Volare è passione e vocazione, che riempie di sè una vita.
Adolf Galland
Il trattato di pace di Versailles
TRATTATO DI PACE DI VERSAILLES
28 giugno 1919
Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giappone,
Potenze designate nel presente trattato come le principali Potenze Alleate ed Associate,
Il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Cina, Cuba, Ecuador, Haiti, Hegiaz [Hegiaz (Barriera), Regione dell’Arabia Saudita (superficie circa 400-500.000 km2). Comprende la regione nord-occidentale dell’Arabia che gravita sul Mar Rosso, dove sorgono i centri sacri dell’islamismo], l'Honduras, la Liberia, il Nicaragua, il Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, lo Stato serbo-croato-sloveno, il Siam, la Cecoslovacchia e l'Uruguay,
Che costituiscono con le principali Potenze di cui sopra le Potenze Alleate ed Associate,
da una parte;
e la Germania,
dall'altra parte;
Considerando che su richiesta del Governo imperiale tedesco, l'11 novembre 1918 è stato accordato alla Germania, da parte delle principali Potenze Alleate ed Associate, un armistizio, affinché si procedesse con Essa alla conclusione dì un trattato di pace,
Considerando che le Potenze Alleate ed Associate sono ugualmente desiderose che la guerra, in cui esse sono state successivamente trascinate, direttamente o indirettamente, e che ha la sua origine nella dichiarazione di guerra indirizzata il 28 luglio 1914 dall'Austria-Ungheria alla Serbia, nelle dichiarazioni di guerra indirizzate dalla Germania il 1° agosto 1914 alla Russia e il 3 agosto 1914 alla Francia, e nell'invasione del Belgio, faccia luogo ad una solida, giusta e duratura pace,
A tale scopo, le A. P. C. rappresentate come segue:
I quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenute le seguenti disposizioni:
A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra avrà termine. Da questo momento e sotto riserva delle disposizioni del presente trattato, verranno riprese le relazioni ufficiali delle Potenze Alleate ed Associate con la Germania e con i vari Stati tedeschi.
PARTE I
PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI
Le Alte Parti contraenti,
Considerando che, per sviluppare la cooperazione fra le nazioni e per garantire loro la pace e la sicurezza, occorre accettare certi obblighi di non ricorrere alla guerra, intrattenere apertamente relazioni internazionali fondate sulla giustizia e sull'onore,
osservare rigorosamente le prescrizioni del diritto internazionale, riconosciute orinai come regola di condotta effettiva dei Governi,
far regnare la giustizia e rispettare scrupolosamente tutti gli obblighi dei trattati nei mutui rapporti dei popoli organizzati,
Adottano il presente Patto che istituisce la Società delle Nazioni.
ART. 1. - Sono Membri originari della Società delle Nazioni, quelli fra i firmatari i cui nomi figurano nell'allegato al presente Patto, come pure gli Stati, ugualmente nominati nell'allegato, che avranno acceduto al presente Patto senza alcuna riserva, mediante una dichiarazione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore del Patto e di cui sarà fatta notifica agli altri Membri della Società.
Ogni Stato, Dominio o Colonia che si governa liberamente e che non è menzionata nell'allegato, può divenire Membro della Società, se la sua ammissione è pronunciata dai due terzi dell'Assemblea, posto che esso dia effettive garanzie circa la propria intenzione sincera di osservare gli impegni internazionali e che accetti il regolamento stabilito dalla Società per quanto concerne le sue forze e gli armamenti militari, navali ed aerei.
Ogni Membro della Società può, dopo un preavviso di due anni, ritirarsi dalla Società, a condizione di aver assolto fino a quel momento tutti gli obblighi internazionali, compresi quelli dovuti al presente Patto.
ART. 2. - L'azione della Società, quale è definita nel presente Patto, si esercita per mezzo di un'Assemblea e di un Consiglio assistiti da un Segretariato permanente.
ART. 3. - L'Assemblea si compone di rappresentanti dei Membri della Società.
Si riunisce in epoche prestabilite e in ogni momento, se le circostanze lo richiedono, nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo che verrà opportunamente scelto.
L'Assemblea conosce ogni questione che rientri nella sfera di attività della Società o che minacci la pace del mondo.
Ogni Membro della Società non può avere più di tre rappresentanti nell'Assemblea e dispone di un solo voto.
ART. 4. - Il Consiglio si compone di rappresentanti delle principali Potenze Alleate ed Associate, e di rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Tali quattro Membri della Società sono designati liberamente dall'Assemblea e nei periodi che a questa piacerà scegliere. Fino alla prima designazione dell'Assemblea, i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Spagna e della Grecia sono Membri del Consiglio.
Con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio può designare altri Membri della Società, la cui rappresentanza sarà da ora innanzi permanente al Consiglio. Può con la stessa approvazione, aumentare il numero dei Membri della Società che saranno scelti dall'Assemblea per essere rappresentati in seno al Consiglio.
L'Assemblea fissa, con la maggioranza dei due terzi, le elezioni dei Membri non permanenti del Consiglio e, in particolare, quelle concernenti la durata del loro mandato e le condizioni di rieleggibilità*.
Il Consiglio si riunisce quando lo richiedono le circostanze, ed almeno una volta all'anno, nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo verrà designato.
Il Consiglio conosce ogni questione che rientri nella sfera di attività della Società o che minacci la pace del mondo.
Ogni Membro della Società, che non sia rappresentato in seno al Consiglio, è invitato ad inviarvi un rappresentante qualora venga portata innanzi al Consiglio una questione che l'interessi particolarmente.
Ogni Membro della Società rappresentato in seno al Consiglio non dispone che di un voto e non ha che un rappresentante.
* Questo alinea è entrò in vigore il 29 luglio 1926.
ART. 5. - Salvo disposizioni espressamente contrarie del presente Patto o delle clausole del presente trattato, le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio sono prese all'unanimità dei Membri della Società rappresentati alla riunione.
Ogni questione di procedura che si pone alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la designazione delle Commissioni incaricate di svolgere inchieste su questioni particolari, sono regolate dall'Assemblea o dal Consiglio e decise a maggioranza dei Membri della Società rappresentati alla riunione.
La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio avranno luogo dietro convocazione del Presidente degli Stati Uniti d'America.
ART. 6. - Il Segretariato permanente è stabilito presso la sede della Società. Comprende un Segretario generale, i segretari e il personale necessario.
Il primo Segretario generale è designato nell'allegato. In. seguito, il Segretario generale sarà nominato dal Consiglio con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea.
I segretari e il personale del Segretariato sono nominati dal Segretariato con l'approvazione del Consiglio.
Il Segretario generale della Società è di diritto Segretario generale dell'Assemblea e del Consiglio.
Le spese di segretariato sono sopportate dai Membri della Società nella proporzione stabilita dall'Assemblea *.
* Questo alinea entrò in vigore il 13 agosto 1924.
ART. 7. - La sede della Società è stabilita a Ginevra. Il Consiglio può decidere in ogni momento di stabilirla in ogni altro luogo.
Tutte le funzioni della Società o dei servizi che ad essa fanno capo, compreso il Segretariato, sono ugualmente accessibili agli uomini e alle donne.
I rappresentanti dei Membri della Società e i suoi agenti godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
I fabbricati e i terreni occupati dalla Società, per i suoi servizi e le sue riunioni, sono inviolabili.
