I trattati della Triplice Intesa 1882 - 1912

PRIMO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

Vienna, 20 maggio 1882

 

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Prussia e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell'ordine so­ciale e politico nei loro Stati rispettivi, si sono accordati di concludere un trat­tato che, per la sua natura essenzial­mente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa.

 

[…]

 

ART. 1. - Le Alti Parti contraenti si promettono mutualmente pace ed ami­cizia, e non entreranno in nessuna al­leanza od impegno diretto contro alcuno dei loro Stati.

Esse s'impegnano a venire ad uno scambio di idee sulle questioni politi­che ed economiche di indole generale che potessero presentarsi, e si prometto­no inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi.

 

ART. 2. - Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.

Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania.

 

ART. 3. - Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta

da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guer­ra con due o più grandi Potenze non firmatarie del presente trattato, il « ca­sus foederis » si presenterà simultaneamente per tutte le Alte Parti contraenti.

 

ART. 4. - Nel caso che una grande Po­tenza non firmataria del presente trat­tato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, le due altre Parti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In que­sto caso ciascuna di esse si riserba la fa­coltà di prendere parte alla guerra, se lo giudichi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.

 

ART. 5. - Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere mi­nacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Alte Parti con­traenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vi­sta di una eventuale cooperazione.

Esse s'impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere ne armistizio né pace né trattato, che di comune ac­cordo fra di loro.

 

ART. 6. - Le Alte Parti contraenti si promettono scambievolmente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del pre­sente trattato.

 

ART. 7. - Il presente trattato resterà in vigore durante lo spazio di cinque anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche.

 

ART. 8. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna en­tro un termine di tre settimane o prima se potrà farsi.

 

Kàlnoky, H. VII Di Reuss, C. Robilant

 

 

Dichiarazione ministeriale

 

Il Regio Governo italiano dichiara che le stipulazioni del Trattato concluso il 20 maggio 1882 fra l'Italia, l'Austria-Ungheria e la Germania non potranno, come già è stato convenuto, in alcun caso essere considerate come dirette con­tro l'Inghilterra, in fede di che la pre­sente dichiarazione ministeriale, che do­vrà ugualmente restar segreta, è stata redatta per essere scambiata con identiche dichiarazioni del Governo imperiale e reale d'Austria-Ungheria e del Gover­no imperiale di Germania.

 

Mancini

 

Le dichiarazioni identiche del Go­verno austro-ungarico e del Governo germanico furono scambiate il 28 mag­gio 1882.

 

 

 

 

 

SECONDO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA
Berlino, 29 febbraio 1887

 

CONFERMA E PROLUNGAMENTO DEL TRATTATO DEL 1882

 

Le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, e il Re d'Italia, animati dal desiderio di mantenere i legami stabiliti fra i loro Stati e i loro Governi dal trat­tato concluso a Vienna il 20 maggio 1882, hanno deciso di prolungarne la durata per mezzo di un trattato addi­zionale ed hanno, a questo effetto, nomi­nati loro plenipotenziari... i quali, mu­niti di pieni poteri, che sono stati riscontrati in buona e debita forma, han­no convenuto gli articoli seguenti:

 

ART. 1. - Il trattato dì alleanza con­cluso a Vienna il 20 maggio 1882 fra le Potenze firmatarie del presente trattato addizionale, è confermato e conservato in vigore in tutta la sua estensione fino al 3o maggio 1892.

 

ART. 2.- Il presente trattato sarà rati­ficato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino entro il termine di quindici giorni, o prima se potrà farsi.

 

Széchényi, von Bismarck, Launay

 

 

 

TRATTATO SEPARATO FRA L'AUSTRIA-UNGHERIA E L'ITALIA

 

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, Re di Boemia e Re apostolico d'Unghe­ria, e il Re d'Italia, reputando opportu­no di dare qualche sviluppo al trattato di alleanza firmato a Vienna il 20 maggio 1882, il cui prolungamento è stato stipulato oggi con un atto addizionale, hanno deciso di concludere un trattato separato che tenga sempre meglio conto degli interessi reciproci dei loro Stati e dei loro Governi, ed hanno, a questo effetto, nominati loro plenipotenziari […]: i quali, muniti di pieni poteri riscontrati in buona e debita forma, hanno conve­nuto gli articoli seguenti:

 

ART. 1. - Le Alte Parti contraenti, non mirando che al mantenimento, per quanto è possibile, dello statu quo ter­ritoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire ogni modificazione territoriale che re­casse danno all'una o all'altra delle Po­tenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno tutte le infor­mazioni suscettibili di illuminarle mu­tualmente sulle loro proprie disposizio­ni come su quelle di altre Potenze.

