Il trattato di pace di Versailles

TRATTATO DI PACE DI VERSAILLES
28 giugno 1919

 

Gli Stati Uniti d'America, l'Impero britannico, la Francia, l'Italia e il Giap­pone,

Potenze designate nel presente trattato come le principali Potenze Alleate ed Associate,

Il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Cina, Cuba, Ecuador, Haiti, Hegiaz [Hegiaz (Barriera), Regione dell’Arabia Saudita (superficie circa 400-500.000 km2). Comprende la regione nord-occidentale dell’Arabia che gravita sul Mar Rosso, dove sorgono i centri sacri dell’islamismo], l'Honduras, la Liberia, il Nicaragua, il Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Ro­mania, lo Stato serbo-croato-sloveno, il Siam, la Cecoslovacchia e l'Uruguay,

Che costituiscono con le principali Potenze di cui sopra le Potenze Alleate ed Associate,

da una parte;

e la Germania,

dall'altra parte;

 

Considerando che su richiesta del Go­verno imperiale tedesco, l'11 novembre 1918 è stato accordato alla Germania, da parte delle principali Potenze Alleate ed Associate, un armistizio, affinché si procedesse con Essa alla conclusione dì un trattato di pace,

 

Considerando che le Potenze Alleate ed Associate sono ugualmente desiderose che la guerra, in cui esse sono state suc­cessivamente trascinate, direttamente o indirettamente, e che ha la sua origine nella dichiarazione di guerra indirizzata il 28 luglio 1914 dall'Austria-Ungheria alla Serbia, nelle dichiarazioni di guerra indirizzate dalla Germania il 1° agosto 1914 alla Russia e il 3 agosto 1914 alla Francia, e nell'invasione del Belgio, fac­cia luogo ad una solida, giusta e duratura pace,

 

A tale scopo, le A. P. C. rappresentate come segue:

I quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenute le seguenti di­sposizioni:

 

A datare dall'entrata in vigore del presente trattato, lo stato di guerra avrà termine. Da questo momento e sotto ri­serva delle disposizioni del presente trattato, verranno riprese le relazioni ufficiali delle Potenze Alleate ed Asso­ciate con la Germania e con i vari Stati tedeschi.

 


 

PARTE I

PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

 

Le Alte Parti contraenti,

Considerando che, per sviluppare la cooperazione fra le nazioni e per garan­tire loro la pace e la sicurezza, occorre accettare certi obblighi di non ricorrere alla guerra, intrattenere apertamente re­lazioni internazionali fondate sulla giu­stizia e sull'onore,

osservare rigorosamente le prescrizioni del diritto internazionale, riconosciute orinai come regola di condotta effettiva dei Governi,

far regnare la giustizia e rispettare scrupolosamente tutti gli obblighi dei trattati nei mutui rapporti dei popoli organizzati,

Adottano il presente Patto che istitui­sce la Società delle Nazioni.

 

ART. 1. - Sono Membri originari della Società delle Nazioni, quelli fra i fir­matari i cui nomi figurano nell'allegato al presente Patto, come pure gli Stati, ugualmente nominati nell'allegato, che avranno acceduto al presente Patto sen­za alcuna riserva, mediante una dichia­razione depositata presso il Segretariato entro due mesi dall'entrata in vigore del Patto e di cui sarà fatta notifica agli altri Membri della Società.

Ogni Stato, Dominio o Colonia che si governa liberamente e che non è menzionata nell'allegato, può divenire Mem­bro della Società, se la sua ammissione è pronunciata dai due terzi dell'Assemblea, posto che esso dia effettive garan­zie circa la propria intenzione sincera di osservare gli impegni internazionali e che accetti il regolamento stabilito dalla Società per quanto concerne le sue forze e gli armamenti militari, na­vali ed aerei.

Ogni Membro della Società può, dopo un preavviso di due anni, ritirarsi dalla Società, a condizione di aver assolto fino a quel momento tutti gli obblighi inter­nazionali, compresi quelli dovuti al pre­sente Patto.

 

ART. 2. - L'azione della Società, quale è definita nel presente Patto, si esercita per mezzo di un'Assemblea e di un Con­siglio assistiti da un Segretariato perma­nente.

 

ART. 3. - L'Assemblea si compone di rappresentanti dei Membri della So­cietà.

Si riunisce in epoche prestabilite e in ogni momento, se le circostanze lo ri­chiedono, nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo che verrà oppor­tunamente scelto.

L'Assemblea conosce ogni questione che rientri nella sfera di attività della Società o che minacci la pace del mondo.

Ogni Membro della Società non può avere più di tre rappresentanti nell'As­semblea e dispone di un solo voto.

 

ART. 4. - Il Consiglio si compone di rappresentanti delle principali Potenze Alleate ed Associate, e di rappresentanti di altri quattro Membri della Società. Tali quattro Membri della Società so­no designati liberamente dall'Assemblea e nei periodi che a questa piacerà sce­gliere. Fino alla prima designazione dell'Assemblea, i rappresentanti del Belgio, del Brasile, della Spagna e della Grecia sono Membri del Consiglio.

Con l'approvazione della maggioranza dell'Assemblea, il Consiglio può desi­gnare altri Membri della Società, la cui rappresentanza sarà da ora innanzi per­manente al Consiglio. Può con la stessa approvazione, aumentare il numero dei Membri della Società che saranno scelti dall'Assemblea per essere rappresentati in seno al Consiglio.

L'Assemblea fissa, con la maggioranza dei due terzi, le elezioni dei Membri non permanenti del Consiglio e, in par­ticolare, quelle concernenti la durata del loro mandato e le condizioni di rieleggibilità*.

Il Consiglio si riunisce quando lo ri­chiedono le circostanze, ed almeno una volta all'anno, nella sede della Società o in qualsiasi altro luogo verrà desi­gnato.

Il Consiglio conosce ogni questione che rientri nella sfera di attività della Società o che minacci la pace del mondo.

Ogni Membro della Società, che non sia rappresentato in seno al Consiglio, è invitato ad inviarvi un rappresentante qualora venga portata innanzi al Con­siglio una questione che l'interessi particolarmente.

Ogni Membro della Società rappre­sentato in seno al Consiglio non dispo­ne che di un voto e non ha che un rap­presentante.

 

* Questo alinea è entrò in vigore il 29 luglio 1926.

 

ART. 5. - Salvo disposizioni espressa­mente contrarie del presente Patto o delle clausole del presente trattato, le decisioni dell'Assemblea o del Consiglio sono prese all'unanimità dei Membri della Società rappresentati alla riunione.

Ogni questione di procedura che si pone alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio, compresa la designazione del­le Commissioni incaricate di svolgere inchieste su questioni particolari, sono regolate dall'Assemblea o dal Consiglio e decise a maggioranza dei Membri della Società rappresentati alla riunione.

La prima riunione dell'Assemblea e la prima riunione del Consiglio avranno luogo dietro convocazione del Presidente degli Stati Uniti d'America.

 

ART. 6. - Il Segretariato permanente è stabilito presso la sede della Società. Comprende un Segretario generale, i se­gretari e il personale necessario.

Il primo Segretario generale è desi­gnato nell'allegato. In. seguito, il Segre­tario generale sarà nominato dal Con­siglio con l'approvazione della maggio­ranza dell'Assemblea.

I segretari e il personale del Segreta­riato sono nominati dal Segretariato con l'approvazione del Consiglio.

Il Segretario generale della Società è di diritto Segretario generale dell'As­semblea e del Consiglio.

Le spese di segretariato sono soppor­tate dai Membri della Società nella pro­porzione stabilita dall'Assemblea *.

 

* Questo alinea entrò in vigore il 13 agosto 1924.

 

ART. 7. - La sede della Società è sta­bilita a Ginevra. Il Consiglio può deci­dere in ogni momento di stabilirla in ogni altro luogo.

Tutte le funzioni della Società o dei servizi che ad essa fanno capo, compreso il Segretariato, sono ugualmente accessi­bili agli uomini e alle donne.

I rappresentanti dei Membri della Società e i suoi agenti godono, nell'eser­cizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

I fabbricati e i terreni occupati dalla Società, per i suoi servizi e le sue riu­nioni, sono inviolabili.