ART. 8. - I Membri della Società riconoscono che il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile con la sicurezza nazionale e con l'esecuzione degli obblighi internazionali imposti da una comune azione.
Il Consiglio, tenendo conto della situazione geografica e delle condizioni speciali di ogni Stato, prepara i piani di tale riduzione, in vista dell'esame e della decisione dei diversi Governi.
Tali piani devono essere oggetto di un nuovo esame e, se è il caso, di una revisione almeno ogni dieci anni.
Dopo la loro adozione da parte dei diversi Governi, il limite degli armamenti così predisposto non può essere superato senza il consenso del Consiglio. Considerando che la fabbricazione privata delle munizioni e del materiale bellico solleva gravi obiezioni, i Membri della Società incaricano il Consiglio di avvisare ai mezzi atti ad evitarne gli incresciosi effetti, tenendo conto delle necessità dei Membri della Società che non possono fabbricare le munizioni e il materiale bellico necessario alla propria sicurezza.
I Membri della Società s'impegnano a scambiarsi, nel modo più franco e completo, ogni informazione relativa alla scala dei propri armamenti, ai propri programmi militari, navali ed aerei ed alla condizione delle loro industrie suscettibili di essere utilizzate per la guerra.
ART. 9. - Una Commissione permanente sarà formata per dare al Consiglio il proprio parere sull'esecuzione delle disposizioni degli articoli 1 e 8 e, in modo generale, sulle questioni militari, navali ed aeree.
ART. 10. - I Membri della Società si impegnano a rispettare ed a mantenere contro ogni aggressione esterna l'integrità territoriale e l'indipendenza politica presente di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, di minaccia o di pericolo di aggressione, il Consiglio appronta i mezzi per assicurare l'esecuzione di tali obblighi.
ART. 11. - È espressamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra, che danneggi direttamente o no uno dei Membri della Società, interessa l'intera Società e che questa deve prendere le misure atte a salvaguardare efficacemente la pace delle Nazioni. In simile caso, il Segretario generale convoca immediatamente il Consiglio, su domanda di uno qualsiasi dei Membri della Società.
È, inoltre, dichiarato che ogni Membro della Società ha il diritto, a titolo amichevole, di richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su ogni circostanza di natura tale da compromettere le relazioni internazionali e che minacci in sèguito di mettere in pericolo la pace o la buona intesa fra le nazioni, da cui dipende la pace.
ART. 12. - Tutti i Membri della Società convengono che, se sorgesse fra di loro una controversia suscettibile di portare ad una rottura, essi si sottometteranno sia alla procedura dell'arbitrato o ad una regolamentazione giudiziaria, sia all'esame del Consiglio.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, la decisione degli arbitri deve essere resa entro un periodo di tempo ragionevole e il rapporto del Consiglio deve essere stabilito entro sei mesi a datare dal giorno in cui sarà investito della controversia.
ART. 13. - I Membri della Società convengono che se sorge fra di loro una controversia suscettibile, a parer loro, di una soluzione arbitrale o giudiziaria e se tale controversia non può essere regolata in. modo soddisfacente per via diplomatica, la questione sarà sottoposta integralmente ad un regolamento arbitrale o giudiziario.
Fra quelle che sono generalmente suscettibili di soluzione arbitrale o giudiziaria, si dichiarano tali le controversie relative all'interpretazione di un trattato, ad ogni questione di diritto internazionale, alla realtà di ogni fatto che, se accertato, costituirebbe la rottura di un impegno internazionale, o all'estensione o alla natura della riparazione dovuta per una tale rottura.
La causa sarà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale o ad ogni altra giurisdizione o Corte designata dalle Parti o prevista nelle loro convenzioni anteriori *.
I Membri della Società s'impegnano ad eseguire con buona fede le sentenze rese e a non ricorrere alla guerra contro ogni Membro della Società che vi si conformerà. In difetto di esecuzione della sentenza, il Consiglio propone le misure che devono assicurarne l'effetto.
* Questo alinea entrò in vigore il 26 settembre 1924.
ART. 14. - Il Consiglio è incaricato di preparare un progetto di Corte permanente di giustizia internazionale e di sottoporlo ai Membri della Società. Tale Corte conoscerà ogni controversia di carattere internazionale che le verrà sottoposta dalle Parti. Essa darà anche dei pareri consultivi su ogni controversia od ogni punto, sui quali sarà interrogata dal Consiglio o dall'Assemblea.
ART. 15. - Se sorge fra i Membri della Società una controversia suscettibile di comportare una rottura e se tale controversia non è sottoposta all'arbitrato o ad un regolamento giudiziario previsto all'articolo 13, i Membri della Società convengono di portarla innanzi al Consiglio.
A tale scopo, è sufficiente che uno di essi dia notizia di tale controversia al Segretario generale, che prende tutte le disposizioni al fine di un'inchiesta e di un esame completi.
Entro il termine più breve, le Parti devono comunicargli una relazione sulla propria causa con tutti i fatti pertinenti e i documenti giustificativi. Il Consiglio può ordinarne l'immediata pubblicazione.
Il Consiglio si sforza di assicurare il regolamento della controversia. Nel caso riuscisse nell'intento, esso pubblica, nei limiti ritenuti utili, un esposto contenente i fatti, le spiegazioni che tali fatti comportano e i termini del regolamento.
Se la controversia non ha potuto essere regolata, il Consiglio redige e pubblica un rapporto, votato sia all'unanimità, sia a maggioranza di voti, per rendere note le circostanze della controversia e le soluzioni che esso raccomanda come le più utili e le più adatte alla fattispecie.
Ogni Membro della Società rappresentato in seno al Consiglio può ugualmente pubblicare un esposto dei fatti della controversia e le proprie conclusioni.
Se il rapporto del Consiglio è accettato all'unanimità dei voti, non computandosi in tal calcolo il voto dei rappresentanti delle Parti, i Membri della Società s'impegnano a non ricorrere alla guerra contro nessuna Parte che si conformi alle conclusioni del rapporto.
Nel caso in cui il Consiglio non riuscisse a far accettare il proprio rapporto a tutti i suoi Membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti in controversia, i Membri della Società si riservano il diritto di agire come riterranno necessario per il mantenimento della giustizia e del diritto.
Se una delle Parti pretende, e se il Consiglio riconosce, che la controversia riguardi una questione che il diritto internazionale riserva alla esclusiva competenza di tale Parte, il Consiglio ne prenderà atto in un rapporto, ma senza raccomandare alcuna soluzione.
Il Consiglio può, in tutti i casi previsti al presente articolo, portare la controversia di fronte all'Assemblea. Anche l'Assemblea dovrà essere investita della controversia dietro richiesta di una delle Parti; tale richiesta dovrà essere presentata entro quattordici giorni a datare dal momento in cui la controversia è portata innanzi al Consiglio.
In ogni questione sottoposta all'Assemblea, le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 12 relative all'azione ed ai poteri del Consiglio, si applicano ugualmente all'azione ed ai poteri dell'Assemblea. È inteso che un rapporto reso dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati al Consiglio e di una maggioranza degli altri Membri della Società, con l'esclusione, in ogni caso, dei rappresentanti delle Parti, ha lo stesso valore di un rapporto del Consiglio adottato all'unanimità dei suoi membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti.
