio potrà convocare in conferenza ufficiale lo Stato principalmente interessato alla ri­cerca di una soluzione per un partico­lare problema.

Conformemente alla decisione della conferenza, i tre governi hanno indiriz­zato ognuno un identico comunicato ai governi della Cina e della Francia invi­tandoli ad adottare questo testo e ad unirsi ad essi per la formazione del Consiglio.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945 

 

 

PROGETTO, STABILITO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI,
DELL'INVITO DA INDIRIZZARE DA CIASCUNO DEI TRE GOVERNI

AI GOVERNI DI CINA E DI FRANCIA

 

I Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S. reputano ne­cessario iniziare senza indugi i lavori preparatori dei regolamenti di pace in Europa. A questo scopo, sono d'accordo perché sia istituito un Consiglio dei mi­nistri degli Affari esteri delle cinque grandi Potenze per preparare i trattati di pace con gli Stati europei nemici, e per sottometterli in seguito alle Nazioni Unite. Il Consiglio avrà così l'autorità per proporre il regolamento delle prin­cipali questioni territoriali in Europa, e per studiare ogni altra questione che i governi membri stimeranno dovergli sot­tomettere.

 

Il testo adottato dai tre Governi è il seguente:

 

« D'accordo coi governi degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., il governo di S. M. del Regno Unito (o d'accordo coi governi degli Stati Uniti e del Regno Uni­to il governo dell'U.R.S.S., o, d'accordo coi governi del Regno Unito e del­l'U.R.S.S. il governo degli Stati Uniti), rivolge al governo della Cina (della Francia) un cordiale invito ad adottare il testo sopra citato e ad unirsi per la creazione del Consiglio. Il governo di S. M., il governo degli Stati Uniti e il governo dell'Unione Sovietica attribui­scono una grande importanza alla parte­cipazione del governo cinese (del gover­no francese) all'elaborazione degli accor­di proposti e sperano ricevere una rispo­sta tempestiva e favorevole a questo in­vito. »

 

Fu deciso che la creazione del Consi­glio dei ministri degli Affari esteri, per i fini precisi enumerati nel presente te­sto, sarà fatta senza pregiudizio per l'ac­cordo concluso alla conferenza di Cri­mea, secondo il quale si dovranno te­nere delle conferenze periodiche fra i ministri degli Affari esteri degli Stati Uniti, dell'Unione Sovietica e del Regno Unito.

 

La conferenza ha pure esaminato lo statuto della commissione consultiva eu­ropea, alla luce della decisione di isti­tuire il Consiglio dei ministri degli Affari esteri. Si è rilevato con soddisfazio­ne che la commissione aveva assolto con competenza i principali compiti che le spettavano, emettendo delle raccoman­dazioni circa i termini della resa incon­dizionata della Germania, circa le zone di occupazione in Germania e in Au­stria e circa l'organismo di controllo in­teralleato in questi paesi.

 

Si è stimato che le questioni più par­ticolareggiate concernenti la coordina­zione della politica alleata circa il con­trollo della Germania e dell'Austria spettassero in avvenire alla competenza del Consiglio di controllo alleato a Ber­lino e della Commissione alleata a Vien­na. Ci Si è messi inoltre d'accordo per raccomandare lo scioglimento della Commissione consultiva europea.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

II

PRINCIPI PER REGOLARE IL TRATTAMENTO DELLA GERMA­NIA

NEL PERIODO INIZIALE DI CONTROLLO

 

A - Principi politici.

1° - In applicazione dell'accordo circa l'organizzazione del controllo in Germa­nia, la suprema autorità in Germania sarà esercitata, tenendo conto delle istru­zioni ricevute dai loro rispettivi gover­ni, dai comandanti in capo delle armate americana, inglese, russa e francese, cia­scuno per la propria zona d'occupazione,e per le questioni concernenti la Ger­mania nel suo insieme, collettivamente dagli stessi comandanti in capo, in quanto membri del Consiglio di Con­trollo.

 

2° - Vi sarà, per quanto possibile, uni­formità di trattamento per la popolazione tedesca in tutte le zone.

 

3° - I fini dell'occupazione della Ger­mania che serviranno da guida per l'at­tività del Consiglio di Controllo sono i seguenti:

 

I. Il disarmo completo e la smilitariz­zazione della Germania come l'elimina­zione o il controllo di ogni industria te­desca che possa essere utilizzata per fini militari. A questo scopo:

 

a) tutte le forze tedesche di terra, di mare e dell'aria, le S.S., S.A., S.D., e la Gestapo, con tutte le loro organizza­zioni, Stati Maggiori e istituzioni, com­presi l'alto Stato Maggiore, i corpi uffi­ciali, in servizio attivo o di riserva, le scuole militari, le organizzazioni di ex-combattenti od ogni altro organismo ed associazione che possa mantenere le tra­dizioni militari nel paese, saranno completamente e definitivamente sciolte in modo da prevenire la resurrezione o la riorganizzazione del militarismo tedesco o del nazismo;

 

b) le armi, munizioni, i mezzi bellici e ogni altro mezzo che possa facilitare la loro produzione sarà messo a disposi­zione degli alleati o distrutto. La pro­duzione e la conservazione di munizioni e di ordigni di ogni natura, ivi compresi quelli destinati all'aviazione, sarà proibita.