 

ART. 8. - I Membri della Società rico­noscono che il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti na­zionali al minimo compatibile con la sicurezza nazionale e con l'esecuzione degli obblighi internazionali imposti da una comune azione.

Il Consiglio, tenendo conto della si­tuazione geografica e delle condizioni speciali di ogni Stato, prepara i piani di tale riduzione, in vista dell'esame e della decisione dei diversi Governi.

Tali piani devono essere oggetto di un nuovo esame e, se è il caso, di una revisione almeno ogni dieci anni.

Dopo la loro adozione da parte dei diversi Governi, il limite degli arma­menti così predisposto non può essere superato senza il consenso del Consiglio. Considerando che la fabbricazione privata delle munizioni e del materiale bel­lico solleva gravi obiezioni, i Membri della Società incaricano il Consiglio di avvisare ai mezzi atti ad evitarne gli in­cresciosi effetti, tenendo conto delle ne­cessità dei Membri della Società che non possono fabbricare le munizioni e il materiale bellico necessario alla pro­pria sicurezza.

I Membri della Società s'impegnano a scambiarsi, nel modo più franco e com­pleto, ogni informazione relativa alla scala dei propri armamenti, ai propri programmi militari, navali ed aerei ed alla condizione delle loro industrie suscettibili di essere utilizzate per la guerra.

 

ART. 9. - Una Commissione perma­nente sarà formata per dare al Consi­glio il proprio parere sull'esecuzione delle disposizioni degli articoli 1 e 8 e, in modo generale, sulle questioni mili­tari, navali ed aeree.

 

ART. 10. - I Membri della Società si impegnano a rispettare ed a mantenere contro ogni aggressione esterna l'inte­grità territoriale e l'indipendenza poli­tica presente di tutti i Membri della Società. In caso di aggressione, di mi­naccia o di pericolo di aggressione, il Consiglio appronta i mezzi per assicu­rare l'esecuzione di tali obblighi.

 

ART. 11. - È espressamente dichiarato che ogni guerra o minaccia di guerra, che danneggi direttamente o no uno dei Membri della Società, interessa l'intera Società e che questa deve prendere le misure atte a salvaguardare efficacemen­te la pace delle Nazioni. In simile caso, il Segretario generale convoca immedia­tamente il Consiglio, su domanda di uno qualsiasi dei Membri della Società.

È, inoltre, dichiarato che ogni Mem­bro della Società ha il diritto, a titolo amichevole, di richiamare l'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio su ogni circostanza di natura tale da compro­mettere le relazioni internazionali e che minacci in sèguito di mettere in peri­colo la pace o la buona intesa fra le na­zioni, da cui dipende la pace.

 

ART. 12. - Tutti i Membri della So­cietà convengono che, se sorgesse fra di loro una controversia suscettibile di por­tare ad una rottura, essi si sottomette­ranno sia alla procedura dell'arbitrato o ad una regolamentazione giudiziaria, sia all'esame del Consiglio.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, la decisione degli arbitri deve essere resa entro un periodo di tempo ragionevole e il rapporto del Consiglio deve essere stabilito entro sei mesi a da­tare dal giorno in cui sarà investito del­la controversia.

 

ART. 13. - I Membri della Società con­vengono che se sorge fra di loro una controversia suscettibile, a parer loro, di una soluzione arbitrale o giudiziaria e se tale controversia non può essere regolata in. modo soddisfacente per via diplomatica, la questione sarà sottopo­sta integralmente ad un regolamento arbitrale o giudiziario.

Fra quelle che sono generalmente su­scettibili di soluzione arbitrale o giudi­ziaria, si dichiarano tali le controversie relative all'interpretazione di un trat­tato, ad ogni questione di diritto internazionale, alla realtà di ogni fatto che, se accertato, costituirebbe la rottura di un impegno internazionale, o all'esten­sione o alla natura della riparazione dovuta per una tale rottura.

La causa sarà sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale o ad ogni altra giurisdizione o Corte designata dalle Parti o prevista nelle loro convenzioni anteriori *.

I Membri della Società s'impegnano ad eseguire con buona fede le sentenze rese e a non ricorrere alla guerra con­tro ogni Membro della Società che vi si conformerà. In difetto di esecuzione della sentenza, il Consiglio propone le misure che devono assicurarne l'effetto.

 

* Questo alinea entrò in vigore il 26 settembre 1924.

 

ART. 14. - Il Consiglio è incaricato di preparare un progetto di Corte perma­nente di giustizia internazionale e di sottoporlo ai Membri della Società. Tale Corte conoscerà ogni controversia di ca­rattere internazionale che le verrà sot­toposta dalle Parti. Essa darà anche dei pareri consultivi su ogni controversia od ogni punto, sui quali sarà interrogata dal Consiglio o dall'Assemblea.

 

ART. 15. - Se sorge fra i Membri della Società una controversia suscettibile di comportare una rottura e se tale con­troversia non è sottoposta all'arbitrato o ad un regolamento giudiziario previsto all'articolo 13, i Membri della So­cietà convengono di portarla innanzi al Consiglio.

A tale scopo, è sufficiente che uno di essi dia notizia di tale contro­versia al Segretario generale, che prende tutte le disposizioni al fine di un'inchie­sta e di un esame completi.

Entro il termine più breve, le Parti devono comunicargli una relazione sul­la propria causa con tutti i fatti perti­nenti e i documenti giustificativi. Il Con­siglio può ordinarne l'immediata pubblicazione.

Il Consiglio si sforza di assicurare il regolamento della controversia. Nel caso riuscisse nell'intento, esso pubblica, nei limiti ritenuti utili, un esposto conte­nente i fatti, le spiegazioni che tali fatti comportano e i termini del regolamento.

Se la controversia non ha potuto es­sere regolata, il Consiglio redige e pub­blica un rapporto, votato sia all'unani­mità, sia a maggioranza di voti, per ren­dere note le circostanze della controver­sia e le soluzioni che esso raccomanda come le più utili e le più adatte alla fattispecie.

Ogni Membro della Società rappre­sentato in seno al Consiglio può ugual­mente pubblicare un esposto dei fatti della controversia e le proprie conclu­sioni.

Se il rapporto del Consiglio è accet­tato all'unanimità dei voti, non compu­tandosi in tal calcolo il voto dei rappresentanti delle Parti, i Membri della Società s'impegnano a non ricorrere alla guerra contro nessuna Parte che si con­formi alle conclusioni del rapporto.

Nel caso in cui il Consiglio non riu­scisse a far accettare il proprio rapporto a tutti i suoi Membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti in con­troversia, i Membri della Società si ri­servano il diritto di agire come riter­ranno necessario per il mantenimento della giustizia e del diritto.

Se una delle Parti pretende, e se il Consiglio riconosce, che la controversia riguardi una questione che il diritto in­ternazionale riserva alla esclusiva com­petenza di tale Parte, il Consiglio ne prenderà atto in un rapporto, ma senza raccomandare alcuna soluzione.

Il Consiglio può, in tutti i casi pre­visti al presente articolo, portare la con­troversia di fronte all'Assemblea. Anche l'Assemblea dovrà essere investita della controversia dietro richiesta di una delle Parti; tale richiesta dovrà essere presen­tata entro quattordici giorni a datare dal momento in cui la controversia è portata innanzi al Consiglio.

In ogni questione sottoposta all'As­semblea, le disposizioni del presente ar­ticolo e dell'articolo 12 relative all'azio­ne ed ai poteri del Consiglio, si appli­cano ugualmente all'azione ed ai poteri dell'Assemblea. È inteso che un rapporto reso dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della So­cietà rappresentati al Consiglio e di una maggioranza degli altri Membri della Società, con l'esclusione, in ogni caso, dei rappresentanti delle Parti, ha lo stesso valore di un rapporto del Con­siglio adottato all'unanimità dei suoi membri, che non siano quelli rappre­sentanti delle Parti.