ART. 16. - Se un Membro della Società ricorre alla guerra, contrariamente agli impegni presi agli articoli 12, 13 0 1, è « ipso facto » considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente con esso ogni relazione commerciale o finanziaria, a vietare ogni rapporto con le persone residenti sul territorio dello Stato in rottura di patto ed a far cessare ogni comunicazione finanziaria, commerciale o personale fra le persone residenti sul territorio di tale Stato e quelle residenti sul territorio di ogni altro Stato, Membro o no della Società.
È di competenza del Consiglio l'emettere un parere circa la questione di sapere se vi sia o no una rottura del Patto. Nel corso delle deliberazioni del Consiglio su tale questione, non verrà tenuto conto del voto dei Membri accusati di aver fatto ricorso alla forza e dei Membri contro cui la guerra è intrapresa.
Il Consiglio deve notificare a tutti i Membri della Società la data in cui raccomanda di applicare le misure di pressione economica previste al presente articolo.
Tuttavia, se il Consiglio giudicasse che, per certi Membri, l'aggiornamento, per un periodo determinato, di una qualsiasi di tali misure dovesse permettere di meglio perseguire la mèta prevista con le misure menzionate al precedente paragrafo o fosse necessario, per ridurre al minimo le perdite e gli inconvenienti che potrebbero loro causare, avrebbe il diritto di decidere tale aggiornamento.
In tale caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai diversi governi interessati gli effettivi militari, navali ed aerei, per mezzo dei quali i Membri della Società contribuiranno rispettivamente alle forze armate destinate a far rispettare gli impegni della Società.
I Membri della Società convengono, inoltre, di prestarsi l'un l'altro reciproco appoggio in caso di applicazione delle misure economiche e finanziarie da adottare in base al presente articolo per ridurre al minimo le perdite e gli inconvenienti che possano derivarne. Essi si presteranno inoltre un mutuo appoggio per resistere ad ogni misura speciale diretta contro uno di essi dallo Stato in presentanti delle Parti, i Membri della Società s'impegnano a non ricorrere alla guerra contro nessuna Parte che si conformi alle conclusioni del rapporto.
Nel caso in cui il Consiglio non riuscisse a far accettare il proprio rapporto a tutti i suoi Membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti in controversia, i Membri della Società si riservano il diritto di agire come riterranno necessario per il mantenimento della giustizia e del diritto.
Se una delle Parti pretende, e se il Consiglio riconosce, che la controversia riguardi una questione che il diritto internazionale riserva alla esclusiva competenza di tale Parte, il Consiglio ne prenderà atto in un rapporto, ma senza raccomandare alcuna soluzione.
Il Consiglio può, in tutti i casi previsti al presente articolo, portare la controversia di fronte all'Assemblea. Anche l'Assemblea dovrà essere investita della controversia dietro richiesta di una delle Parti; tale richiesta dovrà essere presentata entro quattordici giorni a datare dal momento in cui la controversia è portata innanzi al Consiglio.
In ogni questione sottoposta all'Assemblea, le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 12 relative all'azione ed ai poteri del Consiglio, si applicano ugualmente all'azione ed ai poteri dell'Assemblea. È inteso che un rapporto reso dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della Società rappresentati al Consiglio e di una maggioranza degli altri Membri della Società, con l'esclusione, in ogni caso, dei rappresentanti delle Parti, ha lo stesso valore di un rapporto del Consiglio adottato all'unanimità dei suoi membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti.
ART. 16. - Se un Membro della Società ricorre alla guerra, contrariamente agli impegni presi agli articoli 12, 13 o 15, è « ipso facto » considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente con esso ogni relazione commerciale o finanziaria, a vietare ogni rapporto con le persone residenti sul territorio dello Stato in rottura di patto ed a far cessare ogni comunicazione finanziaria, commerciale o personale fra le persone residenti sul territorio di tale Stato e quelle residenti sul territorio di ogni altro Stato, Membro o no della Società.
È di competenza del Consiglio l'emettere un parere circa la questione di sapere se vi sia o no una rottura del Patto. Nel corso delle deliberazioni del Consiglio su tale questione, non verrà tenuto conto del voto dei Membri accusati di aver fatto ricorso alla forza e dei Membri contro cui la guerra è intrapresa.
Il Consiglio deve notificare a tutti i Membri della Società la data in cui raccomanda di applicare le misure di pressione economica previste al presente articolo.
Tuttavia, se il Consiglio giudicasse che, per certi Membri, l'aggiornamento, per un periodo determinato, di una qualsiasi di tali misure dovesse permettere di meglio perseguire la mèta prevista con le misure menzionate al precedente paragrafo o fosse necessario, per ridurre al minimo le perdite e gli inconvenienti che potrebbero loro causare, avrebbe il diritto di decidere tale aggiornamento.
In tale caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai diversi governi interessati gli effettivi militari, navali ed aerei, per mezzo dei quali i Membri della Società contribuiranno rispettivamente alle forze armate destinate a far rispettare gli impegni della Società.
I Membri della Società convengono, inoltre, di prestarsi l'un l'altro reciproco appoggio in caso di applicazione delle misure economiche e finanziarie da adottare in base al presente articolo per ridurre al minimo le perdite e gli inconvenienti che possano derivarne. Essi si presteranno inoltre un mutuo appoggio per resistere ad ogni misura speciale diretta contro uno di essi dallo Stato in rottura di Patto. Essi prenderanno le disposizioni necessarie per facilitare il passaggio attraverso il loro territorio alle forze di ogni Membro della Società che partecipi ad una comune azione tendente a far rispettare gli impegni della Società.
Può essere escluso dalla Società, ogni Membro che si sia reso colpevole della violazione di uno degli impegni risultanti dal Patto. L'esclusione è pronunciata mediante il voto di tutti gli altri Membri della Società rappresentati in seno al Consiglio.
ART. 17. - In caso di controversia fra due Stati, di cui uno soltanto è Membro della Società o nessuno dei due ne fa parte, lo Stato o gli Stati estranei alla Società sono invitati a sottomettersi agli obblighi che incombono ai Membri ai fini del regolamento della controversia, alle condizioni ritenute giuste dal Consiglio. Se tale invito è accettato, le disposizioni dall'articolo 12 all'articolo 16 si applicano con riserva per le modificazioni reputate necessarie dal Consiglio.
Dal momento dell'invio di questo invito, il Consiglio apre un'inchiesta sulle circostanze della controversia e propone la misura ritenuta migliore e più efficace nel caso particolare.
Se lo Stato invitato, rifiutando di accettare gli obblighi di Membro della Società ai fini del regolamento della controversia, ricorre alla guerra contro un Membro della Società, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 16.
Se le due Parti invitate rifiutano di accettare gli obblighi di Membro della Società ai fini del regolamento della controversia, il Consiglio può prendere tutte le misure e avanzare tutte le proposte tendenti a prevenire le ostilità ed a condurre alla soluzione del conflitto.
ART. 18. - Ogni trattato o impegno internazionale concluso in avvenire da un Membro della Società dovrà essere immediatamente registrato per conto del Segretariato e pubblicato al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio prima di esser registrato.
ART. 19. - L'Assemblea può, di tanto in tanto, invitare i Membri della Società a procedere ad un nuovo esame dei trattati divenuti inapplicabili, nonché delle situazioni internazionali il cui perdurare potrebbe mettere in pericolo la pace del mondo.