Tuttavia nel caso che, in conseguenza degli avvenimenti, il mantenimento del­lo statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell'A­driatico e nel Mar Egeo divenisse im­possibile, e che, sia in conseguenza del­l'azione di una terza Potenza, sia diver­samente, l'Austria-Ungheria o l'Italia si vedessero nella necessità di modificarlo con un'occupazione temporanea o per­manente da parte loro, quest'occupazio­ne non avrà luogo che dopo un previo accordo fra le due Potenze suddette, fondato sul principio di un compenso reciproco per ogni vantaggio territoriale o d'altra natura che ciascuna di esse ot­tenesse in più dello statu quo attuale, e tale da soddisfare gli interessi e le pretese ben fondati delle due Parti.

 

ART. 2. - Le Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.

 

ART. 3. - Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore fino al 30 maggio 1892.

 

[…]

 

Széchényi, Launay

 

 

 

TRATTATO SEPARATO FRA LA GERMANIA E L'ITALIA

 

[Preambolo analogo al precedente]

 

ART. 1. - [identico a quello del trat­tato italo-austriaco precedente].

 

ART. 2. - Le stipulazioni dell'articolo I non si applicano in alcun modo alla questione egiziana, circa la quale le Alte Parti contraenti conservano rispettiva­mente la loro libertà d'azione, avuto ri­guardo ai princìpi sui quali si fondano il presente trattato e quello del 20 mag­gio 1882.

 

ART. 3. - Se accadesse che la Francia facesse atto di estendere la sua occupa­zione o il suo protettorato o la sua so­vranità, in una forma qualunque, sui territori nord-africani, sia del vilayet di Tripoli, sia dell'Impero marocchino, e che in conseguenza di questo fatto l'Ita­lia credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, in­traprendere essa medesima un'azione sui detti territori nord-africani, oppure ri­correre, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme, lo stato di guer­ra che ne conseguirebbe fra la Francia e l'Italia costituirebbe ipso facto, a do­manda dell'Italia e a carico dei due al­leati, il casus foederis con tutti gli effetti previsti dagli articoli 2 e 8 del sud­detto trattato del 20 maggio 1882, come se una simile eventualità vi fosse espres­samente considerata.

 

ART. 4. - Se le sorti di ogni guerra in­trapresa in comune contro la Francia inducessero l'Italia a cercare garanzie territoriali nei riguardi della Francia per la sicurezza delle frontiere del regno e della sua posizione marittima, come pure in vista della stabilità della pace, la Germania non vi porrà alcun osta­colo e, all'occorrenza e nella misura com­patibile con le circostanze, si applicherà a facilitare i mezzi per raggiungere un tale scopo.

 

ART. 5. - Le Alte Parti contraenti i promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.

 

[…]

 

von Bismarck, Launay

 

 

 

PROCESSO VERBALE COMUNE AI TRE TRATTATI

 

I sottoscritti hanno proceduto alla fir­ma di un trattato addizionale prolun­gante la durata del trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882.

Contemporaneamente sono stati fir­mati un trattato separato fra l'Austria-Ungheria e l'Italia ed un trattato sepa­rato fra la Germania e l'Italia. Questi due ultimi atti, benché distinti, rispon­dono nondimeno allo spirito generale dell'accordo precitato del 1882, poiché oggi come allora le tre monarchie mi­rano essenzialmente al mantenimento della pace.

La simultaneità delle firme apposte ai trattati in data odierna dimostra questa intesa d'insieme fra i Governi rispettivi, e i sottoscritti si compiacciono di con­statarlo firmando il presente ed unico processo verbale.

 

Fatto a Berlino, il 20 febbraio 1887.

 

Széchényi, von Bismarck, Launay

 

 

 

 

 

TERZO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA
Berlino, 6 maggio 1891

 

Le LL. Maestà l'Imperatore di Germania e Re di Prussia, l'imperatore di Austria, Re di Boemia e Re apostolico di Ungheria, e il Re d'Italia, fermamen­te decisi ad assicurare ai loro Stati la continuazione dei benefici che loro ga­rantisce, dal punto di vista politico come da quello monarchico e sociale, il mantenimento della Triplice Alleanza, volendo a questo fine prolungare la du­rata di detta alleanza, conclusa il 20 maggio 1887, rinnovata una prima volta con i Trattati del 20 febbraio 1892, la cui scadenza era fissata al 80 maggio 1892, hanno a questo effetto nominati loro plenipotenziari: […] i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri; riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli se­guenti:

ART. 1. - Le Alte Parti contraenti si promettono reciprocamente pace e amicizia, e non entreranno in alcuna alleanza o impegno diretto contro uno dei loro Stati. Esse si impegnano a procedere a uno scambio di idee sulle que­stioni .politiche ed economiche d'indole generale che potessero presentarsi e si promettono inoltre il loro mutuo ap­poggio nel limite dei loro propri inte­ressi.

 

ART. 2. - Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse attaccata dalla Francia per qualunque motivo, le due altre Parti contraenti sa­ranno tenute a prestare alla parte attac­cata soccorso e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso obbligo incom­berà all'Italia nel caso di una aggressio­ne, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania.