 

II. Convincere il popolo tedesco di aver subito una disfatta militare totale e che non può sfuggire alle conseguenze di atti di cui è il responsabile, dato che i suoi metodi di guerra senza pietà e la fanatica resistenza nazista hanno distrut­to l'economia tedesca e reso inevitabili il caos e le sofferenze.

 

III. Distruggere il partito nazional-so­cialista ed ogni organizzazione ausiliaria o controllata da esso, sciogliere tutte le istituzioni naziste, assicurarsi che non possano rinascere sotto ogni altra forma, e impedire ogni propaganda nazista o militarista.

 

IV. Preparare una eventuale ricostru­zione della vita politica tedesca su una base democratica, in vista di una colla­borazione pacifica della Germania nel campo internazionale.

 

4° - Tutte le leggi naziste che servono di fondamento al regime hitleriano o che stabiliscono distinzioni basate sulla razza, la religione o l'opinione politica, saranno abolite. Nessuna distinzione di tal natura, che sia legale, amministrativa o d'altro genere, sarà tollerata.

 

5° - I criminali di guerra e coloro che hanno partecipato alla preparazione o alla realizzazione delle imprese naziste che hanno avuto per risultato atrocità o crimini di guerra, saranno arrestati e consegnati alla giustizia. I capi nazisti, gli adepti influenti del regime e gli alti dignitari delle organizzazioni e delle istituzioni naziste, come ogni altra per­sona considerata un pericolo per l'occu­pazione e per i fini che questa si pro­pone, saranno arrestati e internati.

 

6° - Tutti i membri del partito nazi­sta che avranno partecipato in modo effettivo e non solo nominale alla sua attività, ed ogni persona ostile ai pro­grammi alleati, saranno allontanati da­gli uffici pubblici o semi-pubblici e dai posti di responsabilità delle importanti imprese private. Queste persone saranno sostituite con altre, giudicate, in basealle loro qualità morali e politiche, de­gne di contribuire alla creazione di ge­nuine istituzioni democratiche in Ger­mania.

 

7° - L'istruzione tedesca sarà controllata al fine di eliminarne completa­mente le dottrine militari e naziste e di permettere l'evoluzione delle dottrine democratiche.

 

8° - Il sistema giudiziario sarà riorga­nizzato in conformità ai principi demo­cratici, ai principi della giustizia, del­l'uguaglianza dei diritti, senza distinzio­ne di razza, di nazionalità o di religione per tutti i cittadini.

 

9° - L'amministrazione della Germa­nia dovrà essere orientata verso il de­centramento politico e lo sviluppo delle autonomie locali. A questo fine:

 

I. L'autonomia locale sarà ristabilita in tutta la Germania, secondo principi democratici e particolarmente grazie a dei consigli eletti, per quanto la sicu­rezza militare e gli scopi dell'occupazio­ne militari lo permetteranno.

 

II. Tutti i partiti democratici, con di­ritto di riunione e di discussione poli­tica, saranno autorizzati e incoraggiati in tutta la Germania.

 

III. I principi di rappresentanza e di elezione saranno introdotti nelle ammi­nistrazioni regionali, provinciali e na­zionali non appena tale misura sarà giu­stificata da una fruttuosa applicazione dei medesimi principi nelle amministra­zioni locali.

 

IV. Per il momento nessun governo centrale tedesco verrà stabilito. Verran­no invece istituiti alcuni dipartimenti amministrativi centrali, diretti da segre­tari di Stato, e particolarmente in materia di finanze, di trasporti, di comu­nicazioni, di commercio estero e d'indu­stria. Tali dipartimenti funzioneranno sotto la direzione del Comitato di Con­trollo.

 

10° - Tenuto conto delle necessità della sicurezza militare, verrà autorizzata la libertà di stampa, di parola e di reli­gione e saranno rispettate le istituzioni religiose. Verrà autorizzata la formazio­ne di sindacati, sempre tenendo conto dei bisogni della sicurezza militare.

 

 

 Berlino 1945

 

Berlino 1945 

 

 

B - Principi economici.

 

11° - Al fine di eliminare il potenziale militare tedesco, la produzione di armi. di munizioni e di mezzi militari, come quella di aeroplani e di navi, sarà proi­bita ed impedita. La produzione di me­talli, prodotti chimici, macchine e, in generale, di tutto ciò che è direttamente necessario all'economia di guerra, sarà severamente controllata e limitata alle necessità riconosciute della Germania del dopoguerra, in stato di pace, con­formemente ai fini enunciati al para­grafo 15.

Tutti gli elementi produttivi non ne­cessari alla produzione autorizzata sa­ranno rimossi, in base al piano di ripa­razioni raccomandato dalla Commissio­ne alleata delle Riparazioni, e appro­vato dai governi interessati. Se gli stessi elementi non verranno rimossi, saranno distrutti.