ART. 20. - I Membri della Società riconoscono, ciascuno per quanto lo concerne, che il presente Patto abroga tutti gli obblighi o intese « inter se » incompatibili coi suoi termini e si impegnano solennemente a non contrarne in avvenire di simili.
Se prima del suo ingresso nella Società, un Membro ha assunto degli obblighi incompatibili con i termini del Patto, deve prendere immediate misure per sottrarsi a tali obblighi.
ART. 21. - Gli impegni internazionali quali i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, che assicurano il mantenimento della pace, non sono considerati come incompatibili con nessuna delle disposizioni del presente Patto.
ART. 22. - I principi seguenti si applicano alle colonie e ai territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di essere sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che sono abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da sé nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di questi popoli formano una missione sacra di civiltà, e conviene incorporare nel presente Patto delle garanzie per il compimento di tale missione.
Il miglior metodo per realizzare praticamente questo principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, in ragione delle loro risorse, della loro esperienza e della loro posizione geografica, sono meglio in grado di assumere questa responsabilità e che consentono ad accettarla: esse eserciterebbero questa tutela in qualità di Mandatarie ed in nome della Società.
Il carattere del mandato deve differire secondo il grado di sviluppo della popolazione, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.
1° - Certe comunità, già appartenenti all'Impero ottomano, hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente, a condizione che i consigli e l'aiuto di un Mandatario guidino la loro amministrazione fino al momento in cui saranno capaci di reggersi da soli. I voti di questa comunità devono esser presi innanzi tutto in considerazione per la scelta del Mandatario.
2° - Il grado di sviluppo in cui si trovano altri popoli, specialmente quelli dell'Africa centrale, esige che il Mandatario vi assuma l'amministrazione del territorio a tali condizioni che, con la proibizione di abusi quali la tratta degli schiavi, il traffico delle armi e quello dell'alcool, garantiranno la libertà di coscienza e di religione, senza altre limitazioni all'infuori di quelle che può imporre il mantenimento dell'ordine pubblico e dei buoni costumi, e la proibizione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni un'istruzione militare, se non per la polizia e la difesa del territorio, e che assicureranno parimenti agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.
3° - Vi sono infine territori, quali il Sud-ovest africano e certe isole del Pacifico australe, che, a causa della debole densità della loro popolazione, della loro esigua superficie, della loro lontananza dai centri di civiltà, della loro contiguità geografica al territorio del Mandatario, o di altre circostanze, non potrebbero esser meglio amministrate che sotto le leggi del Mandatario, come parte integrante del suo territorio, con la riserva delle garanzie previste più sopra nell'interesse della popolazione indigena.
In ogni caso il Mandatario deve inviare al Consiglio un rapporto annuale,concernente i territori che gli sono affidati.
Se il grado di autorità, di controllo o di amministrazione che il Mandatario deve esercitare non è stato stabilito in un'anteriore convenzione fra i Membri della Società, sarà espressamente stabilito per tali questioni dal Consiglio.
Una Commissione Permanente sarà incaricata di ricevere e di esaminare i rapporti annuali dei Mandatari e di dare al Consiglio il proprio parere su tutte le questioni relative all'esecuzione dei mandati.
ART. 23. - Sotto la riserva, ed in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali attualmente esistenti o che saranno ulteriormente concluse, i Membri della Società:
a) si sforzeranno di assicurare e di mantenere delle eque ed umane condizioni di lavoro per l'uomo, la donna e il fanciullo nel proprio territorio, come pure in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni commerciali e industriali, e, a tal fine, di formare e conservare le necessarie organizzazioni internazionali;
b) s'impegnano ad assicurare un equo trattamento alle popolazioni indigene nei territori sottoposti alla loro amministrazione;
c) investono la Società del generale controllo sugli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e delle altre droghe nocive;
d) investono la Società del generale controllo del commercio delle armi e delle munizioni verso i paesi dove il controllo di tale commercio è indispensabile al comune interesse;
e) prenderanno le necessarie disposizioni per assicurare la garanzia e il mantenimento della libertà delle comunicazioni e del transito, come pure un giusto trattamento del commercio di tutti i Membri della Società, rimanendo inteso che dovranno essere prese in considerazione le particolari necessità delle regioni devastate durante la guerra del 1914-1918;
f) si sforzeranno di adottare misure di ordine internazionale per prevenire e combattere le malattie.
ART. 24. - Tutti gli uffici internazionali anteriormente stabiliti a mezzo di trattati collettivi saranno, sotto riserva del consenso delle Parti, posti sotto l'autorità della Società. Tutti gli altri uffici internazionali e tutte le commissioni per il regolamento degli affari d'interesse internazionale che saranno creati ulteriormente saranno posti sotto l'autorità della Società.
Per tutte le questioni d'interesse internazionale regolate con convenzioni generali, ma non sottoposte al controllo di commissioni o di uffici internazionali, il Segretariato della Società dovrà, se le Parti lo domandano e se il Consiglio vi consente, riunire e distribuire tutte le informazioni utili e prestare tutta l'assistenza necessaria o desiderabile.
Il Consiglio può decidere di far rientrare alle dipendenze del Segretariato gli uffici e commissioni poste sotto l'autorità della Società.
ART. 25. - I Membri della Società convengono di incoraggiare e favorire lo stabilimento e la cooperazione delle organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa, debitamente autorizzate, che hanno per oggetto il miglioramento della sanità, la difesa preventiva contro le malattie e la diminuzione della sofferenza nel mondo.
ART. 26. - Gli emendamenti al presente Patto entreranno in vigore dal momento della loro ratifica da parte dei Membri della Società, i cui rappresentanti compongono il Consiglio, e dalla maggioranza di quelli i cui rappresentanti formano l'Assemblea.
[Aggiunto il 3 ottobre 1921] Se entro i 22 mesi che seguono il voto dell’'Assemblea, il numero delle ratifiche richiesto non è stato raggiunto, la risoluzione di emendamento rimane senza effetto.
[Modificato il 3 ottobre 1921] Il Segretario generale informa i Membri dell'entrata in vigore di un emendamento.
Ogni Membro della Società, che non ha fino a quel momento ratificato l'emendamento, è libero di notificare entro l'anno al Segretario generale il proprio rifiuto di accettarlo.
Esso cessa, in tal caso, di far parte della Società.
ALLEGATO
Membri originari della Società delle Nazioni, Firmatari del trattato di Pace:
Stati Uniti d'America, Belgio, Bolivia, Brasile, Impero Britannico, Canada, Australia, Africa del Sud, Nuova Zelanda, India, Cina, Cuba, Equador, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Higiaz, Honduras, Italia, Giappone, Liberia, Nicaragua, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Stato Serbo-Croato-Sloveno, Siam, Cecoslovacchia, Uruguay.
Stati invitati ad accedere al Patto:
Argentina, Cile, Colombia, Danimarca, Spagna, Norvegia, Paraguay, Paesi Bassi, Persia, Salvador, Svezia, Svizzera, Venezuela.
Primo Segretario generale della Società delle Nazioni
L'on. Sir James Eric Drummond, K.C M.G., C.B.