 

ART. 3. - Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi Potenze non fir­matarie del presente Trattato, il casus foederis si presenterà simultaneamente per tutte le altre Parti contraenti.

 

ART. 4. - Nel caso che una grande Po­tenza non firmataria del presente Trat­tato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti, e la Parte minacciata si vedesse perciò forza­ta a farle la guerra, le due altre si ob­bligano ad osservare nei riguardi della loro alleata una neutralità benevola. Ciascuna si riserva in questo caso la fa­coltà di prendere parte alla guerra, se essa lo giudichi opportuno, per fare causa comune con la sua alleata.

 

ART. 5. - Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere minac­ciata nelle circostanze previste dagli arti­coli precedenti, le Alte Parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle mi­sure militari, da prendersi in vista dì una cooperazione eventuale.

Esse si impegnano, fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio, né pace, né trattato, se non di comune accordo tra di loro.

 

ART. 6. - La Germania e l'Italia, non mirando che al mantenimento, in quan­to possibile, dello statu quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire, sulle coste e le isole ottomane nel mare Adriatico, e nel mare Egeo, ogni modificazione territo­riale che portasse danno all'una o all'al­tra delle Potenze firmatarie del presente Trattato. Esse si comunicheranno a que­sto scopo tutte le informazioni suscetti­bili di illuminarle mutualmente sulle loro proprie disposizioni come su quelle di altre Potenze.

 

ART. 7. - L'Austria-Ungheria e l'Ita­lia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello statu quo ter­ritoriale in Oriente, si impegnano a usa­re la loro influenza per prevenire qualunque modificazione territoriale che po­tesse portare danno all'una o all'altra delle Potenze firmatarie del presente Trattato. Esse si comunicheranno a tale scopo tutte le informazioni suscettibili di illuminarle mutualmente sulle loro proprie disposizioni come su quelle di altre Potenze. In ogni modo, nel caso che, in forza degli avvenimenti, il man­tenimento dello statu quo nelle regioni dei Balcani o delle coste e isole otto­mane nell'Adriatico e nel mare Egeo divenisse impossibile e che, sia in con­seguenza dell'azione di una terza Po­tenza, sia altrimenti, l'Austria-Ungheria o l'Italia si vedessero nella necessità di modificarlo con una occupazione temporanea o permanente da parte loro, questa occupazione non avrà luogo che dopo un preventivo accordo tra le due Potenze, basate sul principio di un com­penso reciproco per qualunque vantag­gio, territoriale o d'altra natura, che ciascuna di esse ottenesse in più dello statu quo attuale, e che dia soddisfa­zione agli interessi e alle pretese ben fondate delle due Parti.

 

ART. 8. - Le stipulazioni degli articoli 6 e 7 non si applicheranno in alcun modo alla questione egiziana, a propo­sito della quale le Alte Parti contraenti conservano rispettivamente la loro libertà d'azione, tenendo tuttavia sempre in considerazione i princìpi sui quali si fonda il presente Trattato.

 

ART. 9. - La Germania e l'Italia si impegnano ad adoperarsi per il mante­nimento dello statu quo territoriale nelle regioni nord-africane del Medi­terraneo, cioè la Cirenaica, la Tripoli­tania e la Tunisia. I rappresentanti delle due Potenze in queste regioni avranno istruzioni di mantenere fra loro la più stretta intimità di comunicazioni e di assistenza reciproca. Se disgraziata­mente, in seguito a un maturo esame della situazione, la Germania e l'Italia riconoscessero l'una e l'altra che il man­tenimento dello statu quo diviene im­possibile, la Germania si impegna, dopo un accordo formale e preventivo, ad appoggiare l'Italia in qualunque azione, sotto forma di occupazione o di altra assicurazione di garanzia, che quest'ul­tima dovesse intraprendere in quelle stesse regioni, in vista di un interesse di equilibrio e di legittimo compenso. Resta inteso che per una simile even­tualità le due Potenze cercherebbero di mettersi egualmente d'accordo con l'In­ghilterra.

 

ART. 10. - Se accadesse che la Francia tentasse di estendere la sua occupazione ovvero il suo protettorato o la sua so­vranità, sotto una forma qualunque, sui territori nord-africani, e che in conse­guenza di questo fatto l'Italia credesse di dovere, per salvaguardare la sua po­sizione nel Mediterraneo, intraprendere essa stessa un'azione sui detti territori nord-africani, ovvero di ricorrere sul territorio francese d'Europa a misure estreme, lo stato di guerra che ne segui­rebbe tra l'Italia e la Francia costitui­rebbe ipso facto, a domanda dell'Italia e a comun carico della Germania e del­l'Italia, il casus foederis previsto dagli articoli a e 5 del presente Trattato come se tale eventualità vi fosse espressamente considerata.