 

ART. 16. - Se un Membro della Società ricorre alla guerra, contrariamente agli impegni presi agli articoli 12, 13 0 1, è « ipso facto » considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente con esso ogni relazione commerciale o finanziaria, a vietare ogni rapporto con le persone residenti sul territorio dello Stato in rottura di patto ed a far ces­sare ogni comunicazione finanziaria, commerciale o personale fra le persone residenti sul territorio di tale Stato e quelle residenti sul territorio di ogni altro Stato, Membro o no della Società.

È di competenza del Consiglio l'emet­tere un parere circa la questione di sa­pere se vi sia o no una rottura del Patto. Nel corso delle deliberazioni del Con­siglio su tale questione, non verrà te­nuto conto del voto dei Membri accu­sati di aver fatto ricorso alla forza e dei Membri contro cui la guerra è intra­presa.

Il Consiglio deve notificare a tutti i Membri della Società la data in cui rac­comanda di applicare le misure di pres­sione economica previste al presente articolo.

Tuttavia, se il Consiglio giudicasse che, per certi Membri, l'aggiornamento, per un periodo determinato, di una qualsiasi di tali misure dovesse permet­tere di meglio perseguire la mèta prevista con le misure menzionate al prece­dente paragrafo o fosse necessario, per ridurre al minimo le perdite e gli incon­venienti che potrebbero loro causare, avrebbe il diritto di decidere tale ag­giornamento.

In tale caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai diversi governi in­teressati gli effettivi militari, navali ed aerei, per mezzo dei quali i Membri del­la Società contribuiranno rispettivamen­te alle forze armate destinate a far ri­spettare gli impegni della Società.

I Membri della Società convengono, inoltre, di prestarsi l'un l'altro reciproco appoggio in caso di applicazione delle misure economiche e finanziarie da adot­tare in base al presente articolo per ri­durre al minimo le perdite e gli incon­venienti che possano derivarne. Essi si presteranno inoltre un mutuo appoggio per resistere ad ogni misura speciale di­retta contro uno di essi dallo Stato in presentanti delle Parti, i Membri della Società s'impegnano a non ricorrere alla guerra contro nessuna Parte che si con­formi alle conclusioni del rapporto.

Nel caso in cui il Consiglio non riu­scisse a far accettare il proprio rapporto a tutti i suoi Membri, che non siano quelli rappresentanti delle Parti in con­troversia, i Membri della Società si ri­servano il diritto di agire come riter­ranno necessario per il mantenimento della giustizia e del diritto.

Se una delle Parti pretende, e se il Consiglio riconosce, che la controversia riguardi una questione che il diritto in­ternazionale riserva alla esclusiva com­petenza di tale Parte, il Consiglio ne prenderà atto in un rapporto, ma senza raccomandare alcuna soluzione.

Il Consiglio può, in tutti i casi pre­visti al presente articolo, portare la con­troversia di fronte all'Assemblea. Anche l'Assemblea dovrà essere investita della controversia dietro richiesta di una delle Parti; tale richiesta dovrà essere presen­tata entro quattordici giorni a datare dal momento in cui la controversia è portata innanzi al Consiglio.

In ogni questione sottoposta all'As­semblea, le disposizioni del presente ar­ticolo e dell'articolo 12 relative all'azio­ne ed ai poteri del Consiglio, si appli­cano ugualmente all'azione ed ai poteri dell'Assemblea. È inteso che un rapporto reso dall'Assemblea con l'approvazione dei rappresentanti dei Membri della So­cietà rappresentati al Consiglio e di una maggioranza degli altri Membri della Società, con l'esclusione, in ogni caso, dei rappresentanti delle Parti, ha lo stesso valore di un rapporto del Con­siglio adottato all'unanimità dei suoi membri, che non siano quelli rappre­sentanti delle Parti.

 

ART. 16. - Se un Membro della Società ricorre alla guerra, contrariamente agli impegni presi agli articoli 12, 13 o 15, è « ipso facto » considerato come avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente con esso ogni relazione commerciale o finanziaria, a vietare ogni rapporto con le persone residenti sul territorio dello Stato in rottura di patto ed a far ces­sare ogni comunicazione finanziaria, commerciale o personale fra le persone residenti sul territorio di tale Stato e quelle residenti sul territorio di ogni altro Stato, Membro o no della Società.

È di competenza del Consiglio l'emet­tere un parere circa la questione di sa­pere se vi sia o no una rottura del Patto. Nel corso delle deliberazioni del Con­siglio su tale questione, non verrà te­nuto conto del voto dei Membri accu­sati di aver fatto ricorso alla forza e dei Membri contro cui la guerra è intra­presa.

Il Consiglio deve notificare a tutti i Membri della Società la data in cui rac­comanda di applicare le misure di pres­sione economica previste al presente articolo.

Tuttavia, se il Consiglio giudicasse che, per certi Membri, l'aggiornamento, per un periodo determinato, di una qualsiasi di tali misure dovesse permet­tere di meglio perseguire la mèta prevista con le misure menzionate al prece­dente paragrafo o fosse necessario, per ridurre al minimo le perdite e gli incon­venienti che potrebbero loro causare, avrebbe il diritto di decidere tale ag­giornamento.

In tale caso il Consiglio ha il dovere di raccomandare ai diversi governi in­teressati gli effettivi militari, navali ed aerei, per mezzo dei quali i Membri del­la Società contribuiranno rispettivamen­te alle forze armate destinate a far ri­spettare gli impegni della Società.

I Membri della Società convengono, inoltre, di prestarsi l'un l'altro reciproco appoggio in caso di applicazione delle misure economiche e finanziarie da adot­tare in base al presente articolo per ridurre al minimo le perdite e gli incon­venienti che possano derivarne. Essi si presteranno inoltre un mutuo appoggio per resistere ad ogni misura speciale di­retta contro uno di essi dallo Stato in rottura di Patto. Essi prenderanno le di­sposizioni necessarie per facilitare il pas­saggio attraverso il loro territorio alle forze di ogni Membro della Società che partecipi ad una comune azione tenden­te a far rispettare gli impegni della Società.

Può essere escluso dalla Società, ogni Membro che si sia reso colpevole della violazione di uno degli impegni risul­tanti dal Patto. L'esclusione è pronun­ciata mediante il voto di tutti gli altri Membri della Società rappresentati in seno al Consiglio.

 

ART. 17. - In caso di controversia fra due Stati, di cui uno soltanto è Membro della Società o nessuno dei due ne fa parte, lo Stato o gli Stati estranei alla Società sono invitati a sottomettersi agli obblighi che incombono ai Membri ai fini del regolamento della controversia, alle condizioni ritenute giuste dal Con­siglio. Se tale invito è accettato, le di­sposizioni dall'articolo 12 all'articolo 16 si applicano con riserva per le modifica­zioni reputate necessarie dal Consiglio.

Dal momento dell'invio di questo in­vito, il Consiglio apre un'inchiesta sulle circostanze della controversia e propone la misura ritenuta migliore e più effi­cace nel caso particolare.

Se lo Stato invitato, rifiutando di ac­cettare gli obblighi di Membro della Società ai fini del regolamento della con­troversia, ricorre alla guerra contro un Membro della Società, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 16.

Se le due Parti invitate rifiutano di accettare gli obblighi di Membro della Società ai fini del regolamento della con­troversia, il Consiglio può prendere tut­te le misure e avanzare tutte le proposte tendenti a prevenire le ostilità ed a con­durre alla soluzione del conflitto.

 

ART. 18. - Ogni trattato o impegno in­ternazionale concluso in avvenire da un Membro della Società dovrà essere im­mediatamente registrato per conto del Segretariato e pubblicato al più presto possibile. Nessuno di questi trattati o impegni internazionali sarà obbligatorio prima di esser registrato.

 

ART. 19. - L'Assemblea può, di tanto in tanto, invitare i Membri della Società a procedere ad un nuovo esame dei trat­tati divenuti inapplicabili, nonché delle situazioni internazionali il cui perdurare potrebbe mettere in pericolo la pace del mondo.

 

ART. 20. - I Membri della Società ri­conoscono, ciascuno per quanto lo con­cerne, che il presente Patto abroga tutti gli obblighi o intese « inter se » incom­patibili coi suoi termini e si impegnano solennemente a non contrarne in avve­nire di simili.