PARTE II
FRONTIERE DELLA GERMANIA
[…]
PARTE III
CLAUSOLE POLITICHE EUROPEE
Sezione I
BELGIO
ART. 31. - La Germania, riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che stabilivano prima della guerra il regime del Belgio, non corrispondono più alle attuali circostanze, acconsente all'abrogazione di tali trattati e s'impegna sin da ora ad osservare tutte le convenzioni, quali che siano, che potranno conchiudere le principali Potenze Alleate e Associate, o alcune di esse, con i Governi del Belgio e dei Paesi Bassi, allo scopo di sostituire quei trattati del 1839.
Se la sua adesione formale a tali convenzioni o a qualcuna delle loro disposizioni sarà richiesta, la Germania s'impegna da ora a fornirla.
ART. 32. - La Germania riconosce la piena sovranità del Belgio sull'insieme dei territori contestati di Moresnet (detti Moresnet neutrale).
ART. 33. - La Germania rinuncia, in favore del Belgio, a tutti i diritti e titoli sul territorio del Moresnet prussiano posto ad ovest della strada da Liegi ad Aquisgrana (Aix-la Chapelle); la parte di strada sul limite di tale territorio apparterrà al Belgio.
ART. 34. - La Germania rinuncia, inoltre, in favore del Belgio, a tutti i diritti e titoli sui territori comprendenti l'insieme dei circoli (Kreise) di Eupen e Malmédy.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, verranno aperti dalle autorità belghe dei registri a Eupen e Malmédy e gli abitanti di quei territori avranno la facoltà di esprimervi per iscritto il proprio desiderio di conservare tutti o parte di quei territori sotto la sovranità tedesca.
Sarà compito del Governo belga di portare a conoscenza della Società delle Nazioni, di cui il Belgio s'impegna a rispettare le decisioni, il risultato di tale consultazione popolare.
Sezione II
LUSSEMBURGO
[…]
Sezione III
RIVA SINISTRA DEL RENO
ART. 42. - È proibito alla Germania mantenere o costruire fortificazioni sia sulla riva sinistra del Reno, sia sulla riva destra, ad ovest di una linea tracciata a 50 km. ad est di questo fiume.
ART. 43. - Sono ugualmente proibiti, nella zona definita all'articolo 42, il mantenimento o il raggruppamento di forze armate, sia a titolo permanente, sia a titolo temporaneo, come pure ogni manovra militare di qualsiasi genere essa sia e il mantenimento di ogni facilitazione materiale di mobilitazione.
ART. 44. - Nel caso in cui la Germania contravvenisse, in qualsiasi maniera, alle disposizioni degli articoli 42 e 43, sarà considerata come autrice di un atto ostile nei confronti delle Potenze firmatarie del presente trattato e alla ricerca di turbamenti per la pace del mondo.
Sezione IV
BACINO DELLA SARRE
ART. 45. - Come compenso per la distruzione delle miniere di carbone nel nord della Francia, e da computarsi sull'ammontare della riparazione dei danni di guerra dovuti dalla Germania, questa cede alla Francia la proprietà intera ed assoluta, franca e libera da ogni debito o gravame, con diritto esclusivo di sfruttamento, le miniere di carbone situate nel bacino della Sarre, delimitato secondo le disposizioni dell'articolo 48.
[…]
ART. 49. - La Germania rinuncia, in favore della Società delle Nazioni, considerata a tale scopo come fidecommissaria, al governo del territorio qui sopra indicato.
Al termine di un periodo di quindici anni, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, la popolazione di questo territorio sarà chiamata a far conoscere la sovranità sotto cui desidererà vedersi posta.
Sezione V
ALSAZIA E LORENA
Le A. P. C., avendo riconosciuto l'obbligo morale di riparare al torto fatto dalla Germania nel 1871, sia al diritto della Francia sia alla volontà delle popolazioni dell'Alsazia e della Lorena, separate dalla loro patria malgrado la solenne protesta dei loro rappresentanti all'Assemblea di Bordeaux,
Sono d'accordo sui seguenti articoli:
ART. 51. - I territori ceduti alla Germania, in virtù dei preliminari di pace firmati a Versailles il 26 febbraio 1871 e del trattato di Francoforte del 10 maggio 1871, sono reintegrati sotto la sovranità francese a datare dall'armistizio dell’ 11 novembre 1918.
Le disposizioni dei trattati contenenti la delimitazione della frontiera prima del 1871, saranno rimesse in vigore.
Sezione VI
AUSTRIA
ART. 80. - La Germania riconosce e rispetterà strettamente l'indipendenza dell'Austria, nelle frontiere che saranno fissate dal trattato conchiuso fra questo Stato e le principali Potenze Alleate e Associate; riconosce che tale indipendenza sarà inalienabile, [se ciò non è del consenso] della Società delle Nazioni.
Sezione VII
STATO CECOSLOVACCO
ART. 81. - La Germania riconosce, come è stato già fatto dalle Potenze Alleate ed Associate, la completa indipendenza dello Stato cecoslovacco, che comprenderà i territori autonomi dei Ruteni a sud dei Carpazi. Dichiara di accettare le frontiere di quello Stato tali quali saranno determinate dalle principali Potenze Alleate ed Associate e dagli altri Stati interessati.
[…]
ART. 86. - Lo Stato cecoslovacco accetta, desiderandone l'inserzione in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate, le disposizioni che tali Potenze riterranno necessarie per proteggere in Cecoslovacchia gli interessi degli abitanti che non appartengono alla maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione.
Lo Stato cecoslovacco gradisce ugualmente l'inserzione, in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate, delle disposizioni che tali Potenze riterranno necessarie per proteggere la libertà del transito e un equo regime per il commercio degli altri Stati […]
Sezione VIII
POLONIA
ART. 87. - La Germania riconosce, come hanno già fatto le Potenze Alleate ed Associate, la completa indipendenza della Polonia, e rinuncia, in favore della Polonia, a tutti i diritti e titoli sui territori limitati dal mar Baltico, dalla frontiera orientale della Germania determinata secondo le disposizioni dell’articolo 27 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato, fino ad un punto posto a 2 km. circa ad est di Lorzendorf, in seguito da una linea che raggiunge l'angolo acuto che il limite nord della Alta Slesia forma a 3 km. circa a nord-ovest di Simmenau, quindi dal limite dell'Alta Slesia fino all'intersezione di questa con l'antica frontiera fra la Germania e la Russia, quindi da tale frontiera fino al punto in cui essa attraversa il corso del Niemen, infine dalla frontiera nord della Prussia orientale tale qual è determinata all'articolo 28 della già citata Parte II.
Tuttavia, le stipulazioni del presente articolo non si applicano ai territori della Prussia orientale e della città libera di Danzica, quali sono delimitati al citato articolo 28 della Parte II (frontiere della Germania) ed all'articolo 100 della Sezione XI (Danzica) della presente Parte.
Le frontiere della Polonia, che non sono specificate dal presente trattato, verranno ulteriormente stabilite dalle principali Potenze Alleate ed Associate.
ART. 88. - Nella parte dell'Alta Slesia compresa entro i limiti qui sotto descritti, gli abitanti saranno chiamati ad indicare per mezzo di un suffragio se desiderino essere uniti alla Germania o alla Polonia: […]
ART. 93. - La Polonia accetta, desiderandone l'inserzione in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate, le disposizioni che tali Potenze riterranno necessarie per proteggere in Polonia gli interessi degli abitanti che non appartengono alla maggioranza della popolazione per razza, lingua o religione.