 

ART. 11. - Se le fortune di qualunque guerra intrapresa in comune contro la Francia dalle due Potenze conducessero l'Italia a ricercare delle garanzie terri­toriali nei riguardi della Francia, così per la sicurezza delle frontiere del Re­gno e della sua posizione marittima co­me per la stabilità della pace, la Ger­mania non vi porrà alcun ostacolo, e, occorrendo, in una misura compatibile con le circostanze, si adopererà a faci­litare i mezzi per raggiungere un tal fine.

 

ART. 12. - Le Alte Parti contraenti si promettono mutualmente il segreto sul contenuto del presente Trattato.

 

ART. 13. - Le Potenze firmatarie si riservano di introdurre ulteriormente, sotto forma di protocollo e di comune accordo, le modificazioni che saranno dimostrate utili dalle circostanze.

 

ART. 14. - Le ratifiche del presente Trattato saranno scambiate a Berlino entro 15 giorni o prima se possibile. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il loro sigillo.

 

Fatto a Berlino, in triplice esemplare, il sesto giorno del mese di maggio mille ottocento novantuno.

 

Széchény, Von Caprivi, Launay

 

 

 

PROTOCOLLO I

 

Al momento di procedere alla firma del Trattato odierno tra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia, i sottoscritti plenipotenziari delle tre Potenze, debi­tamente autorizzati, dichiarano reciprocamente quanto segue:

 

1° - Salvo la riserva dell'approvazione parlamentare per le stipulazioni effet­tive che derivassero dalla presente di­chiarazione di principi, le Alte Parti contraenti si promettono da questo mo­mento, in materia economica (finanze, dogane, ferrovie), in più del trattamen­to della nazione più favorita, tutte le facilitazioni e tutti i vantaggi partico­lari che sarebbero compatibili con le esigenze di ciascuno dei tre Stati e coi loro rispettivi impegni con terze Po­tenze.

 

2° - Essendo già acquisita, in massi­ma, l'adesione dell'Inghilterra alle sti­pulazioni del presente Trattato che ri­guardano l'Oriente propriamente detto, cioè i territori dell'Impero ottomano, le Alte Parti contraenti si adopereranno, al momento opportuno e per quanto le circostanze lo comporteranno, a provo­care una analoga adesione rispetto ai territori nord-africani della parte centrale e occidentale del mediterraneo compreso il Marocco. Tale adesione potrebbe realizzarsi mediante l’accettazione, da parte dell’Inghilterra, del programma stabilito negli articoli 9 e 10 dell’odierno Trattato.

[…]

 

Széchény, Von Caprivi, Launay

 

 

 

 

 

QUARTO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA
Berlino, 28 giugno 1902

 

L'introduzione, il testo dei 15 articoli e il protocollo finale sono identici a quelli del trattato del 1891; la sola ag­giunta è la dichiarazione austro-unga­rica relativa alla Tripolitania e la rice­vuta italiana della stessa.

 

DICHIARAZIONE

 

Io sottoscritto, ambasciatore di S. M. I. e R., sono stato autorizzato a dichia­rare al Governo di S. M. il Re d'Italia. che, pur desiderando il mantenimento dello statu quo territoriale in Oriente, il Governo austro-ungarico, non avendo interessi speciali da salvaguardare nella Tripolitania e nella Cirenaica, è deciso a non intraprendere nulla che possa ostacolare l'azione dell'Italia nel caso che, in conseguenza di circostanze fortuite, lo stato di cose attualmente stabi­lito in queste regioni subisse un'altera­zione qualunque e costringesse il Gover­no Reale a ricorrere a misure che gli fossero dettate dai suoi propri interessi. Resta inteso che la presente dichiarazione resterà segreta e che non potrà essere prodotta che in virtù di un ac­cordo preventivo fra i due Governi.

 

Roma, 30 giugno 1902

 

Barone Pasetti, M. P.

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONINO DI SAN GIULIANO,
AGLI AMBASCIATORI A BERLINO, PANSA, E A VIENNA, AVARNA

SUL QUINTO RINNOVO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

 

D. S.N.          

Roma, 12 gennaio 1912.

 

Senza parlarne per ora a codesto Governo, prego V.E. di farmi conoscere per telegrafo il suo parere circa l'opportunità di sottoporre ai Governi alleati le considerazioni seguenti, e circa le modificazioni, aggiunte e soppressioni che vi si potreb­bero apportare:

 

« Il Governo italiano è, naturalmente, fermo nel proposito di rinnovare il più presto possibile il trattato della Triplice Alleanza.