 

12° - Entro una data il più possibile vicina, l'economia tedesca sarà decentra­ta per evitare l'eccessivo concentramen­to attuale di potenziale economico, ca­ratterizzato particolarmente dai cartelli, sindacati padronali, trusts o altre forme monopolistiche.

 

13° - Nell'organizzazione dell'econo­mia tedesca, il primo posto sarà dato allo sviluppo dell'agricoltura e delle in­dustrie interne di carattere pacifico.

 

14° - Durante il periodo d'occupazio­ne, la Germania verrà trattata come una entità economica unica. A tale scopo,delle direttive comuni saranno applicate per ciò che concerne:

a) produzione e concessioni minerali ed industriali;

b) agricoltura, foreste e pesca;

c) salari, prezzi e razionamento;

d) programmi d'importazione e di esportazione della Germania considerata nel suo insieme;

e) moneta e sistema bancario, tasse e dogane;

f) riparazioni e soppressione del po­tenziale militare industriale;

g) trasporti e comunicazioni. Nell'applicazione di queste direttive sarà tenuto conto, se se ne darà il caso, delle diverse condizioni locali.

 

15° - Controlli alleati saranno imposti all'economia tedesca, ma solo nella mi­sura necessaria:

a) per realizzare i programmi di disar­mo industriale e di smilitarizzazione, di riparazioni, di esportazioni e d'importa­zioni autorizzate;

b) per assicurare la produzione e la continuità delle merci e dei servizi ri­chiesti per sopperire ai bisogni delle for­ze occupanti e delle persone forzata­mente residenti [displaced] in Germania e necessari per mantenere un livello di vita medio che non superi i livelli di vita dei paesi europei. (Per paesi euro­pei si intende ogni paese europeo eccet­tuati Russia e Gran Bretagna);

c) per assicurare, nel modo che sarà stabilito dal Comitato di Controllo, la equa distribuzione dei prodotti essenziali fra le diverse zone, al fine di realizzare un'economia equilibrata e di ridurre la necessità di ricorrere all'importazione;

d) per controllare l'industria tedesca e tutte le transazioni internazionali di or­dine economico e finanziario, ivi comprese le esportazioni e le importazioni, al fine di impedire che la Germania ricostruisca il suo potenziale militare e al fine di realizzare gli altri scopi che abbiamo enunciati qui sopra;

e) per controllare tutte le organizza­zioni scientifiche tedesche, pubbliche o private, gli istituti di ricerca sperimen­tale, i laboratori, ecc., che hanno un qualunque rapporto con le attività eco­nomiche.

 

16° - Per la creazione e l'applicazione dei controlli economici stabiliti dal Con­siglio di Controllo,

sarà creata un'ammi­nistrazione tedesca e le autorità tedesche dovranno, nella maggiore misura possi­bile, assumersi e assicurare l'applicazione di questi controlli. Così il popolo tedesco dovrà essere condotto a rendersi con­to che la responsabilità per l'osservanza di questi controlli ricade su di esso. Verrà proibito ogni controllo tedesco che sia contrario ai fini dell'occupazione.

 

17° - Misure verranno prese pronta­mente:

a) per effettuare le riparazioni essen­ziali dei mezzi di trasporto;

b) per aumentare la produzione del carbone;

c) per ottenere un rendimento massi­mo nell'agricoltura;

d) per realizzare le riparazioni urgen­ti delle abitazioni e delle industrie es­senziali.

 

18° - Misure appropriate verranno prese dal Consiglio di Controllo per esercitare il suo controllo sui beni tede­schi all'estero, che non si trovino già sotto il controllo delle Nazioni Unite che abbiano preso parte alla guerra con­tro la Germania, e per disporre di tali beni.

 

19° - Il pagamento delle riparazioni dovrebbe lasciare sufficienti risorse al popolo tedesco per permettergli di man­tenersi senza aiuti dall'estero. Allo scopo di realizzare l'equilibrio economico del paese occorrerà predisporre i mezzi ne­cessari per finanziare le importazioni au­torizzate dal Consiglio di Controllo. Il ricavato dalle esportazioni, prelevato sulla produzione corrente e sugli stoks sarà devoluto in primo luogo ai paga­menti di dette importazioni. Quest'ul­tima clausola non si applicherà al ma­teriale ed ai prodotti menzionati nel pa­ragrafo 4 (a) e 4 (b) dell'accordo sulle riparazioni.

 

 

 Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

 

III

IL REGOLAMENTO DELLE RIPA­RAZIONI

 

1° - Le richieste. di riparazioni dell'U.R.S.S. saranno soddisfatte mediante prelevamenti nella zona tedesca occu­pata dall'U.R.S.S. e sui beni tedeschi all'estero che possono essere oggetto di prelevamenti.

 

2° - L'U.R.S.S. s'impegna a soddisfare le richieste polacche sulla sua parte di riparazioni.

 

3° - Le richieste degli Stati Uniti, del Regno Unito, e degli altri Stati che ab­biano diritto alle riparazioni saranno soddisfatte mediante prelevamenti sulle zone occidentali e sui beni tedeschi all'estero che possono essere oggetto di prelevamenti.