Se prima del suo ingresso nella So­cietà, un Membro ha assunto degli ob­blighi incompatibili con i termini del Patto, deve prendere immediate misure per sottrarsi a tali obblighi.

 

ART. 21. - Gli impegni internazionali quali i trattati di arbitrato, e le intese regionali, come la dottrina di Monroe, che assicurano il mantenimento della pace, non sono considerati come incom­patibili con nessuna delle disposizioni del presente Patto.

 

ART. 22. - I principi seguenti si ap­plicano alle colonie e ai territori che, in seguito alla guerra, hanno cessato di es­sere sotto la sovranità degli Stati che li governavano precedentemente e che so­no abitati da popoli non ancora capaci di reggersi da sé nelle condizioni parti­colarmente difficili del mondo moderno. Il benessere e lo sviluppo di questi po­poli formano una missione sacra di ci­viltà, e conviene incorporare nel presen­te Patto delle garanzie per il compi­mento di tale missione.

Il miglior metodo per realizzare pra­ticamente questo principio è di affidare la tutela di questi popoli alle nazioni progredite che, in ragione delle loro ri­sorse, della loro esperienza e della loro posizione geografica, sono meglio in gra­do di assumere questa responsabilità e che consentono ad accettarla: esse eser­citerebbero questa tutela in qualità di Mandatarie ed in nome della Società.

Il carattere del mandato deve differi­re secondo il grado di sviluppo della po­polazione, la situazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche e tutte le altre circostanze analoghe.

 

1° - Certe comunità, già appartenenti all'Impero ottomano, hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere riconosciuta provvisoriamente, a condizione che i consigli e l'aiuto di un Mandatario guidino la loro amministra­zione fino al momento in cui saranno capaci di reggersi da soli. I voti di que­sta comunità devono esser presi innanzi tutto in considerazione per la scelta del Mandatario.

 

2° - Il grado di sviluppo in cui si tro­vano altri popoli, specialmente quelli dell'Africa centrale, esige che il Man­datario vi assuma l'amministrazione del territorio a tali condizioni che, con la proibizione di abusi quali la tratta degli schiavi, il traffico delle armi e quello dell'alcool, garantiranno la libertà di co­scienza e di religione, senza altre limita­zioni all'infuori di quelle che può im­porre il mantenimento dell'ordine pub­blico e dei buoni costumi, e la proibi­zione di stabilire fortificazioni o basi militari o navali e di dare agli indigeni un'istruzione militare, se non per la po­lizia e la difesa del territorio, e che as­sicureranno parimenti agli altri Membri della Società condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio.

 

3° - Vi sono infine territori, quali il Sud-ovest africano e certe isole del Paci­fico australe, che, a causa della debole densità della loro popolazione, della loro esigua superficie, della loro lontananza dai centri di civiltà, della loro conti­guità geografica al territorio del Manda­tario, o di altre circostanze, non potreb­bero esser meglio amministrate che sotto le leggi del Mandatario, come parte in­tegrante del suo territorio, con la riserva delle garanzie previste più sopra nell'in­teresse della popolazione indigena.

In ogni caso il Mandatario deve in­viare al Consiglio un rapporto annuale,concernente i territori che gli sono affi­dati.

Se il grado di autorità, di controllo o di amministrazione che il Mandatario deve esercitare non è stato stabilito in un'anteriore convenzione fra i Membri della Società, sarà espressamente stabilito per tali questioni dal Consiglio.

Una Commissione Permanente sarà in­caricata di ricevere e di esaminare i rapporti annuali dei Mandatari e di dare al Consiglio il proprio parere su tutte le questioni relative all'esecuzione dei mandati.

 

ART. 23. - Sotto la riserva, ed in con­formità alle disposizioni delle conven­zioni internazionali attualmente esistenti o che saranno ulteriormente concluse, i Membri della Società:

 

a) si sforzeranno di assicurare e di mantenere delle eque ed umane condi­zioni di lavoro per l'uomo, la donna e il fanciullo nel proprio territorio, come pure in tutti i paesi cui si estendono le loro relazioni commerciali e industriali, e, a tal fine, di formare e conservare le necessarie organizzazioni internazionali;

 

b) s'impegnano ad assicurare un equo trattamento alle popolazioni indigene nei territori sottoposti alla loro ammi­nistrazione;

 

c) investono la Società del generale controllo sugli accordi relativi alla trat­ta delle donne e dei fanciulli, al traffico dell'oppio e delle altre droghe nocive;

 

d) investono la Società del generale controllo del commercio delle armi e delle munizioni verso i paesi dove il controllo di tale commercio è indispen­sabile al comune interesse;

 

e) prenderanno le necessarie disposi­zioni per assicurare la garanzia e il man­tenimento della libertà delle comunica­zioni e del transito, come pure un giusto trattamento del commercio di tutti i Membri della Società, rimanendo inteso che dovranno essere prese in considera­zione le particolari necessità delle regioni devastate durante la guerra del 1914-1918;

 

f) si sforzeranno di adottare misure di ordine internazionale per prevenire e combattere le malattie.

 

ART. 24. - Tutti gli uffici internazio­nali anteriormente stabiliti a mezzo di trattati collettivi saranno, sotto riserva del consenso delle Parti, posti sotto l'au­torità della Società. Tutti gli altri uffici internazionali e tutte le commissioni per il regolamento degli affari d'interesse internazionale che saranno creati ulterior­mente saranno posti sotto l'autorità del­la Società.

Per tutte le questioni d'interesse in­ternazionale regolate con convenzioni ge­nerali, ma non sottoposte al controllo di commissioni o di uffici internazionali, il Segretariato della Società dovrà, se le Parti lo domandano e se il Consiglio vi consente, riunire e distribuire tutte le informazioni utili e prestare tutta l'as­sistenza necessaria o desiderabile.

Il Consiglio può decidere di far rien­trare alle dipendenze del Segretariato gli uffici e commissioni poste sotto l'auto­rità della Società.

 

ART. 25. - I Membri della Società con­vengono di incoraggiare e favorire lo stabilimento e la cooperazione delle or­ganizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa, debitamente autorizzate, che hanno per oggetto il miglioramento della sanità, la difesa preventiva contro le malattie e la diminuzione della sof­ferenza nel mondo.

 

ART. 26. - Gli emendamenti al presen­te Patto entreranno in vigore dal mo­mento della loro ratifica da parte dei Membri della Società, i cui rappresen­tanti compongono il Consiglio, e dalla maggioranza di quelli i cui rappresen­tanti formano l'Assemblea.

 

[Aggiunto il 3 ottobre 1921] Se en­tro i 22 mesi che seguono il voto dell’'Assemblea, il numero delle ratifiche ri­chiesto non è stato raggiunto, la risolu­zione di emendamento rimane senza ef­fetto.

 

[Modificato il 3 ottobre 1921] Il Segretario generale informa i Membri dell'entrata in vigore di un emendamento.
Ogni Membro della Società, che non ha fino a quel momento ratificato l'emendamento, è libero di notificare entro l'anno al Segretario generale il proprio rifiuto di accettarlo.

Esso cessa, in tal caso, di far parte del­la Società.

 

ALLEGATO

 

Membri originari della Società delle Nazioni, Firmatari del trattato di Pace:

Stati Uniti d'America, Belgio, Boli­via, Brasile, Impero Britannico, Canada, Australia, Africa del Sud, Nuova Zelan­da, India, Cina, Cuba, Equador, Fran­cia, Grecia, Guatemala, Haiti, Higiaz, Honduras, Italia, Giappone, Liberia, Ni­caragua, Panama, Perù, Polonia, Porto­gallo, Romania, Stato Serbo-Croato-Slo­veno, Siam, Cecoslovacchia, Uruguay.

 

Stati invitati ad accedere al Patto:

Argentina, Cile, Colombia, Danimarca, Spagna, Norvegia, Paraguay, Paesi Bassi, Persia, Salvador, Svezia, Svizzera, Vene­zuela.

Primo Segretario generale della Società delle Nazioni

L'on. Sir James Eric Drummond, K.C M.G., C.B.