 

È però da esaminare se convenga rinnovarlo adesso, o dopo la fine dell'attuale guerra colla Turchia. Vi sono serie ragioni nell'un senso e nell'altro. Tra quelle, che consiglierebbero di aspettare la fine della guerra, ha speciale importanza la seguente: il decreto del 5 novembre 1911, col quale fu estesa la sovranità piena ed intera dell'I­talia sulla Tripolitania e Cirenaica, ha creato uno stato di cose molto diverso da quello, in vista del quale furono redatti gli articoli 9 e 10 del trattato della Triplice Alleanza. Da ciò deriva la necessità, o di modificare la redazione di quegli articoli, o di firmare un protocollo per la loro interpretazione ed applicazione al nuovo stato di cose. A questo secondo scopo i Governi austro-ungarico e tedesco hanno concordato un progetto di protocollo, che è stato sottoposto allo esame del Governo italiano. Dopo matura riflessione, il Governo italiano ha dovuto conchiudere che la forma proposta non può essere da esso accettata, ma deve in pari tempo riconoscere che è molto difficile trovarne un'altra, la quale sia di soddisfazione di tutte e tre le Potenze. Infatti, nella forma proposta, si ammette la possibilità di una soluzione diversa da quella costituita dal r. decreto del 5 novembre: anzi si allude alla situazione che « risulterà dall'accordo fra Italia e Turchia», mentre una delle soluzioni del conflitto, che oggi si esaminano, escluderebbero appunto un accordo formale su questo punto fra le due Potenze belligeranti. Il protocollo, così come è concepito, toglierebbe valore al decreto del 5 novembre: è quindi evidente che l'Italia non può firmarlo, per ragioni d'interesse e di dignità, ma anche per ragioni di lealtà, essendo essa irrevo­cabilmente decisa a non accettare, a qualsiasi costo, una soluzione diversa da quella della sua sovranità piena ed intera sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. D'altra parte il Governo italiano riconosce che non è facile, nell'attuale momento, per due Potenze neutrali ed amiche della Turchia, modificare il protocollo in una forma soddisfacente per l'Italia, come sarebbe, per esempio, la seguente: « il est entendu que le statu quo visé par les articles 9 et 10 du présent Traité serait, pour la Tripolitaine et la Cyré­naique, celui qui a été établi par le decret de S.M. le Roi d'Italie, en date du 5 novembre 1911, étendant la souveraineté de l'Italie sur ces deux regions de l'A­frique ». Forse, però, esse potrebbero aderirvi tenendo conto di due circostanze:

 

1) il fatto che la rinnovazione dell'alleanza è destinata per ora a rimanere segreta;

 

2) il vantaggio che a tutte e tre le Potenze alleate deriva dall'estensione della sovranità italiana sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. Infatti, quando queste due provincie erano ottomane, il

« casus foederis » a favore dell'Italia si verificava in due casi: nel caso, cioè di un attacco della Francia contro l'Italia, e nel caso di un attacco della Francia contro la Turchia allo scopo di impadronirsi di quelle provincie, o, in genere, di un suo tentativo a tale scopo, anche senza il proposito di attaccare l'Italia. Ora, invece, quelle due provincie essendo diventate italiane, i due casus foederis si fondono in uno solo, non potendo la Francia tentare d'impa­dronirsi della Tripolitania e della Cirenaica senza far la guerra all'Italia.

 

Si è detto che il vantaggio della estensione della sovranità italiana sulla Tripolitania e sulla Cirenaica ridonderebbe a tutte e tre le Potenze alleate: poiché, quantunque le disposizioni degli articoli 9 e 10 del Trattato si riferiscano soltanto all’Italia e la Germania, pure è indubitato che anche la situazione dell’Austria-Ungheria verrà ad essere avvantaggiata, quando siano diminuiti i casus foederis per le altre due Potenze sue alleate. Per altre ragioni, del resto, quella estensione della sovranità italiana potrà profittare agli alleati dell'Italia:

 

a) perché, col possesso della Tripolitania e della Cirenaica, diventerà assai più forte la posizione mediterranea e internazionale dell'Italia, e più importante l'appog­gio specie in caso di azione navale, che essa potrà prestare ai suoi alleati;

 

b) perché, essendo tolta di mezzo la principale ragione di attriti e di dissidii colla Turchia, l'Italia potrà più facilmente seguire, di fronte a quest'ultima Potenza, una politica concorde con quella dell'Austria-Ungheria e della Germania;

 

c) perché, col possesso da parte dell'Italia della Tripolitania e della Cirenaica, diminuisca la limitazione che accordi, relativi a quelle regioni, con altre Potenze estranee alla Triplice Alleanza, hanno forzatamente talora imposta alla cooperazione politica tra l'Italia ed i suoi alleati.