4° - Oltre alle riparazioni che l'U.R.S.S. preleverà sulla propria zona d'oc­cupazione, l'U.R.S.S. riceverà dalle zo­ne occidentali:

a) il 15 % degli impianti industriali utilizzabili e completi, che provengano in primo luogo dall'industria metallurgica, chimica, e dalle fabbriche di macchine, e che non siano necessari all'economia di pace della Germania. Tali impianti saranno prelevati dalle zone occidentali della Germania, che riceveranno come contropartita un equivalente valore di derrate alimentari, di carbone, di potas­sio, di zinco, di legname, di ceramiche, di petrolio e di altri prodotti che sa­ranno in seguito specificati;

 

b) il 10 % degli impianti industriali non indispensabili all'economia di pace tedesca, che saranno trasferiti dalle zo­ne occidentali in territorio sovietico a titolo di riparazioni, senza pagamento o cambio di qualunque natura come con­tropartita.

 

Il trasferimento degli impianti previ­sto nei paragrafi a) e b) verrà effettuato simultaneamente.

 

5° - Il volume degli impianti prele­vabili sulle zone occidentali verrà sta­bilito al più tardi entro sei mesi.

 

6° - Il trasferimento degli impianti industriali inizierà al più presto possi­bile e sarà terminato entro uno spazio di tempo di due anni dalla data di cui al paragrafo 5°. La consegna dei pro­dotti di cui al precedente paragrafo 4° (a) inizierà non appena possibile, e sa­rà effettuata dall'U.R.S.S. e rateata, co­me previsto, nei cinque anni che segui­ranno la data di questo giorno.

 

Il volume e la natura degli impianti industriali, non indispensabili all'eco­nomia tedesca di pace e quindi disponi­bili per le riparazioni, verrà stabilita dal Consiglio di Controllo, secondo le con­dizioni enunciate dalla Commissione al­leata delle Riparazioni, con la parteci­pazione della Francia, sotto riserva dell'approvazione finale del comandante della zona da cui il materiale verrà prelevato.

 

7° - Prima di fissare il volume degli impianti industriali da prelevare, saran­no effettuati dei prelevamenti anticipati di materiale considerato disponibile in base alla procedura indicata nell'ultima frase del paragrafo 6°.

 

8° - Il Governo Sovietico rinuncia ad ogni rivendicazione relativa alle ripara­zioni che concernano partecipazioni in imprese tedesche situate nelle zone occi­dentali d'occupazione, oltre che a tutti i beni tedeschi all'estero, in tutti i paesi, salvo quelli specificati nel paragrafo 9° seguente.

 

9° - I Governi del Regno Unito e de­gli Stati Uniti d'America rinunciano a tutte le rivendicazioni concernenti le ri­parazioni che riguardino la partecipa­zione nelle imprese tedesche situate nel­la zona orientale d'occupazione, oltre che a tutti i beni tedeschi che si trovino nei seguenti paesi: Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Romania e Austria orientale.

 

10° - II Governo Sovietico non avan­za alcuna rivendicazione concernente l'oro sequestrato dalle truppe alleate in Germania.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

IV

MARINA DA GUERRA E MARINA MERCANTILE TEDESCHE

 

A. I seguenti principi, sono stati sta­biliti riguardo alla ripartizione della ma­rina da guerra tedesca:

 

1° Il totale della marina di superficie, eccettuate le navi affondate e le navi di cui si sono impadroniti gli Stati al­leati, ma comprese le navi in costruzio­ne o in riparazione, verrà egualmente diviso fra l'U.R.S.S., il Regno Unito e gli Stati Uniti.

 

2° Per navi in costruzione o in ripa­razione, si intendono le navi la cui co­struzione o riparazione può essere ter­minata entro tre o sei mesi a seconda della categoria della nave. Il fatto di sapere se tali navi in costruzione o in riparazione debbano essere terminate o riparate sarà l'oggetto di una decisione presa da una commissione tecnica nomi­nata dalle tre Potenze, la quale appli­cherà il principio per cui tale costruzio­ne o tale riparazione deve essere realiz­zata entro i limiti di tempo stabiliti qui sopra, senza aumento della mano d'ope­ra specializzata nei cantieri navali tede­schi e senza la riapertura di nuovi can­tieri navali o la riattivazione di indu­strie ausiliarie. Per data di completa­mento si intende la data entro la quale una nave può intraprendere il suo viag­gio inaugurale o, in base alle condizioni del tempo di pace, la data della conse­gna da parte del cantiere al governo.

 

3° La maggior parte della flotta sotto­marina tedesca sarà affondata; verranno conservati solo trenta sottomarini, da ripartirsi egualmente fra U.R.S.S., Re­gno Unito e Stati Uniti per scopi sperimentali e tecnici.

 

4° Tutti gli stoks d'armi, di munizioni e di forniture della marina da guerra tedesca, che appartengano alle navi tra­sferite secondo i precedenti paragrafi 1° e 3°, verranno attribuiti alle Potenze che riceveranno quelle navi.