 

 

 

PARTE II

FRONTIERE DELLA GERMANIA

 

[…]

 

PARTE III

CLAUSOLE POLITICHE EUROPEE

 

Sezione I

BELGIO

 

ART. 31. - La Germania, riconoscendo che i trattati del 19 aprile 1839, che sta­bilivano prima della guerra il regime del Belgio, non corrispondono più alle at­tuali circostanze, acconsente all'abroga­zione di tali trattati e s'impegna sin da ora ad osservare tutte le convenzioni, quali che siano, che potranno conchiu­dere le principali Potenze Alleate e As­sociate, o alcune di esse, con i Governi del Belgio e dei Paesi Bassi, allo scopo di sostituire quei trattati del 1839.

Se la sua adesione formale a tali convenzioni o a qualcuna delle loro disposi­zioni sarà richiesta, la Germania s'im­pegna da ora a fornirla.

 

ART. 32. - La Germania riconosce la piena sovranità del Belgio sull'insieme dei territori contestati di Moresnet (det­ti Moresnet neutrale).

 

ART. 33. - La Germania rinuncia, in favore del Belgio, a tutti i diritti e titoli sul territorio del Moresnet prussiano posto ad ovest della strada da Liegi ad Aquisgrana (Aix-la Chapelle); la parte di strada sul limite di tale territorio ap­parterrà al Belgio.

 

ART. 34. - La Germania rinuncia, inol­tre, in favore del Belgio, a tutti i diritti e titoli sui territori comprendenti l'in­sieme dei circoli (Kreise) di Eupen e Malmédy.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, verranno aperti dalle autorità belghe dei registri a Eu­pen e Malmédy e gli abitanti di quei territori avranno la facoltà di esprimer­vi per iscritto il proprio desiderio di conservare tutti o parte di quei territori sotto la sovranità tedesca.

Sarà compito del Governo belga di portare a conoscenza della Società delle Nazioni, di cui il Belgio s'impegna a rispettare le decisioni, il risultato di tale consultazione popolare.

 

 

Sezione II

LUSSEMBURGO

 

[…]

 

 

Sezione III

RIVA SINISTRA DEL RENO

 

ART. 42. - È proibito alla Germania mantenere o costruire fortificazioni sia sulla riva sinistra del Reno, sia sulla riva destra, ad ovest di una linea trac­ciata a 50 km. ad est di questo fiume.

 

ART. 43. - Sono ugualmente proibiti, nella zona definita all'articolo 42, il mantenimento o il raggruppamento di forze armate, sia a titolo permanente, sia a titolo temporaneo, come pure ogni manovra militare di qualsiasi genere es­sa sia e il mantenimento di ogni facili­tazione materiale di mobilitazione.

 

ART. 44. - Nel caso in cui la Germa­nia contravvenisse, in qualsiasi maniera, alle disposizioni degli articoli 42 e 43, sarà considerata come autrice di un atto ostile nei confronti delle Potenze firma­tarie del presente trattato e alla ricerca di turbamenti per la pace del mondo.

 

 

Sezione IV

BACINO DELLA SARRE

 

ART. 45. - Come compenso per la di­struzione delle miniere di carbone nel nord della Francia, e da computarsi sull'ammontare della riparazione dei danni di guerra dovuti dalla Germania, questa cede alla Francia la proprietà intera ed assoluta, franca e libera da ogni debito o gravame, con diritto esclusivo di sfrut­tamento, le miniere di carbone situate nel bacino della Sarre, delimitato secon­do le disposizioni dell'articolo 48.

 

[…]

 

ART. 49. - La Germania rinuncia, in favore della Società delle Nazioni, con­siderata a tale scopo come fidecommis­saria, al governo del territorio qui sopra indicato.

Al termine di un periodo di quindici anni, a datare dall'entrata in vigore del presente trattato, la popolazione di que­sto territorio sarà chiamata a far cono­scere la sovranità sotto cui desidererà vedersi posta.

 

 

Sezione V

ALSAZIA E LORENA

 

Le A. P. C., avendo riconosciuto l'ob­bligo morale di riparare al torto fatto dalla Germania nel 1871, sia al diritto della Francia sia alla volontà delle po­polazioni dell'Alsazia e della Lorena, separate dalla loro patria malgrado la solenne protesta dei loro rappresentanti all'Assemblea di Bordeaux,

Sono d'accordo sui seguenti articoli:

 

ART. 51. - I territori ceduti alla Ger­mania, in virtù dei preliminari di pace firmati a Versailles il 26 febbraio 1871 e del trattato di Francoforte del 10 mag­gio 1871, sono reintegrati sotto la sovranità francese a datare dall'armistizio dell’ 11 novembre 1918.

Le disposizioni dei trattati contenenti la delimitazione della frontiera prima del 1871, saranno rimesse in vigore.

 

 

Sezione VI

AUSTRIA

 

ART. 80. - La Germania riconosce e rispetterà strettamente l'indipendenza dell'Austria, nelle frontiere che saranno fissate dal trattato conchiuso fra questo Stato e le principali Potenze Alleate e Associate; riconosce che tale indipen­denza sarà inalienabile, [se ciò non è del consenso] della Società delle Nazioni.

 

 

Sezione VII

STATO CECOSLOVACCO

 

ART. 81. - La Germania riconosce, come è stato già fatto dalle Potenze Al­leate ed Associate, la completa indipen­denza dello Stato cecoslovacco, che com­prenderà i territori autonomi dei Rute­ni a sud dei Carpazi. Dichiara di accet­tare le frontiere di quello Stato tali qua­li saranno determinate dalle principali Potenze Alleate ed Associate e dagli altri Stati interessati.

 

[…]

 

ART. 86. - Lo Stato cecoslovacco accet­ta, desiderandone l'inserzione in un trat­tato con le principali Potenze Alleate ed Associate, le disposizioni che tali Poten­ze riterranno necessarie per proteggere in Cecoslovacchia gli interessi degli abi­tanti che non appartengono alla mag­gioranza della popolazione per razza, lingua o religione.

Lo Stato cecoslovacco gradisce ugual­mente l'inserzione, in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate, delle disposizioni che tali Potenze riter­ranno necessarie per proteggere la liber­tà del transito e un equo regime per il commercio degli altri Stati […]

 

 

Sezione VIII

POLONIA

 

ART. 87. - La Germania riconosce, co­me hanno già fatto le Potenze Alleate ed Associate, la completa indipendenza della Polonia, e rinuncia, in favore del­la Polonia, a tutti i diritti e titoli sui territori limitati dal mar Baltico, dalla frontiera orientale della Germania de­terminata secondo le disposizioni dell’articolo 27 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato, fino ad un punto posto a 2 km. circa ad est di Lorzendorf, in seguito da una linea che raggiunge l'angolo acuto che il limite nord della Alta Slesia forma a 3 km. circa a nord-ovest di Simmenau, quindi dal limite dell'Alta Slesia fino all'intersezione di questa con l'antica frontiera fra la Germania e la Russia, quindi da tale frontiera fino al punto in cui essa attraversa il corso del Nie­men, infine dalla frontiera nord della Prussia orientale tale qual è determina­ta all'articolo 28 della già citata Parte II.

Tuttavia, le stipulazioni del presente articolo non si applicano ai territori della Prussia orientale e della città li­bera di Danzica, quali sono delimitati al citato articolo 28 della Parte II (fron­tiere della Germania) ed all'articolo 100 della Sezione XI (Danzica) della presente Parte.

Le frontiere della Polonia, che non sono specificate dal presente trattato, verranno ulteriormente stabilite dalle principali Potenze Alleate ed Associate.

 

ART. 88. - Nella parte dell'Alta Slesia compresa entro i limiti qui sotto de­scritti, gli abitanti saranno chiamati ad indicare per mezzo di un suffragio se desiderino essere uniti alla Germania o alla Polonia: […]

 

ART. 93. - La Polonia accetta, deside­randone l'inserzione in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associa­te, le disposizioni che tali Potenze riter­ranno necessarie per proteggere in Polonia gli interessi degli abitanti che non appartengono alla maggioranza della po­polazione per razza, lingua o religione.