 

Circa il progetto di protocollo si affaccia, poi, un'altra obiezione. Il Trattato della Triplice Alleanza, quale è attualmente in vigore, non si applica al Marocco. Se il Marocco non ne è esplicitamente escluso, come accade per l'Egitto (art. VIII), non è men vero però che in nessuno degli articoli del trattato vi è una menzione qualsiasi che possa direttamente o indirettamente riferirsi a quel paese. Invece, col protocollo proposto, si verrebbe a garantire, in definitiva, lo statu quo risultante dagli accordi franco-germanici per il Marocco. Il che costituisce per l'Italia — e anche per l'Au­stria-Ungheria — un obbligo nuovo che esse finora non avevano; obbligo che l'Italia non sarebbe — a causa di altri impegni da essa contratti — assolutamente in grado di assumere, poiché potrebbe implicare la necessità di opporsi ad eventuali muta­menti nello statu quo del Marocco.

 

Per tutte queste considerazioni, è necessario esaminare se convenga ritardare la rinnovazione dell'alleanza sino alla fine della guerra, o almeno a un periodo più inoltrato di essa: ma non vi ha dubbio che in qualunque caso si debba studiare una diversa redazione del protocollo; qualora non si volesse invece - il che potrebbe sembrare per molti aspetti più pratico e più logico - dare addirittuta agli articoli 9 e 10 dei trattato una redazione meglio rispondente allo stato attuale della cosa.

 

Pare inoltre che sarebbe opportuno dichiarare - o nello stesso più volte citato protocollo, o in altro protocollo apposito - che si intendono pure mantenuti in vigore, per tutto il nuovo periodo di durata della Triplice Alleanza, gli speciali accordi segreti attualmente vigenti fra l'Italia ed Austria-Ungheria; e cioè:

 

1) l'accordo sull'Albania, costituito dalle scambio di note Visconti-Venosta - Goluchowski 20 dicembre 1900-9 febbraio 1901;

 

2) l'accordo circa il Sangiaccato di Novi-Bazar e l'interpretazione dell'arti­colo 7 del trattato - costituito dallo scambio di note Guicciardini - Liitzow del 19 dicembre 1909».

 

Prego finalmente V.E. di farmi conoscere, esponendomene le ragioni, se crede o no opportuno fare qualche tentativo e tastare il terreno per ottenere che questi accordi, anziché in un protocollo, vengano addirittura inseriti nel trattato della Triplice Alleanza.

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ANTONINO DI SAN GIULIANO,
AL RE VITTORIO EMANUELE III

SUL QUINTO RINNOVO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

 

 

Roma, 13 settembre 1911.

 

L.

 

Ho l'onore d'inchiudere a Vostra Maestà un rapporto riservato dell'ambasciatore di Vostra Maestà a Vienna, che, sebbene porti la data del 12 agosto, mi è pervenuto soltanto adesso, essendosi egli servito del corriere mensile.

 

Il rapporto si riferisce all'importante problema del rinnovamento della Triplice Alleanza e reputo opportuno commentarli con alcune mie osservazioni.

 

Nella prossima primavera al più tardi, bisognerà che il Governo italiano abbia deciso se ed a quali condizioni debba rinnovare la Triplice Alleanza, se debba prendere l'iniziativa di trattare in proposito cogli alleati o aspettare le loro proposte o se debba lasciare che si rinnovi tacitamente.

 

Io divido l'opinione del duca Avarna, che le sfere dirigenti austriache deside­rino in massima il rinnovamento della Triplice Alleanza. L'alleanza dei tre impe­ratori (Russia, Austria, e Germania), per quanto vagheggiata da influenti elementi conservatori in quei tre paesi, trova ostacolo nell'irriducibile e fatale antagonismo tra Austria e Russia nella penisola balcanica, oltre che nella dipendenza della Russia dalla finanza francese, e nella utilità che la Russia ritrae dall'amicizia inglese nelle questioni di Persia e dello Estremo Oriente. Tuttavia, la solidarietà conservatrice tra elementi influenti in Austria, Russia e Germania può creare una combinazione che, per quanto poco ,duratura, potrebbe avere effetti da non trascu­rare nello interesse del nostro paese. Dobbiamo perciò in una certa misura e senza esagerazioni considerarli come un pericolo, non molto probabile, ma contro il quale è pur bene stare in guardia e di cui conviene, per quanto sta in noi, diminuire la probabilità.

 

Credo anch'io, al pari del duca Avarna, che non sarà facile per noi ottenere che l'alleanza venga rinnovata a condizioni migliori delle attuali: conviene anzi premu­nirsi contro il pericolo che ci si domanda di rinnovarla a condizioni meno favorevoli.

 

È già concordato con l'Austria che, se questa estende i suoi domini nella penisola balcanica, ci spetta un compenso, ma non è probabile che essa consenta a determinare quale il compenso debba essere prima di sapere in modo ugualmente concreto quali sarebbero le sue nuove conquiste in Oriente e in quali condizioni si compirebbero.

 

Non è neanche probabile che i nostri alleati consentano a stipulare esplicita­mente che noi non abbiamo obbligo di partecipare ad una eventuale guerra contro l'Inghilterra, sebbene siano persuasi che in via di fatto non vi parteciperemmo.