 

5° I tre Governi sono d'accordo per costituire una commissione navale tri­partita comprendente due rappresentan­ti per ogni governo, assistiti dal persona­le necessario, per sottoporre raccomanda­zioni ai tre Governi, relative alla ripar­tizione delle navi da guerra tedesche, e per trattare i dettagli concernenti l'ac­cordo concluso fra i tre Governi sulla ripartizione della flotta tedesca. La Com­missione si riunirà per la prima volta non più tardi del 15 agosto 1945, a Ber­lino, che sarà la sede abituale di riunio­ne. Ogni delegazione della commissione avrà il diritto, su base di reciprocità, di procedere all'ispezione delle navi da guerra tedesche in qualunque porto si trovino.

 

6° I tre Governi sono d'accordo affinché i trasferimenti, compresi quelli delle navi in costruzione o in riparazione, ab­biano termine al più presto possibile e non oltre il 15 febbraio 1946. La com­missione presenterà dei rapporti quindi­cinali contenenti proposte per la riparti­zione progressiva delle navi, quando la commissione abbia raggiunto un accor­o sulla ripartizione stessa.

 

 

B. I seguenti principi sono stati ap­provati a riguardo della ripartizione del­la marina mercantile tedesca:

 

1° La marina mercantile tedesca che Si è arresa alle tre Potenze, in qualun­que luogo si trovi, sarà divisa in parti uguali fra U.R.S.S., Regno Unito e Sta­ti Uniti. I trasferimenti di navi ai ri­spettivi paesi avranno luogo non appe­na possibile, alla fine della guerra col Giappone. Il Regno Unito e gli Stati Uniti, sulla parte che avranno ricevuta, forniranno un quantitativo adeguato di navi agli altri Stati alleati le cui marine mercantili hanno subito gravi perdite durante la comune lotta contro la Ger­mania; e l'Unione Sovietica attingerà sul suo quantitativo per assegnare delle na­vi alla Polonia.

 

2° La divisione e l'utilizzazione di que­ste navi durante il periodo di guerra col Giappone dipenderanno dall'autori­tà dell'ufficio misto di tonnellaggio e dell'United Maritime Authority.

 

3° Mentre l'effettivo trasferimento del­le navi verrà rimandato alla fine della guerra col Giappone, una commissione marittima tripartita procederà all'inven­tario e alla stima di tutte le navi di­sponibili e raccomanderà una ripartizio­ne in conformità al paragrafo I°.

 

4° Le navi tedesche di navigazione in­terna e costiera e ritenute necessarie per l'economia fondamentale della Germania dal Consiglio di controllo alleato in Ger­mania, non verranno comprese nel ton­nellaggio da ripartirsi fra le tre Potenze.

 

5° I tre Governi sono d'accordo per creare una commissione tripartita per la marina mercantile comprendente due rappresentanti per ogni governo assistiti dal personale necessario e incaricata di fornire raccomandazioni ai tre Governi circa la ripartizione delle unità mercan­tili tedesche e di mettere a punto gli al­tri problemi di dettaglio sollevati dal­l'accordo concluso fra i tre Governi sulla marina mercantile tedesca. La commis­sione terrà la sua prima riunione non più tardi del 1° settembre 1945, a Ber­lino, che sarà la sede abituale di riu­nione. Ogni delegazione in seno alla commissione avrà il diritto, su base di reciprocità, di procedere all'ispezione delle navi mercantili tedesche ovunque esse siano.

 

 

 Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

 

V

LA CITTA DI KÖNISBERG E LA REGIONE ADIACENTE

 

La conferenza ha esaminato una pro­posta del Governo sovietico, secondo cui, in attesa della definitiva soluzione dei problemi territoriali da parte dei trat­tati di pace, la parte della frontiera oc­cidentale dell'U.R.S.S. adiacente al Bal­tico inizierebbe da un punto situato sul­la costa orientale della baia di Danzica per dirigersi verso Est al punto di con­giunzione delle frontiere della Lituania, della Repubblica polacca e della Prus­sia orientale, al nord di Braunsberg-Gol­dap.

 

La conferenza ha accettato il princi­pio della proposta russa concernente il trasferimento definitivo alla Russia della città di Königsberg e della regione adiacente, come è descritta qui sopra, sotto riserva di un esame della frontie­ra attuale da parte di esperti.

 

Il Presidente degli Stati Uniti e il Primo ministro britannico hanno dichia­rato che essi appoggeranno la proposta della conferenza durante il prossimo regolamento della pace.

 

 


Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

VI

CRIMINALI DI GUERRA

 

I tre Governi hanno preso nota degli scambi di opinioni che hanno avuto luogo a Londra nel corso delle ultime settimane fra i rappresentanti inglesi americani e francesi, in vista di giunge­re ad un accordo circa il metodo di giu­dicare i principali criminali di guerra, i cui crimini, secondo la dichiarazione di Mosca dell'ottobre 1943, non sono legati a nessuna particolare località geografica.