La Polonia desidera ugualmente l'in­serzione in un trattato con le principali Potenze Alleate ed Associate delle dispo­sizioni che tali Potenze riterranno ne­cessarie per proteggere la libertà di tran­sito ed un equo regime per il commercio degli altri Stati.

 

 

Sezione IX

PRUSSIA ORIENTALE

 

ART. 94. - Nella zona compresa fra la frontiera sud del territorio della Prussia orientale, tale quale questa frontiera è determinata all'articolo 28 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato, e la linea qui sotto descritta, gli abitanti saranno chiamati a designa­re per mezzo di un suffragio lo Stato cui desiderano essere uniti: limite ovest e nord del territorio del governatorato (Regierungsbezirk) d'Allenstein fino alla sua intersezione con il limite fra i circoli d'Oletsko e d'Angerburg; da lì, il limite nord del circolo d'Oletsko fino alla sua intersezione con l'antica frontiera della Prussia orientale.

 

[…]

 

ART. 98. - La Germania e la Polonia concluderanno, entro l'anno che seguirà l'entrata in vigore del presente trattato, delle convenzioni i cui termini, in caso di contestazione, saranno stabiliti dal Consiglio della Società delle Nazioni, al­lo scopo di assicurare, da una parte del­le complete e adatte facilitazioni alla Germania per comunicare con strada ferrata, per telegrafo e per telefono, con il resto della Germania e con la Prussia orientale attraverso il territorio polacco, e dall'altra parte le stesse facilitazioni alla Polonia per le sue comunicazioni con la città libera di Danzica, attraverso il territorio tedesco che potrà trovarsi sulla riva destra della Vistola, fra la Polonia e la città libera di Danzica.

 

 

Sezione X

MEMEL

 

ART. 99. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sui territori compresi fra il mar Baltico, la frontiera nord-est della Prussia orientale descritta all'articolo 28 della Parte II (frontiere della Germania) del presente trattato e le antiche frontiere fra la Ger­mania e la Russia.

La Germania si impegna a riconoscere le disposizioni che le principali Potenze Alleate ed Associate prenderanno rela­tivamente a tali territori, soprattutto per quanto concerne la nazionalità degli abitanti.

 

 

Sezione XI

CITTÀ LIBERA DI DANZICA

 

ART. 100. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sul territorio compreso nei limiti qui sotto indicati: […]

 

ART. 102. - Le principali Potenze Al­leate ed Associate s'impegnano a costi­tuire la città di Danzica, unitamente al territorio indicato all'articolo 100, in città libera. Essa sarà posta sotto la pro­tezione della Società delle Nazioni.

 

ART. 103. - La costituzione della città libera di Danzica sarà elaborata, d'ac­cordo con un Alto Commissario della Società delle Nazioni, da rappresentanti della città libera, regolarmente desi­gnati. Essa sarà posta sotto la garanzia della Società delle Nazioni.

L'Alto Commissario sarà ugualmente incaricato di decidere in prima istanza su tutte le contestazioni che sorgeranno fra la Polonia e la città libera riguardo al presente trattato o alle transazioni e accordi complementari.

L'Alto Commissario risiederà a Dan­zica.

 

ART. 104. - Una convenzione, di cui le principali Potenze Alleate ed Asso­ciate s'impegnano a negoziare i termini e che entrerà in vigore contemporanea­mente alla costituzione della città libe­ra di Danzica, interverrà fra il Governo polacco e la detta città libera, al fine:

 

1° - Di porre la città libera di Dan­zica entro i limiti della frontiera doga­nale della Polonia, e di giungere alla formazione di una zona franca nel porto;

 

2° - Di assicurare alla Polonia, senza alcuna restrizione, il libero uso e il ser­vizio delle vie d'acqua, dei docks, ba­cini, moli e delle altre opere sul terri­torio della città libera, necessarie alle importazioni ed alle esportazioni della Polonia;

 

3° Di assicurare alla Polonia il controllo e I'amministrazione della Vistola e dell'insieme della rete ferroviaria en­tro i limiti della città libera, esclusi i tramways e le altre linee ferroviarie che servono esclusivamente alle necessità del­la città libera, come pure il controllo e l'amministrazione delle comunicazioni postali, telegrafiche, e telefoniche fra la Polonia e il porto di Danzica;

 

4° - Di assicurare alla Polonia il di­ritto di sviluppare e migliorare le vie d'acqua, i docks, i bacini, i moli, le vie ferrate e le altre opere e mezzi di comu­nicazione qui sopra indicati e di affit­tare o comprare, ad eque condizioni, i terreni e le altre proprietà necessarie a tale scopo;

 

5° - Di provvedere in modo che nes­suna discriminazione sia fatta, nella città libera di Danzica, contro i cittadini polacchi o altre persone di origine o di lingua polacca;

 

6° - Di fare assicurare dal Governo polacco la condotta degli affari esteri della città libera di Danzica, come pure la protezione dei suoi cittadini nei paesi stranieri.

 

 

Sezione XIII

HELIGOLAND

 

ART. 115. - Le fortificazioni, gli sta­bilimenti militari, i porti delle isole di Heligoland e di Dune, saranno distrutti sotto il controllo delle principali Poten­ze Alleate ed Associate, a cura e a spese del Governo tedesco, entro un periodo di tempo che verrà stabilito dalle dette Potenze.

 

 

Sezione XIV

RUSSIA E STATI RUSSI

 

ART. 116. - La Germania riconosce e s'impegna a rispettare, come permanente e inalienabile, l'indipendenza di tutti i territori che facevano parte dell'antico Impero di Russia fino al 1° agosto 1914.

Conformemente alle disposizioni inse­rite agli articoli 259 e 292 della Parte IX (clausole finanziarie) e X (clausole eco­nomiche) del presente trattato, la Ger­mania riconosce definitivamente l'an­nullamento dei trattati di Brest-Litovsk, e di tutti gli altri trattati, accordi o convenzioni intervenute fra essa e il Go­verno massimalista in Russia.

Le Potenze Alleate ed Associate riser­vano espressamente i diritti della Rus­sia di ottenere dalla Germania tutte le restituzioni e le riparazioni basate sui principi del presente trattato.

 

ART. 117. - La Germania s'impegna a riconoscere il pieno valore di tutti i trattati o accordi che le Potenze Al­leate ed Associate concluderanno con gli Stati che si sono costituiti o si costi­tuiranno su tutti o parte dei territori dell'antico Impero di Russia, qual era al 1° agosto 1914, ed a riconoscere le frontiere di tali Stati, quali saranno in tal modo fissate.

 

 

 

PARTE IV

 

DIRITTI E INTERESSI TEDESCHI
FUORI DELLA GERMANIA

 

ART. 118. - Fuori dei suoi limiti eu­ropei, quali sono fissati dal presente trattato, la Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli e privilegi di qualsiasi genere su, o concernenti, tutti i terri­tori appartenenti ad essa o ai suoi al­leati, come pure a tutti i diritti, titoli o privilegi che avrebbero potuto, sotto qualsiasi titolo, appartenerle nei con­fronti delle Potenze Alleate ed Asso­ciate.

La Germania s'impegna sin da ora a riconoscere e ad accettare le misure che sono o saranno prese dalle principali Potenze Alleate e Associate, d'accordo, se è il caso, con le terze Potenze, al fine di regolare le conseguenze della di­sposizione che precede.

Soprattutto, la Germania dichiara di gradire le stipulazioni degli articoli che seguono, relativi a certe particolari materie.

 

 

Sezione I

COLONIE TEDESCHE

 

ART. 119. - La Germania rinuncia, in favore delle principali Potenze Alleate ed Associate, a tutti i diritti e titoli sui suoi possedimenti d'oltre mare. […]

 

 

Sezione II

CINA

 

ART. 128. - La Germania rinuncia, in favore della Cina, a tutti i privilegi e vantaggi risultanti dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pekino il 7 settembre 1901, compresi tutti gli an­nessi, le note e i documenti complemen­tari. Rinuncia ugualmente, in favore della Cina, ad ogni reclamo d'indennità in virtù del citato protocollo posterior­mente al 14 marzo 1917.