La Polonia desidera ugualmente l'inserzione in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate delle disposizioni che tali Potenze riterranno necessarie per proteggere la libertà di transito ed un equo regime per il commercio degli altri Stati.
Sezione IX
PRUSSIA ORIENTALE
ART. 94. - Nella zona compresa fra la frontiera sud del territorio della Prussia orientale, tale quale questa frontiera è determinata all'articolo 28 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato, e la linea qui sotto descritta, gli abitanti saranno chiamati a designare per mezzo di un suffragio lo Stato cui desiderano essere uniti: limite ovest e nord del territorio del governatorato (Regierungsbezirk) d'Allenstein fino alla sua intersezione con il limite fra i circoli d'Oletsko e d'Angerburg; da lì, il limite nord del circolo d'Oletsko fino alla sua intersezione con l'antica frontiera della Prussia orientale.
[…]
ART. 98. - La Germania e la Polonia concluderanno, entro l'anno che seguirà l'entrata in vigore del presente trattato, delle convenzioni i cui termini, in caso di contestazione, saranno stabiliti dal Consiglio della Società delle Nazioni, allo scopo di assicurare, da una parte delle complete e adatte facilitazioni alla Germania per comunicare con strada ferrata, per telegrafo e per telefono, con il resto della Germania e con la Prussia orientale attraverso il territorio polacco, e dall'altra parte le stesse facilitazioni alla Polonia per le sue comunicazioni con la città libera di Danzica, attraverso il territorio tedesco che potrà trovarsi sulla riva destra della Vistola, fra la Polonia e la città libera di Danzica.
Sezione X
MEMEL
ART. 99. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sui territori compresi fra il mar Baltico, la frontiera nord-est della Prussia orientale descritta all'articolo 28 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato e le antiche frontiere fra la Germania e la Russia.
La Germania si impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze Alleate ed Associate prenderanno relativamente a tali territori, soprattutto per quanto concerne la nazionalità degli abitanti.
Sezione XI
CITTÀ LIBERA DI DANZICA
ART. 100. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sul territorio compreso nei limiti qui sotto indicati: […]
ART. 102. - Le principali Potenze Alleate ed Associate s'impegnano a costituire la città di Danzica, unitamente al territorio indicato all'articolo 100, in città libera. Essa sarà posta sotto la protezione della Società delle Nazioni.
ART. 103. - La costituzione della città libera di Danzica sarà elaborata, d'accordo con un Alto Commissario della Società delle Nazioni, da rappresentanti della città libera, regolarmente designati. Essa sarà posta sotto la garanzia della Società delle Nazioni.
L'Alto Commissario sarà ugualmente incaricato di decidere in prima istanza su tutte le contestazioni che sorgeranno fra la Polonia e la città libera riguardo al presente trattato o alle transazioni e accordi complementari.
L'Alto Commissario risiederà a Danzica.
ART. 104. - Una convenzione, di cui le principali Potenze Alleate ed Associate s'impegnano a negoziare i termini e che entrerà in vigore contemporaneamente alla costituzione della città libera di Danzica, interverrà fra il Governo polacco e la detta città libera, al fine:
1° - Di porre la città libera di Danzica entro i limiti della frontiera doganale della Polonia, e di giungere alla formazione di una zona franca nel porto;
2° - Di assicurare alla Polonia, senza alcuna restrizione, il libero uso e il servizio delle vie d'acqua, dei docks, bacini, moli e delle altre opere sul territorio della città libera, necessarie alle importazioni ed alle esportazioni della Polonia;
3° Di assicurare alla Polonia il controllo e I'amministrazione della Vistola e dell'insieme della rete ferroviaria entro i limiti della città libera, esclusi i tramways e le altre linee ferroviarie che servono esclusivamente alle necessità della città libera, come pure il controllo e l'amministrazione delle comunicazioni postali, telegrafiche, e telefoniche fra la Polonia e il porto di Danzica;
4° - Di assicurare alla Polonia il diritto di sviluppare e migliorare le vie d'acqua, i docks, i bacini, i moli, le vie ferrate e le altre opere e mezzi di comunicazione qui sopra indicati e di affittare o comprare, ad eque condizioni, i terreni e le altre proprietà necessarie a tale scopo;
5° - Di provvedere in modo che nessuna discriminazione sia fatta, nella città libera di Danzica, contro i cittadini polacchi o altre persone di origine o di lingua polacca;
6° - Di fare assicurare dal Governo polacco la condotta degli affari esteri della città libera di Danzica, come pure la protezione dei suoi cittadini nei paesi stranieri.
Sezione XIII
HELIGOLAND
ART. 115. - Le fortificazioni, gli stabilimenti militari, i porti delle isole di Heligoland e di Dune, saranno distrutti sotto il controllo delle principali Potenze Alleate ed Associate, a cura e a spese del Governo tedesco, entro un periodo di tempo che verrà stabilito dalle dette Potenze.
Sezione XIV
RUSSIA E STATI RUSSI
ART. 116. - La Germania riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente e inalienabile, l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia fino al 1° agosto 1914.
Conformemente alle disposizioni inserite agli articoli 259 e 292 della Parte IX (clausole finanziarie) e X (clausole economiche) del presente trattato, la Germania riconosce definitivamente l'annullamento dei trattati di Brest-Litovsk, e di tutti gli altri trattati, accordi o convenzioni intervenute fra essa e il Governo massimalista in Russia.
Le Potenze Alleate ed Associate riservano espressamente i diritti della Russia di ottenere dalla Germania tutte le restituzioni e le riparazioni basate sui principi del presente trattato.
ART. 117. - La Germania s'impegna a riconoscere il pieno valore di tutti i trattati o accordi che le Potenze Alleate ed Associate concluderanno con gli Stati che si sono costituiti o si costituiranno su tutti o parte dei territori dell'antico Impero di Russia, qual era al 1° agosto 1914, ed a riconoscere le frontiere di tali Stati, quali saranno in tal modo fissate.
PARTE IV
DIRITTI E INTERESSI TEDESCHI
FUORI DELLA GERMANIA
ART. 118. - Fuori dei suoi limiti europei, quali sono fissati dal presente trattato, la Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli e privilegi di qualsiasi genere su, o concernenti, tutti i territori appartenenti ad essa o ai suoi alleati, come pure a tutti i diritti, titoli o privilegi che avrebbero potuto, sotto qualsiasi titolo, appartenerle nei confronti delle Potenze Alleate ed Associate.
La Germania s'impegna sin da ora a riconoscere e ad accettare le misure che sono o saranno prese dalle principali Potenze Alleate e Associate, d'accordo, se è il caso, con le terze Potenze, al fine di regolare le conseguenze della disposizione che precede.
Soprattutto, la Germania dichiara di gradire le stipulazioni degli articoli che seguono, relativi a certe particolari materie.
Sezione I
COLONIE TEDESCHE
ART. 119. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sui suoi possedimenti d'oltre mare. […]
Sezione II
CINA
ART. 128. - La Germania rinuncia, in favore della Cina, a tutti i privilegi e vantaggi risultanti dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pekino il 7 settembre 1901, compresi tutti gli annessi, le note e i documenti complementari. Rinuncia ugualmente, in favore della Cina, ad ogni reclamo d'indennità in virtù del citato protocollo posteriormente al 14 marzo 1917.