 

I tre Governi riaffermano la loro in­tenzione di applicare a questi criminali una giustizia rapida e sicura; essi spera­no che i negoziati di Londra giungeran­no ad un sollecito accordo al riguardo e giudicano particolarmente importante che il processo di questi criminali di guerra abbia inizio al più presto possi­bile. La prima lista di accusati verrà pubblicata prima del 1° settembre.

 

 

Berlino 1945 

 

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VII

SITUAZIONE DELL'AUSTRIA

 

La conferenza ha esaminato una pro­posta del Governo sovietico concernente l'estensione a tutta l'Austria dell'autorità del governo provvisorio austriaco. I tre Governi si sono trovati d'accordo sul fatto che essi sono pronti ad esaminare tale questione dopo l'entrata delle trup­pe inglesi e americane in Vienna. Si è deciso di non esigere riparazioni dall'Austria.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

VIII

POLONIA

 

La conferenza ha esaminato le questio­ni relative al governo provvisorio polac­co e ai confini occidentali della Polonia.

 

Dichiarazione:

Abbiamo preso nota con piacere dell'accordo intervenuto fra i rappresentan­ti polacchi residenti in Polonia e quelli residenti all'estero, per il quale si è resa possibile la formazione, in base alle decisioni della conferenza di Crimea, di un governo provvisorio polacco di unità nazionale riconosciuto dalle tre Potenze. Lo stabilirsi di relazioni diplomatiche dei Governi inglese e americano con il governo provvisorio polacco ha avuto co­me conseguenza il ritiro del riconoscimento all'antico governo polacco di Lon­dra, che ha cessato di esistere.

 

I Governi inglese e americano hanno preso delle misure per proteggere gli. interessi del governo provvisorio polac­co in quanto governo riconosciuto dalla Stato polacco, per ciò che concerne i be­ni dello Stato polacco che si trovano nei loro territori e sotto loro controllo, qua­lunque sia la natura di tali beni. Essi hanno, d'altra parte, preso delle misure in vista di impedire l'alienazione di quei beni a terzi. Ogni possibile facilitazione verrà data al governo provvisorio polac­co per l'esercizio dei mezzi legali ten­denti a recuperare tutti i beni apparte­nenti allo Stato polacco che possano es­sere stati alienati.

 

Le tre Potenze sono desiderose di aiu­tare il governo provvisorio polacco faci­litando il ritorno in Polonia, non appena. sarà possibile, di tutti i polacchi attual­mente all'estero, e che lo desiderino, compresi i membri delle forze armate e della marina mercantile polacca. Essi sperano che i polacchi che rientreranno in patria godranno dei medesimi diritti civili e di proprietà di tutti gli altri cit­tadini polacchi.

 

Le tre Potenze rilevano che il governo provvisorio polacco, secondo le decisioni della conferenza di Crimea, accetta che libere elezioni vengano organizzate non appena possibile sulla base del suffragio universale e segreto, suffragio al quale tutti i partiti democratici e antinazisti avranno il diritto di prendere parte e di presentare loro candidati, e che i rappre­sentanti della stampa alleata godranno di ogni libertà per fare conoscere al mondo gli avvenimenti di Polonia pri­ma e dopo le elezioni.

 

b) L'accordo seguente è stato conclusa: circa la frontiera occidentale della Po­lonia:

In conformità all'accordo della confe­renza di Crimea, per ciò che concerne la Polonia, i capi dei tre Governi hanno invitato il governo provvisorio polacco a manifestare la sua opinione circa l'accre­scimento di territorio di cui la Polonia deve beneficiare a Nord e a Ovest.

 

Il presidente del consiglio nazionale di Polonia e i membri del governo prov­visorio polacco sono stati ricevuti alla conferenza ed hanno esposto il loro pun­to di vista. I capi dei tre Governi riaffermano l'intento che la definitiva deli­mitazione della frontiera occidentale del­la Polonia venga fatta al momento del regolamento della pace.

 

I capi dei tre Governi sono d'accordo sul fatto che, in attesa del definitivo trac­ciato, i territori ex-tedeschi all'Est, se­condo una linea che parta dal Baltico ad Ovest di Swinemuende, che discenda lun­go l'Oder fino alla confluenza della Neis­se occidentale, che continui lungo la sponda di questa fino alla frontiera ceco­slovacca, comprendendo la parte della Prussia orientale non attribuita all'am­ministrazione russa, secondo il disposto della conferenza di Crimea, e compren­dendo la regione dell'ex-città libera di Danzica, saranno affidati all'amministra­zione dello Stato polacco, e quindi non potranno essere considerati come facenti parte della zona sovietica d'occupazione della Germania.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945 

 

 

IX

TRATTATI DI PACE E AMMISSIO­NE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

 

La conferenza è pervenuta ad accor­darsi sulla seguente dichiarazione per una comune politica al fine di stabilire, non appena possibile, le condizioni di una pace duratura, dopo la vittoria in Europa.

 

I tre Governi stimano desiderabile che l'attuale anormale situazione dell'Italia, della Bulgaria, della Finlandia, dell'Un­gheria e della Romania abbia termine mediante la conclusione di trattati di pa­ce, e giudicano che anche gli altri go­verni alleati siano dello stesso avviso. Da parte loro, i tre Governi hanno incluso la preparazione di un trattato di pace con l'Italia fra i compiti immediati più im­portanti cui dovrà far fronte il nuovo consiglio dei ministri degli Affari esteri.