 

 

Sezione III

SIAM

 

ART. 135. - La Germania riconosce come perenti, dopo il 22 luglio 1917, tutti i trattati, le convenzioni o gli ac­cordi intervenuti fra essa e il Siam, in­sieme ai diritti, titoli e privilegi che ne possano risultare, come pure a ogni di­ritto di giurisdizione consolare nel Siam.

 

[…]

 

Sezione V

MAROCCO

 

ART. 141. - La Germania rinuncia a tutti i diritti, titoli o privilegi risultanti in suo favore dall'atto generale di Al­gesiras del 7 aprile 1906, dagli accordi franco-tedeschi del 9 febbraio 1909 e del 4 novembre 1911. Tutti i trattati, ac­cordi, transazioni e contratti interve­nuti fra essa e l'Impero sceriffiano sono considerati come abrogati dal 3 agosto 1914.

In nessun caso, la Germania potrà far valere tali atti e s'impegna a non inter­venire, in nessun modo, nei negoziati che potranno aver luogo fra la Francia e le altre Potenze relativamente al Ma­rocco.

 

 

Sezione VI

EGITTO

 

ART. 147. - La Germania dichiara di riconoscere il protettorato proclamato sull'Egitto dalla Gran Bretagna il 18 dicembre 1914 e di rinunciare al regime delle capitolazioni in Egitto.

Tale rinuncia daterà dal 14 agosto 1914.

 

[…]

 

ART. 152. La Germania acconsente, per quanto la concerne, al trasferimento al Governo di Sua Maestà Britannica dei poteri conferiti a Sua Maestà Impe­riale il Sultano dalla convenzione firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, relativa alla libera navigazione del Ca­nale di Suez.

Rinuncia ad ogni partecipazione al Consiglio sanitario, marittimo e di qua­rantena dell'Egitto e acconsente, per quanto la concerne, al trasferimento alle autorità egiziane dei poteri di tale Consiglio.

 

 

Sezione VII

TURCHIA E BULGARIA

 

ART. 155. La Germania s'impegna a riconoscere e ad accettare tutti gli accor­di che le Potenze Alleate ed Associate conchiuderanno con la Turchia e la Bulgaria relativamente ai diritti, interessi e privilegi di qualsiasi genere, che la Germania o i cittadini tedeschi po­trebbero pretendere in Turchia e in Bulgaria e che non sono oggetto di di­sposizioni da parte del presente trattato.

 

 

Sezione VIII

CHANTUNG

 

ART. 156. - La Germania rinuncia, in favore del Giappone, a tutti i suoi di­ritti, titoli e privilegi, — concernenti so­prattutto il territorio di Kiao-Tchéou, le ferrovie le miniere e i cavi sottoma­rini, — che essa ha acquistati, in base al trattato intervenuto fra essa e la Cina, il t6 marzo 1898, e a tutti gli altri atti concernenti la provincia di Sciantung.

 

[…]

 

PARTE V

 

CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE

 

In vista di rendere possibile la prepa­razione di una limitazione generale de­gli armamenti di tutte le nazioni, la Germania s'impegna ad osservare stret­tamente le clausole militari, navali ed aeree qui di seguito stipulate.

 

 

Sezione I

CLAUSOLE MILITARI

 

Capitolo primo

 

Effettivi e inquadramento dell'armata tedesca.

 

ART. 159. - Le forze armate tedesche saranno smobilitate e ridotte alle condi­zioni qui di seguito fissate.

 

ART. 160. - 1° - A datare dal 31 marzo 1920 al più tardi, l'esercito tedesco non dovrà comprendere più di 7 divisioni di fanteria e 3 divisioni di cavalleria.

Da questo momento la totalità degli effettivi dell'esercito degli Stati che co­stituiscono la Germania non dovrà su­perare i 100 mila uomini, ufficiali e depositi compresi, e sarà esclusivamente destinata al mantenimento dell'ordine sul territorio e alla polizia delle fron­tiere.

Il totale effettivo degli ufficiali, com­preso il personale degli Stati Maggiori, qualunque ne sia la composizione, non potrà superare i 4.000.

2° - Le divisioni e gli Stati Maggiori dei Corpi d'Armata, saranno composti in conformità della tabella I annessa al presente capitolo.

Il numero e gli effettivi delle unità di fanteria, artiglieria, genio, servizi e truppe tecniche, e previsti da detta ta­bella, costituiscono dei massimi che non dovranno essere oltrepassati.

 

[…]

 

RECLUTAMENTO E ISTRUZIONE MILITARE

 

Capitolo terzo

 

ART. 173. - Qualsiasi servizio militare universale obbligatorio sarà abolito in Germania.

L'esercito tedesco non potrà essere co­stituito e reclutato in altro modo che non sia il sistema del volontariato.

 

ART. 174. - Il reclutamento dei sottuf­ficiali e soldati dovrà essere per dodici anni consecutivi.

La proporzione degli uomini che la­sciano il servizio per qualsivoglia causa, prima che sia spirato il termine della loro ferma, non dovrà superare, per ogni anno, il cinque per cento della to­talità degli effettivi fissati dal presente trattato (articolo 160, alinea 2).

 

 

Sezione II

CLAUSOLE NAVALI

 

ART. 181. - Spirato il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, le forze della flotta tedesca da guerra non dovranno superare, in navi armate:

6 corazzate del tipo « Deutschland » o « Lothringen »;

6 incrociatori leggeri;

12 cacciatorpediniere;

12 torpediniere o un numero uguale di navi da sostituzione, costruite come è detto all'articolo igo.

Esse non dovranno comprendere al­cun sottomarino.

Tutte le navi da guerra dovranno, salvo clausole contrarie del presente trattato, essere collocate in riserva o tra­sformate per uso commerciale.

 

[…]

 

Sezione III

CLAUSOLE CONCERNENTI L'AERONAUTICA MILITARE E NAVALE

 

ART. 198. - Le forze militari della Ger­mania non dovranno comprendere al­cuna aviazione militare o navale.

La Germania potrà soltanto, e duran­te un periodo che non vada oltre il 1° ottobre 1919, mantenere un numero massimo di 100 idroplani o idroscivo­lanti, che saranno esclusivamente desti­nati alla ricerca delle mine subacquee; essi saranno muniti dell'equipaggiamen­to necessario a questa bisogna e in nes­sun caso dovranno portare armi, muni­zioni o bombe di qualsiasi specie.

Oltre ai motori montati sugli idropla­ni e sugli idroscivolanti di cui sopra, un solo motore di ricambio potrà essere previsto per ogni motore di ciascun ap­parecchio.

Nessun pallone dirigibile sarà conser­vato.

 

 

 

PARTE VI

PRIGIONIERI DI GUERRA E SEPOLTURE.

 

[…]

 

PARTE VII

SANZIONI

 

ART. 227. - Le Potenze Alleate ed As­sociate mettono in istato di accusa Gu­glielmo II di Hohenzollern, ex-Impera­tore di Germania, per offesa suprema contro la morale internazionale e la sa­cra autorità dei trattati.

Un Tribunale speciale sarà costituito per giudicare l'accusato, assicurandogli le garanzie essenziali del diritto di dife­sa. Esso sarà composto di cinque giu­dici, nominati da ciascuna delle cinque seguenti Potenze: Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giap­pone.

Il Tribunale giudicherà su basi ispi­rate ai principi più elevati della poli­tica fra le nazioni, con l'intento di assi­curare il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonché della morale internazionale.

A questo Tribunale competerà la de­terminazione della pena da applicarsi.

Le Potenze Alleate ed Associate rivol­geranno al Governo dei Paesi Bassi, la preghiera di consegnare l'ex-Imperatore nelle loro mani, affinché sia giudicato.

 

ART. 228. - Il Governo tedesco rico­nosce alle Potenze Alleate ed Associate l'autorità di tradurre innanzi ai loro tribunali militari, le persone accusate di aver commesso atti contrari alla legge e ai costumi di guerra.

Le pene previste dalla legge saranno applicate alle persone riconosciute col­pevoli. Questa disposizione si applicherà ad onta di qualsiasi procedura innanzi ad una giurisdizione della Germania o dei suoi alleati.