Sezione III
SIAM
ART. 135. - La Germania riconosce come perenti, dopo il 22 luglio 1917, tutti i trattati, le convenzioni o gli accordi intervenuti fra essa e il Siam, insieme ai diritti, titoli e privilegi che ne possano risultare, come pure a ogni diritto di giurisdizione consolare nel Siam.
[…]
Sezione V
MAROCCO
ART. 141. - La Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli o privilegi risultanti in suo favore dall'atto generale di Algesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco-tedeschi del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, accordi, transazioni e contratti intervenuti fra essa e l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati dal 3 agosto 1914.
In nessun caso, la Germania potrà far valere tali atti e s'impegna a non intervenire, in nessun modo, nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre Potenze relativamente al Marocco.
Sezione VI
EGITTO
ART. 147. - La Germania dichiara di riconoscere il protettorato proclamato sull'Egitto dalla Gran Bretagna il 18 dicembre 1914 e di rinunciare al regime delle capitolazioni in Egitto.
Tale rinuncia daterà dal 14 agosto 1914.
[…]
ART. 152. La Germania acconsente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maestà Britannica dei poteri conferiti a Sua Maestà Imperiale il Sultano dalla convenzione firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativa alla libera navigazione del Canale di Suez.
Rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario, marittimo e di quarantena dell'Egitto e acconsente, per quanto la concerne, al trasferimento alle autorità egiziane dei poteri di tale Consiglio.
Sezione VII
TURCHIA E BULGARIA
ART. 155. La Germania s'impegna a riconoscere e ad accettare tutti gli accordi che le Potenze Alleate ed Associate conchiuderanno con la Turchia e la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualsiasi genere, che la Germania o i cittadini tedeschi potrebbero pretendere in Turchia e in Bulgaria e che non sono oggetto di disposizioni da parte del presente trattato.
Sezione VIII
CHANTUNG
ART. 156. - La Germania rinuncia, in favore del Giappone, a tutti i suoi diritti, titoli e privilegi, — concernenti soprattutto il territorio di Kiao-Tchéou, le ferrovie le miniere e i cavi sottomarini, — che essa ha acquistati, in base al trattato intervenuto fra essa e la Cina, il t6 marzo 1898, e a tutti gli altri atti concernenti la provincia di Sciantung.
[…]
PARTE V
CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE
In vista di rendere possibile la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di tutte le nazioni, la Germania s'impegna ad osservare strettamente le clausole militari, navali ed aeree qui di seguito stipulate.
Sezione I
CLAUSOLE MILITARI
Capitolo primo
Effettivi e inquadramento dell'armata tedesca.
ART. 159. - Le forze armate tedesche saranno smobilitate e ridotte alle condizioni qui di seguito fissate.
ART. 160. - 1° - A datare dal 31 marzo 1920 al più tardi, l'esercito tedesco non dovrà comprendere più di 7 divisioni di fanteria e 3 divisioni di cavalleria.
Da questo momento la totalità degli effettivi dell'esercito degli Stati che costituiscono la Germania non dovrà superare i 100 mila uomini, ufficiali e depositi compresi, e sarà esclusivamente destinata al mantenimento dell'ordine sul territorio e alla polizia delle frontiere.
Il totale effettivo degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori, qualunque ne sia la composizione, non potrà superare i 4.000.
2° - Le divisioni e gli Stati Maggiori dei Corpi d'Armata, saranno composti in conformità della tabella I annessa al presente capitolo.
Il numero e gli effettivi delle unità di fanteria, artiglieria, genio, servizi e truppe tecniche, e previsti da detta tabella, costituiscono dei massimi che non dovranno essere oltrepassati.
[…]
RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE MILITARE
Capitolo terzo
ART. 173. - Qualsiasi servizio militare universale obbligatorio sarà abolito in Germania.
L'esercito tedesco non potrà essere costituito e reclutato in altro modo che non sia il sistema del volontariato.
ART. 174. - Il reclutamento dei sottufficiali e soldati dovrà essere per dodici anni consecutivi.
La proporzione degli uomini che lasciano il servizio per qualsivoglia causa, prima che sia spirato il termine della loro ferma, non dovrà superare, per ogni anno, il cinque per cento della totalità degli effettivi fissati dal presente trattato (articolo 160, alinea 2).
Sezione II
CLAUSOLE NAVALI
ART. 181. - Spirato il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, le forze della flotta tedesca da guerra non dovranno superare, in navi armate:
6 corazzate del tipo « Deutschland » o « Lothringen »;
6 incrociatori leggeri;
12 cacciatorpediniere;
12 torpediniere o un numero uguale di navi da sostituzione, costruite come è detto all'articolo igo.
Esse non dovranno comprendere alcun sottomarino.
Tutte le navi da guerra dovranno, salvo clausole contrarie del presente trattato, essere collocate in riserva o trasformate per uso commerciale.
[…]
Sezione III
CLAUSOLE CONCERNENTI L'AERONAUTICA MILITARE E NAVALE
ART. 198. - Le forze militari della Germania non dovranno comprendere alcuna aviazione militare o navale.
La Germania potrà soltanto, e durante un periodo che non vada oltre il 1° ottobre 1919, mantenere un numero massimo di 100 idroplani o idroscivolanti, che saranno esclusivamente destinati alla ricerca delle mine subacquee; essi saranno muniti dell'equipaggiamento necessario a questa bisogna e in nessun caso dovranno portare armi, munizioni o bombe di qualsiasi specie.
Oltre ai motori montati sugli idroplani e sugli idroscivolanti di cui sopra, un solo motore di ricambio potrà essere previsto per ogni motore di ciascun apparecchio.
Nessun pallone dirigibile sarà conservato.
PARTE VI
PRIGIONIERI DI GUERRA E SEPOLTURE.
[…]
PARTE VII
SANZIONI
ART. 227. - Le Potenze Alleate ed Associate mettono in istato di accusa Guglielmo II di Hohenzollern, ex-Imperatore di Germania, per offesa suprema contro la morale internazionale e la sacra autorità dei trattati.
Un Tribunale speciale sarà costituito per giudicare l'accusato, assicurandogli le garanzie essenziali del diritto di difesa. Esso sarà composto di cinque giudici, nominati da ciascuna delle cinque seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone.
Il Tribunale giudicherà su basi ispirate ai principi più elevati della politica fra le nazioni, con l'intento di assicurare il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonché della morale internazionale.
A questo Tribunale competerà la determinazione della pena da applicarsi.
Le Potenze Alleate ed Associate rivolgeranno al Governo dei Paesi Bassi, la preghiera di consegnare l'ex-Imperatore nelle loro mani, affinché sia giudicato.
ART. 228. - Il Governo tedesco riconosce alle Potenze Alleate ed Associate l'autorità di tradurre innanzi ai loro tribunali militari, le persone accusate di aver commesso atti contrari alla legge e ai costumi di guerra.
Le pene previste dalla legge saranno applicate alle persone riconosciute colpevoli. Questa disposizione si applicherà ad onta di qualsiasi procedura innanzi ad una giurisdizione della Germania o dei suoi alleati.