 

L'Italia è stata la prima delle potenze dell'Asse a rompere con la Germania. Essa ha contribuito materialmente alla disfatta tedesca, e si è unita ora con gli alleati nella lotta contro il Giappone.

 

L'Italia è liberata dal regime fascista e compie importanti progressi verso il ristabilimento di un governo di istitu­zioni democratiche. La conclusione di un trattato di pace con un governo democratico italiano permetterà ai tre Gover­ni di appoggiare la candidatura dell'I­talia alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

I tre Governi hanno ugualmente inca­ricato il Consiglio dei ministri degli Af­fari esteri del compito di approntare i trattati di pace per la Bulgaria, la Fin­landia, l'Ungheria e la Romania.

 

La conclusione di trattati di pace con governi democratici riconosciuti di questi paesi permetterà anche ai tre Go­verni di appoggiare le loro domande di ammissione alle Nazioni Unite. I tre Governi sono d'accordo per esaminare, in un prossimo futuro, per ogni Stato se­paratamente e alla luce delle condizioni che prevarranno in quel momento, lo sta­bilimento di relazioni diplomatiche con Finlandia, Romania, Bulgaria e Unghe­ria, nella misura possibile, prima di con­cludere con questi paesi i trattati di pace.

 

I tre Governi non dubitano che, vi­ste le nuove condizioni risultanti dalla cessazione delle ostilità in Europa, i rap­presentanti della stampa alleata possano godere di una completa libertà al fine di tenere il mondo al corrente degli avve­nimenti che seguiranno in Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia.

 

Circa l'ammissione di altri Stati all'organizzazione delle Nazioni Unite, l'ar­ticolo 44 della Carta delle Nazioni Unite dichiara:

 

1. L'ammissione come membro delle Nazioni Unite è aperta a tutti gli altri Stati pacifici pronti ad accettare gli ob­blighi contenuti nella presente Carta e che l'organizzazione giudichi atti e di­sposti ad assolvere tali impegni.

 

2. L'ammissione di uno dei questi Stati in qualità di membro delle Nazioni Unite sarà resa effettiva in seguito ad una decisione dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicu­rezza.

 

Per ciò che li riguarda, i tre Governi appoggeranno le domande di ammissione di quegli Stati che sono rimasti neutrali durante la guerra e che posseggono i re­quisiti esposti qui sopra.

 

I tre Governi si considerano quindi obbligati a dichiarare chiaramente che, da parte loro, non appoggeranno la can­didatura del presente Governo spagnolo. Questo governo, stabilitosi con l'appog­gio delle forze dell'Asse, non possiede, date le sue origini, la sua natura, il suo passato e la sua stretta associazione con i paesi aggressori, i requisiti richiesti per giustificarne l'ammissione.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

X

TERRITORI SOTTO TUTELA

 

La conferenza ha esaminato una pro­posta del Governo sovietico concernente i territori sotto tutela, secondo quanto è stato definito nelle decisioni della con­ferenza di Crimea e nella Carta dell'Or­ganizzazione delle Nazioni Unite.

 

Dopo uno scambio di opinioni su tale questione, si è deciso che la disponibili­tà di uno qualsiasi dei territori ex-ita­liani costituirà l'oggetto di una decisione collegata con la preparazione di un trattato di pace con l'Italia, e che la questione del territorio italiano verrà esaminata in settembre dal Consiglio dei ministri degli Affari esteri.

 

 

Berlino 1945 

 

 Berlino 1945

 

 

XI

REVISIONE DELLA PROCEDURA ADOTTATA DALLA COMMISSIO­NE DI CONTROLLO ALLEATA IN ROMANIA, BULGARIA E UNGHE­RIA

 

I tre Governi hanno preso nota delle proposte che i rappresentanti sovietici nelle commissioni di controllo alleate in Romania, in Bulgaria e in Ungheria hanno comunicato ai loro colleghi ingle­si e americani in vista di migliorare il lavoro delle commissioni di controllo, ora che le ostilità in Europa hanno avu­to termine.

 

I tre Governi si sono accordati per la revisione dei metodi di lavoro delle com­missioni di controllo alleate in quei pae­si, tenendo conto degli interessi e delle responsabilità dei tre Governi che han­no congiuntamente offerto un armisti­zio a ognuno di quei paesi, e accettando alcune proposte sulle quali si sono messi d'accordo (Annesso I).