Il Governo tedesco dovrà consegnare alle Potenze Alleate ed Associate o a quelle di esse che ne faranno richiesta, tutte le persone, accusate di aver com­messo un atto contrario a qualsiasi legge o consuetudine di guerra, che siano de­signate nominativamente, oppure per grado, oppure per la funzione o l'im­piego cui queste persone erano state adibite dalle autorità tedesche.

 

ART. 229. - Gli autori di atti contro i sudditi di una delle Potenze Alleate ed Associate, saranno tradotti innanzi ai tribunali di questa Potenza.

Gli autori di atti commessi contro i sudditi di varie Potenze Alleate ed Asso­ciate, saranno tradotti innanzi ai tribu­nali militari, composti di membri ap­partenenti ai tribunali militari delle Po­tenze interessate.

In ogni caso l'accusato avrà diritto di nominarsi il proprio avvocato.

 

ART. 230. - Il Governo tedesco s'im­pegna a fornire tutti i documenti e le informazioni di qualsiasi natura, e di cui la produzione sia giudicata neces­saria, per l'istruttoria completa dei fatti incriminati, la ricerca dei colpevoli, e l'esatta valutazione delle responsabilità.

 

 

 

PARTE VIII

RIPARAZIONI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 231. - I Governi Alleati e Asso­ciati dichiarano e la Germania ricono­sce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi Alleati e Associati e dai loro cittadini in conseguenza della guer­ra che è stata loro imposta dall'aggres­sione della Germania e dei suoi alleati.

 

ART. 232. - I Governi Alleati e Asso­ciati riconoscono che le risorse della Germania non sono sufficienti — tenuto conto della permanente diminuzione delle sue risorse, che risulta dalle altre disposizioni del presente trattato — per assicurare la completa riparazione di tutte queste perdite e di tutti questi danni.

I Governi Alleati ed Associati esigo­no tuttavia, e la Germania ne prende impegno, che siano riparati tutti i danni causati alla popolazione civile di ciascuna delle Potenze Alleate ed Associate e ai suoi beni, durante il periodo in cui essa Potenza è stata in guerra colla Ger­mania per la suddetta aggressione per terra, per mare, e per aria, ed in linea generale tutti i danni definiti nell'alle­ato I qui unito.

 

[…]

 

ART. 233. - L'ammontare dei danni citati, per cui è dovuta riparazione dal­la Germania, sarà fissato da una Com­missione interalleata che prenderà il ti­tolo di « Commissione delle Ripara­zioni », e sarà costituita nella forma e coi poteri qui appresso indicati e speci­ficati negli allegati da 2 a 7.

Questa Commissione studierà i recla­mi e darà al Governo tedesco equa fa­coltà di farsi ascoltare.

Le conclusioni di questa Commissio­ne, per ciò che riguarda l'ammontare dei danni qui sopra determinati, saran­no redatte e comunicate al Governo te­desco il 1° maggio 1921, al più tardi e rappresenteranno la totalità dei suoi obblighi. La Commissione stabilirà nello stesso tempo le modalità di pagamento con previsione delle epoche, e le moda­lità di pagamento da parte della Ger­mania dell'intero suo debito entro un periodo di trenta anni a datare dal 1° maggio 1921. Nel caso in cui, nel corso di detti periodi, la Germania mancasse al pagamento del suo debito, il regola­mento del saldo che restasse insoluto, potrà essere riportato agli anni seguenti a volontà della Commissione, oppure formare oggetto di trattamento diverso, alle condizioni che fisseranno i Governi Alleati e Associati in base alla proce­dura di azione prevista nella presente parte del trattato.

 

 

 

PARTE XIV

GARANZIE DI ESECUZIONE

 

Sezione I

EUROPA OCCIDENTALE

 

ART. 428. - A titolo di garanzia di ese­cuzione da parte della Germania del presente trattato, i territori tedeschi situati ad ovest del Reno, unitamente alle teste di ponte, saranno occupati dalle truppe delle Potenze Alleate ed Associate per un periodo di quindici anni dall'entrata in vigore del presente trattato.

 

ART. 429. - Se le condizioni del pre­sente trattato sono fedelmente osservate dalla Germania, l'occupazione prevista all'articolo 428 sarà successivamente ri­dotta nei modi qui appresso esposti:

 

1° - Allo spirare di cinque anni saran­no evacuati: la testa di ponte di Colo­nia e i territori situati a nord di una linea seguente il corso del Ruhr, poi la ferrovia Julich-Duren-Euskirchen-Rhein­bach, in seguito la strada da Rheinbach a Sinzig e raggiungente il Reno alla con­fluenza dell'Ahr, le strade, ferrovie e località qui sopra menzionate restando fuori della zona evacuata.

 

2° - Allo spirare di dieci anni, saran­no evacuate: la testa di ponte di Co­blenza e i territori situati al nord d'una linea partente dall'intersezione dei con­fini del Belgio, della Germania e dei Paesi Bassi, seguendo a circa 4 chilo­metri a sud d'Aquisgrana, raggiungendo e seguendo poi la cresta di Vorst Ge­münd, poi l'est della ferrovia della vallata dello Huft, poi gli approdi di Bankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen fino alla Mosella seguendo questo fiume da Bremm fino a Nehrem, passando per gli approdi di Cappel e di Simmern, se­guendo in seguito la dorsale delle al­tezze fra Simmern e il Reno e raggiun­gendo questo fiume a Bacharach (tutte le località, vallate, strade e ferrovie qui sopra menzionate restando fuori della zona d'evacuazione).

 

3° - Allo spirare di 15 anni saranno evacuate: la testa di ponte di Magonza, la testa di ponte di Kehl e il resto dei territori tedeschi occupati.

Se in questo momento le garanzie con­tro una aggressione non provocata dalla Germania non fossero considerate suffi­cienti dai Governi Alleati e Associati, l'evacuazione delle truppe d'occupazione potrà essere ritardata nella misura giudicata necessaria per l'ottenimento di dette garanzie.

 

ART. 430. - Nel caso in cui, sia du­rante l'occupazione sia dopo lo spirare dei 15 anni sopra previsti, la Commis­sione delle Riparazioni riconoscesse che la Germania rifiuta di osservare in tutto o in parte gli obblighi imposti dal pre­sente trattato, relativi alle riparazioni, le zone specificate all'art. 429 saranno in tutto o in parte immediatamente rioc­cupate dalle forze Alleate e Associate.

 

ART. 431. - Se prima dello spirare del periodo di 15 anni la Germania avrà soddisfatto a tutti gli impegni imposti ad essa dal presente trattato, le truppe di occupazione verranno immediatamen­te ritirate.

 

[…]

 

Il presente trattato, di cui i testi fran­cese e inglese faranno fede, sarà ratifi­cato.

 

Il deposito delle ratifiche sarà effet­tuato a Parigi al più presto possibile. Le Potenze i cui Governi hanno sede fuori d'Europa avranno la facoltà di far conoscere al Governo della Repubblica Francese, per mezzo dei loro rappresen­tanti diplomatici a Parigi, che la loro ratifica è stata concessa, e in questo caso dovranno trasmettere l'atto al più presto possibile.

 

Un primo processo verbale del depo­sito delle ratifiche sarà redatto non ap­pena il trattato sarà stato ratificato, dalla Germania da una parte e da tre delle principali Potenze Alleate ed As­sociate dall'altra. Dalla data di questa primo processo verbale, il trattato en­trerà in vigore presso le Alte Parti Con­traenti che l'avranno così ratificato. Nel computo di tutti i termini previsti dal presente trattato, questa data sarà quel­la dell'entrata in vigore sotto tutti i rapporti. Il trattato entrerà in vigore per ciascuna Potenza alla data del de­posito della sua ratifica.

 

Il Governo francese rimetterà a tutte le Potenze firmatarie una copia certifi­cata conforme dei processi verbali di de­posito delle ratifiche.

In fede di che i plenipotenziari suc­citati hanno firmato il presente atto.

 

Fatto a Versailles, in un solo esem­plare, che sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese e di cui le copie autentiche saranno ri­messe a ciascuna delle Potenze firmatarie.

 

 

 

CREDITO
Ettore Anchieri La diplomazia contemporanea CEDAM, Padova 1959

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