 

Convengo col duca Avarna che l'Austria non si rassegnerà a cederci alcuna delle sue provincie italiane se non in caso di necessità assoluta.

 

Perché l'Austria si induca a darci compensi veramente importanti sarebbero, anzitutto, necessarie due condizioni, di cui l'una è in poter nostro, e l'altra no. La prima è che l'Austria giudichi l'Italia così forte militarmente, per mare e per terra, da costituire una nemica temibile ed un'alleata efficace ed utilissima e in dati casi indispensabile; fortunatamente l'Italia molto ha fatto per rafforzarsi militarmente e continua a lavorare, così che è da sperare e da credere che presto sarà conseguita questa condizione, nella cui graduale attuazione si fanno intanto ogni giorno non disprezzabili progressi.

 

L'altra condizione sarebbe che l'Italia riescisse ad ispirare fiducia all'Austria, cioè che l'Austria si convincesse che valga la pena di fare sacrifizi per noi, che, datici nelle provincie italiane della Monarchia adeguati compensi, possa poi fare assegnamento sicuro sulla nostra amicizia e sul nostro appoggio. Ora, tale fiducia l'Austria non ha, né può avere poiché in nessun caso potrebbe cederci tutte le sue provincie di lingua italiana o in parte italiane, e quindi, sa bene che la cessione del Trentino e della Valle dell'Isonzo non porrebbe fine all'irredentismo.

 

E in genere, anche senza arrivare alle cessioni territoriali, in tutti i nostri rapporti coll'Austria, noi potremmo ottenere molto di più e potremmo trarre dall'al­leanza assai maggiori benefici, se non esistesse in Austria una così profonda diffi­denza verso l'Italia. Tale diffidenza, che a me risulta da varie ed ineccepibili fonti dirette, è generale, profonda, e quel che è peggio, sincera. Si ha fiducia in Austria in S.M. il Re e nei più seri uomini di Stato italiani, ma non si ha fiducia nella Nazione italiana.

 

Si è convinti che specialmente nell'Alta Italia, la cui influenza si sa essere prevalente nel nostro paese, l'avversione all'Austria e l'irredentismo siano più vivi che mai, e che, al primo momento in cui l'Austria sarà in imbarazzi o in pericolo, l'opinione pubblica o meglio il sentimento pubblico prenderà la mano al R. Governo e lo forzerà o a far la guerra all'Austria o almeno ad accrescere le sue difficoltà. Non vi ha modo di far cessare questa diffidenza austriaca, perché non vi ha modo di far cessare le frequenti manifestazioni pubbliche in Italia, le quali l'alimentano e la rafforzano. A queste manifestazioni si dà in Austria assai mag­giore importanza di quelle che hanno, perché gli austriaci sono meno avversi alla illimitata libertà e perché giudicano il carattere del nostro popolo dal proprio. Non è possibile, purtroppo, far astrazione da questa cagione di debolezza nei nostri rap­porti coll'Austria e di riflesso colla Germania, e temo che più o meno ne risenti­remo gli effetti se avremo a discutere modificazioni al trattato della Triplice Alleanza.

 

Sulla utilità per noi di rinnovare la Triplice Alleanza io non ho dubbj. Se li avessi avuti, quattro anni di missione a Londra e oltre sedici mesi di lavoro alla Consulta, me li avrebbero tolti. L'accessione dell'Italia alla Triplice Intesa (la quale del resto non esiste che in un senso assai limitato) se pur fosse, e per ora non è, desiderata da quelle tre Potenze, non basterebbe forse a capovolgere del tutto la preponderanza militare del blocco austro-tedesco, e non verrebbe compensata da nuovi alleati con sufficente riguardo ai nostri interessi. Basta vedere la condotta, per esempio, della Francia verso di noi nella questione dei Carmelitani di Siria, dei Salesiani di Mossoul, dei pescatori di Tunisi, e così via per vedere quale sia il vero modo di concepire i rapporti franco-italiani nel fondo dell'anima francese.

 

Militarmente poi, è difficile giudicare in qual misura fattori morali ed anche demografici e fisiologici abbiano indebolito l'esercito e la flotta francesi, e quanti anni occorreranno perché la Russia, non ancora guarita dalla piaga della corruzione, abbia raggiunto il grado di potenzialità militare di cui sarebbe virtualmente capace. Quanto all'Inghilterra, priva o quasi d'esercito, conserva, è vero e conserverà pro­babilmente la superiorità navale, ma non più di quanto occorre per la propria difesa e per la sicurezza del proprio vettovagliamento. Ha perciò poca forza offensiva e non grande aiuto può recare ai suoi alleati.

 

D'altra parte, mi consta che Austria e Germania sono convinte della grande utilità per loro dell'alleanza italiana, ed io ho speranza che finiremo per rinnovare l'alleanza a condizioni, se non migliori delle attuali almeno eguali.