Il Governo tedesco dovrà consegnare alle Potenze Alleate ed Associate o a quelle di esse che ne faranno richiesta, tutte le persone, accusate di aver commesso un atto contrario a qualsiasi legge o consuetudine di guerra, che siano designate nominativamente, oppure per grado, oppure per la funzione o l'impiego cui queste persone erano state adibite dalle autorità tedesche.
ART. 229. - Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze Alleate ed Associate, saranno tradotti innanzi ai tribunali di questa Potenza.
Gli autori di atti commessi contro i sudditi di varie Potenze Alleate ed Associate, saranno tradotti innanzi ai tribunali militari, composti di membri appartenenti ai tribunali militari delle Potenze interessate.
In ogni caso l'accusato avrà diritto di nominarsi il proprio avvocato.
ART. 230. - Il Governo tedesco s'impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni di qualsiasi natura, e di cui la produzione sia giudicata necessaria, per l'istruttoria completa dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli, e l'esatta valutazione delle responsabilità.
PARTE VIII
RIPARAZIONI
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 231. - I Governi Alleati e Associati dichiarano e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi Alleati e Associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati.
ART. 232. - I Governi Alleati e Associati riconoscono che le risorse della Germania non sono sufficienti — tenuto conto della permanente diminuzione delle sue risorse, che risulta dalle altre disposizioni del presente trattato — per assicurare la completa riparazione di tutte queste perdite e di tutti questi danni.
I Governi Alleati ed Associati esigono tuttavia, e la Germania ne prende impegno, che siano riparati tutti i danni causati alla popolazione civile di ciascuna delle Potenze Alleate ed Associate e ai suoi beni, durante il periodo in cui essa Potenza è stata in guerra colla Germania per la suddetta aggressione per terra, per mare, e per aria, ed in linea generale tutti i danni definiti nell'alleato I qui unito.
[…]
ART. 233. - L'ammontare dei danni citati, per cui è dovuta riparazione dalla Germania, sarà fissato da una Commissione interalleata che prenderà il titolo di « Commissione delle Riparazioni », e sarà costituita nella forma e coi poteri qui appresso indicati e specificati negli allegati da 2 a 7.
Questa Commissione studierà i reclami e darà al Governo tedesco equa facoltà di farsi ascoltare.
Le conclusioni di questa Commissione, per ciò che riguarda l'ammontare dei danni qui sopra determinati, saranno redatte e comunicate al Governo tedesco il 1° maggio 1921, al più tardi e rappresenteranno la totalità dei suoi obblighi. La Commissione stabilirà nello stesso tempo le modalità di pagamento con previsione delle epoche, e le modalità di pagamento da parte della Germania dell'intero suo debito entro un periodo di trenta anni a datare dal 1° maggio 1921. Nel caso in cui, nel corso di detti periodi, la Germania mancasse al pagamento del suo debito, il regolamento del saldo che restasse insoluto, potrà essere riportato agli anni seguenti a volontà della Commissione, oppure formare oggetto di trattamento diverso, alle condizioni che fisseranno i Governi Alleati e Associati in base alla procedura di azione prevista nella presente parte del trattato.
PARTE XIV
GARANZIE DI ESECUZIONE
Sezione I
EUROPA OCCIDENTALE
ART. 428. - A titolo di garanzia di esecuzione da parte della Germania del presente trattato, i territori tedeschi situati ad ovest del Reno, unitamente alle teste di ponte, saranno occupati dalle truppe delle Potenze Alleate ed Associate per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore del presente trattato.
ART. 429. - Se le condizioni del presente trattato sono fedelmente osservate dalla Germania, l'occupazione prevista all'articolo 428 sarà successivamente ridotta nei modi qui appresso esposti:
1° - Allo spirare di cinque anni saranno evacuati: la testa di ponte di Colonia e i territori situati a nord di una linea seguente il corso del Ruhr, poi la ferrovia Julich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, in seguito la strada da Rheinbach a Sinzig e raggiungente il Reno alla confluenza dell'Ahr, le strade, ferrovie e località qui sopra menzionate restando fuori della zona evacuata.
2° - Allo spirare di dieci anni, saranno evacuate: la testa di ponte di Coblenza e i territori situati al nord d'una linea partente dall'intersezione dei confini del Belgio, della Germania e dei Paesi Bassi, seguendo a circa 4 chilometri a sud d'Aquisgrana, raggiungendo e seguendo poi la cresta di Vorst Gemünd, poi l'est della ferrovia della vallata dello Huft, poi gli approdi di Bankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen fino alla Mosella seguendo questo fiume da Bremm fino a Nehrem, passando per gli approdi di Cappel e di Simmern, seguendo in seguito la dorsale delle altezze fra Simmern e il Reno e raggiungendo questo fiume a Bacharach (tutte le località, vallate, strade e ferrovie qui sopra menzionate restando fuori della zona d'evacuazione).
3° - Allo spirare di 15 anni saranno evacuate: la testa di ponte di Magonza, la testa di ponte di Kehl e il resto dei territori tedeschi occupati.
Se in questo momento le garanzie contro una aggressione non provocata dalla Germania non fossero considerate sufficienti dai Governi Alleati e Associati, l'evacuazione delle truppe d'occupazione potrà essere ritardata nella misura giudicata necessaria per l'ottenimento di dette garanzie.
ART. 430. - Nel caso in cui, sia durante l'occupazione sia dopo lo spirare dei 15 anni sopra previsti, la Commissione delle Riparazioni riconoscesse che la Germania rifiuta di osservare in tutto o in parte gli obblighi imposti dal presente trattato, relativi alle riparazioni, le zone specificate all'art. 429 saranno in tutto o in parte immediatamente rioccupate dalle forze Alleate e Associate.
ART. 431. - Se prima dello spirare del periodo di 15 anni la Germania avrà soddisfatto a tutti gli impegni imposti ad essa dal presente trattato, le truppe di occupazione verranno immediatamente ritirate.
[…]
Il presente trattato, di cui i testi francese e inglese faranno fede, sarà ratificato.
Il deposito delle ratifiche sarà effettuato a Parigi al più presto possibile. Le Potenze i cui Governi hanno sede fuori d'Europa avranno la facoltà di far conoscere al Governo della Repubblica Francese, per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici a Parigi, che la loro ratifica è stata concessa, e in questo caso dovranno trasmettere l'atto al più presto possibile.
Un primo processo verbale del deposito delle ratifiche sarà redatto non appena il trattato sarà stato ratificato, dalla Germania da una parte e da tre delle principali Potenze Alleate ed Associate dall'altra. Dalla data di questa primo processo verbale, il trattato entrerà in vigore presso le Alte Parti Contraenti che l'avranno così ratificato. Nel computo di tutti i termini previsti dal presente trattato, questa data sarà quella dell'entrata in vigore sotto tutti i rapporti. Il trattato entrerà in vigore per ciascuna Potenza alla data del deposito della sua ratifica.
Il Governo francese rimetterà a tutte le Potenze firmatarie una copia certificata conforme dei processi verbali di deposito delle ratifiche.
In fede di che i plenipotenziari succitati hanno firmato il presente atto.
Fatto a Versailles, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie autentiche saranno rimesse a ciascuna delle Potenze firmatarie.
CREDITO
Ettore Anchieri La diplomazia contemporanea CEDAM, Padova 1959