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XII

TRASFERIMENTI DI POPOLAZIO­NI TEDESCHE

 

La conferenza è giunta al seguente accordo circa i trasferimenti dei tedeschi di Polonia, di Cecoslovacchia e di Un­gheria:

 

I tre Governi, dopo aver esaminato la questione sotto tutti i suoi aspetti, ri­conoscono che si dovrà procedere al tra­sferimento in Germania delle popolazio­ni tedesche residenti in Polonia, in Cecoslovacchia e in Ungheria. Sono d'ac­cordo sul fatto che tali trasferimenti devono venire effettuati in modo ordi­nato ed umano. Dato che l'arrivo di un gran numero di profughi tedeschi in Germania accrescerà le difficoltà che gra­vano già sulle autorità d'occupazione, ri­tengono che il Consiglio di Controllo debba immediatamente studiare il pro­blema tenendo conto particolarmente di una equa distribuzione dei tedeschi in questione fra le diverse zone d'occupazione. Di conseguenza, essi daranno istruzioni ai loro rispettivi rappresentan­ti presso il Consiglio di Controllo in mo­do che questi comunichino al loro gover­no, non appena possibile, in qual misura dei tedeschi siano già penetrati in Ger­mania, venendo dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria, e fornisca­no una stima del tempo e del ritmo ne­cessari agli ulteriori trasferimenti, data la attuale situazione della Germania. Il go­verno provvisorio polacco e il Consiglio di controllo in Ungheria vengono infor­mati di quanto precede e sono invitati a sospendere ogni espulsione, mentre i governi interessati esamineranno i rap­porti dei loro rappresentanti al Comita­to di Controllo.

 

 

 Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

 

XIII

IMPIANTI PETROLIFERI IN ROMANIA

 

La conferenza ha deciso di creare due commissioni miste di esperti, una compo­sta di rappresentanti inglesi e sovietici e l'altra di rappresentanti americani e sovietici, per promuovere una inchiesta sui fatti ed esaminare i documenti al fine di fissare le basi del regolamento delle questioni sollevate dalla rimozione degli impianti petroliferi in Romania. Si è stabilito che gli esperti inizieranno i loro lavori entro otto giorni, sui luo­ghi stessi.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XIV

IRAN

 

È stato stabilito che le truppe alleate dovranno ritirarsi immediatamente da Teheran e che le altre tappe del ritiro delle truppe dall'Iran dovranno essere esaminate durante la riunione del Con­siglio dei ministri degli Affari esteri che si terrà a Londra nel settembre 1945.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XV

ZONA INTERNAZIONALE DI TANGERI

 

Una proposta del Governo sovietico è stata esaminata e sono state prese in pro­posito, le seguenti decisioni:

 

Avendo esaminata la questione della zona di Tangeri, i tre Governi hanno deciso che tale zona, che comprende la città di Tangeri e la zona circonvicina, rimarrà internazionalizzata in ragione della sua particolare importanza strate­gica. La questione di Tangeri sarà og­getto. di discussioni in occasione della riunione, a Parigi, dei rappresentanti dell'U.R.S.S., degli Stati Uniti d'Ameri­ca, del Regno Unito e della Francia.

 

 

 Berlino 1945

 

 

XVI

STRETTI DEL MAR NERO

 

I tre Governi riconoscono che la Con­venzione di Montreux deve essere revi­sionata dal momento che non soddisfa più alle attuali condizioni.

 

Si è stabilito che la questione sarà og­getto di conversazioni dirette fra ognu­no dei tre Governi e il Governo turco.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XVII

CORSI D'ACQUA INTERNAZIO­NALI

 

La Conferenza ha preso in considera­zione una proposta della delegazione americana circa tale progetto ed ha de­ciso di deferirla per un esame alla pros­sima riunione del Consiglio dei ministri degli Affari esteri a Londra.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XVIII

CONFERENZA PER I TRASPOR­TI TERRESTRI EUROPEI

 

Le delegazioni inglese e americana al­la conferenza hanno informato la dele­gazione sovietica del desiderio dei go­verni inglese e americano di riconvocare la Conferenza europea dei trasporti terrestri ed hanno dichiarato che accoglie­ranno favorevolmente l'assicurazione che il Governo sovietico prenderà parte a questa conferenza. Il Governo sovietico ha deciso di parteciparvi.

 

 

 Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

 

XIX

DIRETTIVE AI COMANDANTI MILITARI DEL CONSIGLIO AL­LEATO IN GERMANIA

 

I tre Governi hanno deciso di inviare ognuno delle direttive ai loro rispettivi rappresentanti al Consiglio di Controllo in Germania, informandoli di ogni deci­sione della conferenza che riguardi que­stioni di sua competenza.

 

 

Berlino 1945 

 

 

Berlino 1945

 

 

XX

USO DELLA PROPRIETA ALLEA­TA PER RIPARAZIONI DEGLI STATI SATELLITI O COME «TROFEI BELLICI »

 

La proposta presentata dalla delegazione americana (Annesso II) è stata ac­cettata in linea di principio dalla confe­renza, ma la redazione di un accordo su questo argomento dovrà essere fatta per via diplomatica.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

 

XXI

CONVERSAZIONI MILITARI

 

Durante la conferenza hanno avuto luogo riunioni fra i tre capi di stato maggiore dei tre Governi, riunioni con­cernenti problemi di comune interesse.

 

 

Berlino 1945 

 

Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

Berlino 1945

 

CREDITI
Ettore Anchieri La diplomazia contemporanea CEDAM, Padova 1959

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