 

Qui, però, non posso non accennare ad un pericolo, aggravato dai recenti eventi internazionali, ed al modo di prevenirlo.

 

Noi abbiamo finora mantenuto un certo equilibrio tra le alleanze e le amicizie. Il duca Avarna fa nel suo rapporto una critica severa di questa politica, ed io non dico che la critica sia del tutto ingiusta; ma è da notare che tale politica fu imposta all'Italia dal rifiuto degli alleati di tutelare efficacemente i suoi interessi nel Medi­terraneo.

 

Ora, è possibile che nel rinnovare la Triplice Alleanza, i nostri alleati ci chieggano qualche garanzia contro questa politica d'equilibrio: una tal richiesta, specialmente se la questione di Tripoli non sarà risoluta prima, ci porrebbe in gravi difficoltà.

 

Non bisogna infatti dimenticare che risoluta la questione marocchina, cesserà in gran parte per la Francia l'interesse a mantenere gli accordi coll'Italia, e potrà facil­mente cercare un pretesto per emanciparsene, se non trarrà dall'amicizia nostra corri­spondenti vantaggi in altri campi, e sopratutto se noi, per stringerci maggiormente agli alleati, raffredderemo alquanto i nostri rapporti con essa. Dovremo, quindi, per poter aderire a una politica più triplicista dell'attuale, chiedere agli alleati garanzie più efficaci delle attuali per la Tripolitania, le quali o ci verrebbero negate o ci verrebbero date a prezzo di minori compensi al confine nord-orientale e in genere nell'Adriatico e nei Balcani, e di maggiore condiscendenza verso la politica balcanica dell'Austria.

 

Né questo è tutto; riferii a suo tempo a Vostra Maestà che, nell'aprile 1910, quando, nominato ministro degli esteri da pochi giorni, vidi a Parigi il signor Pichon; questi francamente mi disse che gli accordi franco-italiani del 1902 relativi alla Tripolitania sarebbero venuti meno se avessimo rinnovato la Triplice Alleanza a condizioni diverse dalle attuali. È notevole che ciò mi sia stato detto quando la Francia aveva ancora interesse alla nostra benevolenza nel Marocco, e dal signor Pichon, che certo è meno espansionista di molti altri francesi, e più di loro conci­liante e ben disposto verso l'Italia. Né è da trascurare che tunisificato il Marocco, cresce la tentazione della Francia ad estendere via più il suo impero nord-africano incorporandovi più tardi la Tripolitania. È indubitato però che ci presenteremo in assai migliori condizioni alle discussioni od alle trattative per la rinnovazione della Triplice Alleanza se avremo prima risoluto la questione di Tripoli. Potremo allora con meno pericoli e maggiori vantaggi fare una politica più risoluta, di intimità e di accordi coi nostri alleati.

 

Ciò è vero anche dal punto di vista militare: infatti occupata la Tripolitania, se non faremo una politica impaziente ed inframettente nei rapporti cogli arabi, basterà tenervi poche forze, mentre finché non sarà occupata, vivremo sempre coll'incubo di dover essere costretti da un momento all'altro a distrarre dall'Italia le considerevoli forze navali e terrestri che occorrono per occuparla, in conflitto colla Turchia. Aver definito prima questo conflitto, ci rafforzerà anche militarmente nelle trattative per il rinnovamento della Triplice Alleanza.

 

Queste sono alcune delle ragioni in favore dell'azione; non mancano e non sono lievi quelle in senso contrario, ma oggetto di questa lettera è il problema della rinnovazione della Triplice Alleanza, e tanto la questione di Tripoli, quanto ogni altra è in questa lettera trattata di questo solo aspetto, il quale però è di vitale importanza per il nostro Paese.

 

 

 

 

 

QUINTO TRATTATO DELLA TRIPLICE ALLEANZA

Vienna, 5 dicembre 1912

 

L’introduzione, il testo dei 15 articoli e il protocollo finale sono identici a quelli del trattato del 1902; la sola aggiunta è il seguente protocollo.

 

PROTOCOLLO

 

Al momento di procedere alla firma del trattato odierno fra l’Austria-Ungheria, la Germania e l’Italia, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò deliberatamente autorizzati, dichiarano mutuamente quanto segue:

 

1° - Resta inteso che lo statu quo territoriale nelle regioni nord-africane sul Mediterraneo, menzionato nell’articolo 9 del trattato del 28 giugno 1902, implica la sovranità dell’Italia sulla  Tripolitania e sulla Cirenaica.

 

2° - Resta inteso che le convenzioni speciali concernenti l’Albania e il sangiaccato di Novi-Bazar, stabilite tra l’Austria-Ungheria e l’Italia il 20 dicembre 1909 - 9 febbraio 1901 e il 30 novembre 15 dicembre 1909, non sono modificate.

http://www.squadratlantica.it/